Art. 15. (Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva
85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati). 1. In caso di calamita' per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e solo in specifici casi in cui la situazione d'emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire l'adempimento della normativa vigente in materia d'impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell' articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 . ((2)) 2. Nei casi previsti dal comma 1, i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione devono comunque assicurare i seguenti adempimenti:
a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte;
b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui e' stata concessa;
c) informano la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini;
d) trasmettono con immediatezza agli organi del Ministero per i beni e le attivita' culturali competenti per territorio copia dell'autorizzazione rilasciata e della documentazione concernente le ragioni per le quali la deroga e' stata concessa.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei casi di possibili impatti ambientali transfrontalieri, di cui alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1994, n. 640 .
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera p)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli.
In particolare:
[...]
p) l' articolo 5 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 15, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306 , deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto".
85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati). 1. In caso di calamita' per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e solo in specifici casi in cui la situazione d'emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire l'adempimento della normativa vigente in materia d'impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell' articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 . ((2)) 2. Nei casi previsti dal comma 1, i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione devono comunque assicurare i seguenti adempimenti:
a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte;
b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui e' stata concessa;
c) informano la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini;
d) trasmettono con immediatezza agli organi del Ministero per i beni e le attivita' culturali competenti per territorio copia dell'autorizzazione rilasciata e della documentazione concernente le ragioni per le quali la deroga e' stata concessa.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei casi di possibili impatti ambientali transfrontalieri, di cui alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1994, n. 640 .
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera p)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli.
In particolare:
[...]
p) l' articolo 5 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 15, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306 , deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto".