Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01259/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03028/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3028 del 2025, proposto, in relazione alla procedura CIG B31FF7FC16, da ON s.p.a. Insurance & Reinsurance Brokers, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ceceri e Gianfranco D'Angelo, con domicilio eletto presso lo studio Gianfranco D'Angelo in Napoli, via del Parco Margherita n. 33;
contro
Regione Campania, non costituita in giudizio;
Società Regionale per la Sanità - RE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato AB Aprea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consulbrokers s.p.a., Cb Consulting s.r.l., Gb Intermediazioni Assicurative s.r.l., Nmg s.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento:
a) della determinazione del Direttore Generale di So.re.sa. n. 148 del 13.5.2025 che, in esecuzione della decisione di questo T.A.R. n. 3671/2025, ha integralmente annullato gli atti della procedura di “affidamento diretto mediante portale SIAPS del servizio di advisory (supporto tecnico) per la realizzazione della procedura di servizi assicurativi per le AA.SS. della Regione Campania ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023 CIG B31FF7FC16”;
b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Regionale per la Sanità - RE s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AB Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato ON s.p.a. ha impugnato la determinazione del Direttore Generale di So.re.sa. n. 148 del 13.5.2025 che, in dichiarata esecuzione della decisione di questa Sezione n. 3671/2025, ha annullato d’ufficio gli atti della procedura di “ affidamento diretto mediante portale SIAPS del servizio di advisory (supporto tecnico) per la realizzazione della procedura di servizi assicurativi per le AA.SS. della Regione Campania ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023 CIG B31FF7FC16 ”.
La ricorrente ha dedotto che:
- con ricorso notificato il 20.11.2024, la Società CB Consulbrokers s.p.a. (dalla quale, a seguito di intervenuta scissione, sono derivate le società Consulbrokers s.p.a. e CB Consulbrokers s.p.a., quest’ultima a sua volta divenuta - a seguito di cambio di denominazione e di forma giuridica - CB Consulting s.r.l.) impugnò il provvedimento del Direttore Generale di RE n. 239 del 24.9.2024 con cui era stato affidato proprio ad ON s.p.a. il “ servizio di advisory (supporto tecnico) per la realizzazione della procedura di servizi assicurativi per le AA. SS. della Regione Campania ”, per un importo complessivo pari a €. 13.900,00 oltre IVA, all’esito di una procedura di affidamento diretto, e tale giudizio fu rubricato con RG n. 6179 del 2024;
- nel costituirsi in tale giudizio ON s.p.a. e RE eccepirono la irricevibilità del ricorso per essere stato proposto oltre la scadenza del termine di 30 giorni stabilito dall’art. 120 del c.p.a. e, nel merito, sostennero l’infondatezza di tutte le censure avanzate;
- il riferito giudizio rubricato RG n. 6179 del 2024, incardinato dinanzi a questa Sezione, fu definito con sentenza n. 3671 del 8.5.2025, con la quale venne disattesa la descritta eccezione di irricevibilità e venne accolto nel merito il ricorso, ritenendo violato l’art. 49 del D.lgs. n. 36/2023 nella parte in cui impone il rispetto del principio di rotazione, con conseguente annullamento della gara;
- avverso tale sentenza ON s.p.a. propose appello con ricorso notificato in data 5.6.2025 incardinato avanti al Consiglio di Stato con R.G. n. 4628/2025;
- benché fosse ancora pendente il termine per la proposizione dell’appello, So.re.sa., con determinazione n. 148 del 13.5.2025, al dichiarato fine di dare esecuzione alla citata sentenza di questa Sezione n. 3671/2025, dispose a sua volta l’annullamento d’ufficio di tutti gli atti della procedura di “ affidamento diretto mediante portale SIAPS del servizio di advisory (supporto tecnico) per la realizzazione della procedura di servizi assicurativi per le AA.SS. della Regione Campania ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023 CIG B31FF7FC16 ”.
Tutto ciò premesso, ON s.p.a. con il ricorso in epigrafe ha chiesto l’annullamento della richiamata determinazione di So.re.sa. n. 148 del 13.5.2025. Con il primo motivo la ricorrente, premettendo che il provvedimento impugnato integra atto meramente consequenziale della citata sentenza di questa Sezione n. 3671 del 2025, ne ha lamentato l’illegittimità derivata rispetto ai vizi denunciati dalla medesima ON s.p.a. nei confronti di tale sentenza in sede di appello dinanzi al Consiglio di Stato. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, quale vizio proprio dell’atto impugnato, la mancanza di comunicazione di avvio del procedimento.
Si è costituita nel presente giudizio la resistente So.re.sa., la quale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso in quanto nelle more della trattazione del giudizio è sopraggiunta la sentenza n. 8853 del 12/11/2025 con la quale il Consiglio di Stato, riformando la citata sentenza di questa Sezione n. 6179 del 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario proposto da Consulborker s.p.a. avverso l’affidamento diretto disposto da So.re.sa in favore dell’odierna ricorrente. Secondo l’Amministrazione resistente, infatti, in ragione della decisione del Supremo Consesso dovrebbe ritenersi venuto meno l’interesse della ricorrente a coltivare il presente giudizio, atteso che alcuna utilità concreta essa ritrarrebbe dall’accoglimento del suo gravame.
Non si è costituita la Regione Campania.
Non si sono costituite neppure le controinteressate Consulbrokers s.p.a., Cb Consulting s.r.l., Gb Intermediazioni Assicurative s.r.l., e Nmg s.r.l.
All’esito dell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
2. Il Collegio ritiene che il ricorso sia improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, risultando condivisibile sul punto l’eccezione formulata dalla parte resistente.
Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione resistente ha dichiarato di volere ottemperare alla citata sentenza di questa Sezione n. 3671 del 2025 con la quale erano stati già annullati tutti gli atti di gara, poi culminati nel provvedimento del Direttore Generale di So.re.sa n. 239 del 24.9.2024 con cui era stato affidato ad ON s.p.a. il “ servizio di advisory (supporto tecnico) per la realizzazione della procedura di servizi assicurativi per le AA. SS. della Regione Campania ”, per un importo complessivo pari a €. 13.900,00 oltre IVA, all’esito della indetta procedura di affidamento diretto. Sicché, appunto, con il provvedimento impugnato nel presente giudizio sono stati annullati d’ufficio i medesimi atti, tuttavia, già appena annullati dalla citata sentenza di questa Sezione n. 3671 del 2025.
Ciò posto, in merito al rapporto tra l’annullamento disposto con la sentenza n. 3671 del 2025 e quello che sarebbe stato disposto, per i medesimi atti, con il provvedimento qui impugnato, è utile richiamare le affermazioni contenute nello stesso ricorso in epigrafe, in cui ON s.p.a. ha affermato quanto segue: « La determinazione con cui il direttore generale di SO.RE.SA. in esecuzione della sentenza di primo grado ha annullato l’aggiudicazione dell’appalto in favore di AON costituisce atto meramente consequenziale della sentenza di primo grado, mancando di una motivazione autonoma e trovando il proprio esclusivo fondamento nella asserita necessità di dare esecuzione all’anzidetta pronuncia giurisdizionale. (…) in caso di accoglimento del gravame promosso in Consiglio di Stato avverso la indicata pronuncia del T.A.R. Campania - Napoli n. 3671/2025, l’effetto caducante si estenderebbe anche al provvedimento amministrativo di annullamento dell’aggiudicazione adottato in sua esecuzione, che risulterebbe automaticamente privato del suo fondamento giuridico e travolto dalla sopravvenuta inefficacia della decisione giurisdizionale presupposta ».
Orbene, come sopra illustrato, nelle more della trattazione del presente giudizio è sopraggiunta la sentenza n. 8853 del 12/11/2025 con la quale il Consiglio di Stato ha riformato la richiamata sentenza n. 3671 del 2025 di questa Sezione, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dall’operatore economico Consulborker s.p.a. avverso l’affidamento diretto disposto da So.re.sa s.p.a. in favore di ON s.p.a., con la conseguenza che tale affidamento ha ripreso per ciò stesso efficacia, mentre è risultato automaticamente caducato il provvedimento impugnato nel presente giudizio, in quanto strettamente esecutivo del disposto della sentenza, ormai riformata, di questa Sezione.
Ne discende che deve ritenersi venuto meno il concreto interesse di ON s.p.a. alla definizione nel merito del presente giudizio, atteso che nessuna utilità effettiva essa ritrarrebbe dall’accoglimento del ricorso.
Infatti, osserva il Collegio, il provvedimento impugnato in questa sede è stato adottato da So.re.sa quale atto strettamente consequenziale alla richiamata sentenza n. 3671 del 2025 (poi riformata in appello), configurandosi come semplice presa d'atto della sentenza stessa, senza alcun esercizio di discrezionalità. Da qui l’applicabilità alla vicenda del canone per cui, in caso di annullamento della sentenza appellata, il provvedimento assunto in stretta esecuzione di quest'ultima viene automaticamente caducato in virtù del cosiddetto effetto espansivo esterno della riforma della sentenza di cui all'articolo 336, comma 2, c.p.c., a norma del quale, appunto, “ la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata ”.
E invero detta norma, applicabile al processo amministrativo in quanto espressione di un principio di carattere generale non contrastante con quelli propri del processo avanti alla giurisdizione amministrativa (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 19.11.2025, n. 9039; conf. Cons. Stato, sez. V, n. 2682 del 2013; Id., 13.06.2012 n. 3465), comporta che “ con la pubblicazione della sentenza di riforma, venga meno immediatamente l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione ” (Cons. Stato Sez. III 14.12. 2011, n. 6574; conf. Cons. Stato, Sez. IV, 19.11.2025, n. 9039).
3. Il ricorso è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. Per le ragioni della decisione e per la particolarità delle questioni decise sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
AB Di LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB Di LO | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO