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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/05/2025, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16327/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16327/2024 promossa da:
(C.F. ), domiciliato presso l'avv. IOZZO GIOVANNA Parte_1 C.F._1
ELISABETTA che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di intimazione di sfratto
ATTORE contro
(C.F. , domiciliato presso l'avv. POZZA MASSIMO che lo Controparte_1 C.F._2
rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a sfratto per morosità dall'immobile sito Parte_1 Controparte_1
in Torino, via Fontanesi n. 10 in ragione del mancato pagamento dei canoni di locazione di aprile, maggio e giugno 2024 per complessivi € 1.800,00 (€ 600 * 3). Dà atto che il conduttore, al momento della sottoscrizione del contratto, non ha versato il deposito cauzionale.
pagina 1 di 5 contesta la morosità e sostiene che i canoni di aprile, maggio e giugno Controparte_1
2024 sono stati “tutti corrisposti attraverso una trattenuta operata sulle retribuzioni dell'opponente da parte della datrice di lavoro BON AMI SAS, società di cui l'intimante è socio ed Parte_1
esercita di fatto il controllo”. Allega al riguardo che:
a) e hanno stipulato contratto di locazione in data Controparte_1 Parte_1
1.04.2024;
b) è stato assunto quale dipendente della società BON AMI SAS in data Controparte_1
18.01.2024;
c) , pur essendo socio accomandante della BON AMI SAS, ne ha, in realtà, il Parte_1
controllo di fatto;
d) la società BON AMI SAS ha come prassi quella di locare ai dipendenti i locali di proprietà del sig. , che trattiene direttamente i canoni di locazione dalle retribuzioni dei Parte_1
dipendenti;
e) la morosità invocata da parte locatrice non sussiste: sia riguardo ai canoni, versati dal conduttore mediante trattenute dal proprio stipendio, sia riguardo alla cauzione, versata dal conduttore al momento della firma del contratto.
Il convenuto dà atto della pendenza di un procedimento avanti il giudice del lavoro di Torino, da lui instaurato per ottenere le retribuzioni dei mesi di aprile e maggio 2024 oltre alle spettanze di fine rapporto. Chiede che la presente causa sia riunita a quella pendente davanti al giudice del lavoro.
Con ordinanza 24.9.24 è stato ordinato il rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 665 c.p.c.
*
1. In via preliminare, il convenuto rinnova l'istanza di riunione della presente causa a quella pendente davanti al giudice del lavoro. Sostiene, infatti, che quella causa “verte anche sulle voci retributive non corrisposte ma trattenute a titolo di pagamento dei canoni locativi dovuti dall'opponente in favore dell'attuale locatore opposto. E' chiaro, quindi, che le risultanze dell'attività probatoria eseguita in quella causa, avente come oggetto se siano state o meno operate trattenute dallo stipendio del Sig. proprio al fine pagare i canoni locatizi la cui morosità ha provocato CP_1
l'inizio della presente procedura di sfratto, siano presupposto essenziale per determinare la fondatezza o meno delle domande avversarie, e nel caso per definire l'eventuale quantum del denegato credito del locatore”. Precisa ulteriormente che “L'istanza ha come ulteriore motivo quello
pagina 2 di 5 di evitare un possibile contrasto di giudicati, nell'eventualità la causa avanti il Giudice de Lavoro di
Torino dott.ssa Pastore dimostri che i canoni dell'intimazione opposta - aprile, maggio e giugno 2024 - siano stati in realtà corrisposti, così come il deposito cauzionale”.
La domanda di riunione non può essere accolta. In primo luogo, perché i due procedimenti hanno parti diverse (nel presente giudizio è parte il locatore che è soggetto diverso dalla Parte_1
società datrice di lavoro BON AMI SAS) e hanno ad oggetto differenti rapporti (locazione da una parte, rapporto lavorativo dall'altra). In secondo luogo, perché il conduttore ha l'onere di provare in questo giudizio (e di dedurre in questa sede tutte le necessarie istanze istruttorie) di aver pagato i canoni contestati, senza potersi avvalere dell'attività istruttoria svolta in un giudizio fra parti diverse.
In terzo luogo, perché il paventato rischio di conflitto fra giudicati non sussiste, poiché
l'accertamento, con efficacia di giudicato, del pagamento dei canoni locatizi è oggetto solo di questo giudizio e non di quello pendente davanti al giudice del lavoro. La circostanza – che potrebbe C eventualmente emergere in quel giudizio – che siano state fatte trattenute sullo stipendio del sig.
LI finalizzate al pagamento dei canoni locatizi, non comporta una pronuncia con efficacia di giudicato sull'avvenuto pagamento dei canoni in favore di , che non è parte di quel Parte_1
processo.
2. La domanda di risoluzione proposta dal locatore si fondava originariamente sul mancato pagamento delle tre mensilità di canone di aprile, maggio, giugno 2024. Con la memoria integrativa del 29.12.24 l'attore ha dedotto il mancato pagamento anche dei canoni successivi. L'attore ha assolto all'onere di provare il fatto costitutivo della domanda, costituito dal contratto di locazione stipulato in data 1.4.24 e registrato l'11.6.24 (doc. 1 e 2 convalida).
3. Il conduttore, onerato di dare la prova del regolare pagamento dei canoni contestati, in comparsa di risposta ha sostenuto che “i canoni di locazione dei mesi di aprile, maggio e giugno 2024 sono stati infatti tutti corrisposti attraverso una trattenuta operata sulle retribuzioni dell'opponente”.
Ora, anche a prescindere da quanto si è già messo in evidenza nell'ordinanza ex art. 665 del 24.9.24 in ordine alla diversità fra le parti del contratto di locazione ( e e di quello di Parte_1 CP_1
lavoro ( e BON AMI s.a.s.), va subito rilevato che il conduttore non ha fornito prova alcuna delle CP_1
trattenute che sarebbero state effettuate sulla sua retribuzione per pagare i canoni di affitto. Infatti, i documenti prodotti dal conduttore nel procedimento di convalida (e, segnatamente, i conteggi doc. 8
pagina 3 di 5 e il listino paga doc. 9) non evidenziano trattenute della retribuzione finalizzate al pagamento del canone di locazione;
anche il doc. 2 del convenuto, relativo ai bonifici ricevuti (peraltro quasi tutti anteriori all'instaurazione del rapporto locatizio) non prova l'esistenza di queste trattenute. Anche i capitoli di prova orale dedotti dal convenuto nella memoria integrativa sono inidonei, per la loro genericità e per il loro contenuto valutativo, a dare la prova specifica delle trattenute e – per quanto qui rileva – delle trattenute per il pagamento dei canoni dei mesi oggetto dell'intimazione di sfratto.
Va ulteriormente osservato che lo stesso convenuto, liberamente interrogato all'udienza del
29.1.2025, ha dichiarato di non aver pagato i canoni in questione: “Il sig. conferma di non CP_1
pagare canoni da giugno 2024, ma dichiara di non aver pagato perché deve ricevere ancora una parte della retribuzione dalla società BON AMI”; e altresì perché “al momento di inizio del rapporto ha versato al locatore un deposito cauzionale di € 2.400 che deve essere restituito o compensato con i canoni”. Queste dichiarazioni sono in evidente conflitto con le difese spiegate negli atti introduttivi, laddove Et LI aveva sostenuto (ma, come detto, non provato) di avere già pagato i canoni attraverso trattenute sulla retribuzione.
4. In difetto di prova del pagamento dei canoni, la domanda di risoluzione del contratto proposta da va accolta. Trattandosi, infatti, di locazione per uso abitativo, il presupposto Parte_1
di gravità dell'inadempimento va determinato in base alla previsione dell'art. 5 l. 392/78 (mancato pagamento del canone decorsi 20 giorni dalla scadenza), ampiamente integrato nel caso di specie. Il sig. va dunque condannato a rilasciare l'immobile di via Fontanesi 10, piano terra, libero da CP_1
persone e cose, in favore dell'attore, confermandosi sul punto l'ordinanza di rilascio del 24.9.24.
5. Va accolta la domanda di pagamento canoni proposta dall'attore, nella misura specificata nelle note scritte depositate il 14.4.25, pari a € 7.200 (€ 600/mese * 12 mesi da aprile 2024 a marzo
2025). Non possono essere accolte le ulteriori domande di pagamento proposte dall'attore nelle note del 14.4.25, perché hanno ad oggetto il rimborso di oneri accessori che non erano stati chiesti nell'intimazione di sfratto né nella memoria integrativa. Mai era stata fatta richiesta, in particolare, delle spese di riscaldamento. Inoltre, tali domande di rimborso si fondano su documenti che l'attore ha prodotto soltanto con le note scritte del 14.4.25, senza proporre contestuale istanza di rimessione in termini né indicare le ragioni della tardiva produzione (si osserva peraltro che le contabili di bonifico prodotte come doc. 6 si riferiscono – tutte tranne una – a pagamenti effettuati prima del pagina 4 di 5 termine assegnato per il deposito della memoria integrativa e avrebbero quindi potuto essere depositate in allegato a questa memoria).
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico del convenuto. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al
D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificati con D.M. 147/2022), tenendo conto della liitata complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 500
• fase introduttiva € 777
• fase istruttoria € 450
• fase decisoria € 850
E dunque in totale € 2.577, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato in data 1.4.24 e registrato in data 11.6.24 avente ad oggetto l'immobile sito in Torino, via Fontanesi n. 10, piano terra e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di rilascio del 24.9.24; condanna l pagamento in favore di di € 7.200, oltre interessi Controparte_1 Parte_1
legali dalla pronuncia al saldo;
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Controparte_1 [...]
, liquidandole in € 2.577, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Parte_1
Torino, 15 maggio 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16327/2024 promossa da:
(C.F. ), domiciliato presso l'avv. IOZZO GIOVANNA Parte_1 C.F._1
ELISABETTA che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di intimazione di sfratto
ATTORE contro
(C.F. , domiciliato presso l'avv. POZZA MASSIMO che lo Controparte_1 C.F._2
rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a sfratto per morosità dall'immobile sito Parte_1 Controparte_1
in Torino, via Fontanesi n. 10 in ragione del mancato pagamento dei canoni di locazione di aprile, maggio e giugno 2024 per complessivi € 1.800,00 (€ 600 * 3). Dà atto che il conduttore, al momento della sottoscrizione del contratto, non ha versato il deposito cauzionale.
pagina 1 di 5 contesta la morosità e sostiene che i canoni di aprile, maggio e giugno Controparte_1
2024 sono stati “tutti corrisposti attraverso una trattenuta operata sulle retribuzioni dell'opponente da parte della datrice di lavoro BON AMI SAS, società di cui l'intimante è socio ed Parte_1
esercita di fatto il controllo”. Allega al riguardo che:
a) e hanno stipulato contratto di locazione in data Controparte_1 Parte_1
1.04.2024;
b) è stato assunto quale dipendente della società BON AMI SAS in data Controparte_1
18.01.2024;
c) , pur essendo socio accomandante della BON AMI SAS, ne ha, in realtà, il Parte_1
controllo di fatto;
d) la società BON AMI SAS ha come prassi quella di locare ai dipendenti i locali di proprietà del sig. , che trattiene direttamente i canoni di locazione dalle retribuzioni dei Parte_1
dipendenti;
e) la morosità invocata da parte locatrice non sussiste: sia riguardo ai canoni, versati dal conduttore mediante trattenute dal proprio stipendio, sia riguardo alla cauzione, versata dal conduttore al momento della firma del contratto.
Il convenuto dà atto della pendenza di un procedimento avanti il giudice del lavoro di Torino, da lui instaurato per ottenere le retribuzioni dei mesi di aprile e maggio 2024 oltre alle spettanze di fine rapporto. Chiede che la presente causa sia riunita a quella pendente davanti al giudice del lavoro.
Con ordinanza 24.9.24 è stato ordinato il rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 665 c.p.c.
*
1. In via preliminare, il convenuto rinnova l'istanza di riunione della presente causa a quella pendente davanti al giudice del lavoro. Sostiene, infatti, che quella causa “verte anche sulle voci retributive non corrisposte ma trattenute a titolo di pagamento dei canoni locativi dovuti dall'opponente in favore dell'attuale locatore opposto. E' chiaro, quindi, che le risultanze dell'attività probatoria eseguita in quella causa, avente come oggetto se siano state o meno operate trattenute dallo stipendio del Sig. proprio al fine pagare i canoni locatizi la cui morosità ha provocato CP_1
l'inizio della presente procedura di sfratto, siano presupposto essenziale per determinare la fondatezza o meno delle domande avversarie, e nel caso per definire l'eventuale quantum del denegato credito del locatore”. Precisa ulteriormente che “L'istanza ha come ulteriore motivo quello
pagina 2 di 5 di evitare un possibile contrasto di giudicati, nell'eventualità la causa avanti il Giudice de Lavoro di
Torino dott.ssa Pastore dimostri che i canoni dell'intimazione opposta - aprile, maggio e giugno 2024 - siano stati in realtà corrisposti, così come il deposito cauzionale”.
La domanda di riunione non può essere accolta. In primo luogo, perché i due procedimenti hanno parti diverse (nel presente giudizio è parte il locatore che è soggetto diverso dalla Parte_1
società datrice di lavoro BON AMI SAS) e hanno ad oggetto differenti rapporti (locazione da una parte, rapporto lavorativo dall'altra). In secondo luogo, perché il conduttore ha l'onere di provare in questo giudizio (e di dedurre in questa sede tutte le necessarie istanze istruttorie) di aver pagato i canoni contestati, senza potersi avvalere dell'attività istruttoria svolta in un giudizio fra parti diverse.
In terzo luogo, perché il paventato rischio di conflitto fra giudicati non sussiste, poiché
l'accertamento, con efficacia di giudicato, del pagamento dei canoni locatizi è oggetto solo di questo giudizio e non di quello pendente davanti al giudice del lavoro. La circostanza – che potrebbe C eventualmente emergere in quel giudizio – che siano state fatte trattenute sullo stipendio del sig.
LI finalizzate al pagamento dei canoni locatizi, non comporta una pronuncia con efficacia di giudicato sull'avvenuto pagamento dei canoni in favore di , che non è parte di quel Parte_1
processo.
2. La domanda di risoluzione proposta dal locatore si fondava originariamente sul mancato pagamento delle tre mensilità di canone di aprile, maggio, giugno 2024. Con la memoria integrativa del 29.12.24 l'attore ha dedotto il mancato pagamento anche dei canoni successivi. L'attore ha assolto all'onere di provare il fatto costitutivo della domanda, costituito dal contratto di locazione stipulato in data 1.4.24 e registrato l'11.6.24 (doc. 1 e 2 convalida).
3. Il conduttore, onerato di dare la prova del regolare pagamento dei canoni contestati, in comparsa di risposta ha sostenuto che “i canoni di locazione dei mesi di aprile, maggio e giugno 2024 sono stati infatti tutti corrisposti attraverso una trattenuta operata sulle retribuzioni dell'opponente”.
Ora, anche a prescindere da quanto si è già messo in evidenza nell'ordinanza ex art. 665 del 24.9.24 in ordine alla diversità fra le parti del contratto di locazione ( e e di quello di Parte_1 CP_1
lavoro ( e BON AMI s.a.s.), va subito rilevato che il conduttore non ha fornito prova alcuna delle CP_1
trattenute che sarebbero state effettuate sulla sua retribuzione per pagare i canoni di affitto. Infatti, i documenti prodotti dal conduttore nel procedimento di convalida (e, segnatamente, i conteggi doc. 8
pagina 3 di 5 e il listino paga doc. 9) non evidenziano trattenute della retribuzione finalizzate al pagamento del canone di locazione;
anche il doc. 2 del convenuto, relativo ai bonifici ricevuti (peraltro quasi tutti anteriori all'instaurazione del rapporto locatizio) non prova l'esistenza di queste trattenute. Anche i capitoli di prova orale dedotti dal convenuto nella memoria integrativa sono inidonei, per la loro genericità e per il loro contenuto valutativo, a dare la prova specifica delle trattenute e – per quanto qui rileva – delle trattenute per il pagamento dei canoni dei mesi oggetto dell'intimazione di sfratto.
Va ulteriormente osservato che lo stesso convenuto, liberamente interrogato all'udienza del
29.1.2025, ha dichiarato di non aver pagato i canoni in questione: “Il sig. conferma di non CP_1
pagare canoni da giugno 2024, ma dichiara di non aver pagato perché deve ricevere ancora una parte della retribuzione dalla società BON AMI”; e altresì perché “al momento di inizio del rapporto ha versato al locatore un deposito cauzionale di € 2.400 che deve essere restituito o compensato con i canoni”. Queste dichiarazioni sono in evidente conflitto con le difese spiegate negli atti introduttivi, laddove Et LI aveva sostenuto (ma, come detto, non provato) di avere già pagato i canoni attraverso trattenute sulla retribuzione.
4. In difetto di prova del pagamento dei canoni, la domanda di risoluzione del contratto proposta da va accolta. Trattandosi, infatti, di locazione per uso abitativo, il presupposto Parte_1
di gravità dell'inadempimento va determinato in base alla previsione dell'art. 5 l. 392/78 (mancato pagamento del canone decorsi 20 giorni dalla scadenza), ampiamente integrato nel caso di specie. Il sig. va dunque condannato a rilasciare l'immobile di via Fontanesi 10, piano terra, libero da CP_1
persone e cose, in favore dell'attore, confermandosi sul punto l'ordinanza di rilascio del 24.9.24.
5. Va accolta la domanda di pagamento canoni proposta dall'attore, nella misura specificata nelle note scritte depositate il 14.4.25, pari a € 7.200 (€ 600/mese * 12 mesi da aprile 2024 a marzo
2025). Non possono essere accolte le ulteriori domande di pagamento proposte dall'attore nelle note del 14.4.25, perché hanno ad oggetto il rimborso di oneri accessori che non erano stati chiesti nell'intimazione di sfratto né nella memoria integrativa. Mai era stata fatta richiesta, in particolare, delle spese di riscaldamento. Inoltre, tali domande di rimborso si fondano su documenti che l'attore ha prodotto soltanto con le note scritte del 14.4.25, senza proporre contestuale istanza di rimessione in termini né indicare le ragioni della tardiva produzione (si osserva peraltro che le contabili di bonifico prodotte come doc. 6 si riferiscono – tutte tranne una – a pagamenti effettuati prima del pagina 4 di 5 termine assegnato per il deposito della memoria integrativa e avrebbero quindi potuto essere depositate in allegato a questa memoria).
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico del convenuto. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al
D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificati con D.M. 147/2022), tenendo conto della liitata complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 500
• fase introduttiva € 777
• fase istruttoria € 450
• fase decisoria € 850
E dunque in totale € 2.577, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato in data 1.4.24 e registrato in data 11.6.24 avente ad oggetto l'immobile sito in Torino, via Fontanesi n. 10, piano terra e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di rilascio del 24.9.24; condanna l pagamento in favore di di € 7.200, oltre interessi Controparte_1 Parte_1
legali dalla pronuncia al saldo;
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Controparte_1 [...]
, liquidandole in € 2.577, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Parte_1
Torino, 15 maggio 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
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