Art. 7. ((All'articolo 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
la lettera d) del primo comma e' sostituita dalla seguente:
d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c), da nominare, all'inizio di ogni biennio, con decreto del Ministro. I rappresentanti predetti sono eletti direttamente da tutto il personale secondo un regolamento che sara' emanato sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti. Il supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo))
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"I membri di cui alle lettere a) e b), nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che secondo i rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi membri siano in numero inferiore ad otto, il consiglio di amministrazione e' integrato con gli impiegati delle carriere direttive di qualifica piu' elevata, aventi maggiore anzianita' di qualifica";
l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
"Qualora la situazione dei ruoli, dei personali dipendenti non consenta la costituzione del consiglio di amministrazione secondo le norme del primo comma, questo e' composto dagli otto impiegati delle carriere direttive di qualifica piu' elevata, comunque in servizio presso l'amministrazione interessata, aventi maggiore anzianita' di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma"
l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale anche per quanto riguarda quello ausiliario e quello operaio".
Alla ricostituzione dei consigli di amministrazione secondo le norme del presente articolo si provvedera' entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
((Le norme contenute nei precedenti commi, nonche' quelle contenute nel successivo articolo 8 sono applicate ai consigli di amministrazione di tutti i Ministeri.
Le rappresentanze, con le relative modalita', di cui alla lettera d) del primo comma, sono estese agli organi collegiali comunque denominati che esercitano in tutto o in parte le attribuzioni dei consigli di amministrazione presso il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura generale dello Stato, l'Istituto centrale di statistica nonche' alle commissioni di avanzamento del personale e organismi similari))
Nulla e' innovato per quanto concerne i consigli di amministrazione delle amministrazioni e aziende autonome dello Stato, che restano disciplinati dai rispettivi ordinamenti ((salvo quanto previsto alla lettera d) del primo comma per quanto attiene il numero minimo dei rappresentanti del personale e dei membri supplenti))
la lettera d) del primo comma e' sostituita dalla seguente:
d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c), da nominare, all'inizio di ogni biennio, con decreto del Ministro. I rappresentanti predetti sono eletti direttamente da tutto il personale secondo un regolamento che sara' emanato sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti. Il supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo))
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"I membri di cui alle lettere a) e b), nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che secondo i rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi membri siano in numero inferiore ad otto, il consiglio di amministrazione e' integrato con gli impiegati delle carriere direttive di qualifica piu' elevata, aventi maggiore anzianita' di qualifica";
l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
"Qualora la situazione dei ruoli, dei personali dipendenti non consenta la costituzione del consiglio di amministrazione secondo le norme del primo comma, questo e' composto dagli otto impiegati delle carriere direttive di qualifica piu' elevata, comunque in servizio presso l'amministrazione interessata, aventi maggiore anzianita' di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma"
l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale anche per quanto riguarda quello ausiliario e quello operaio".
Alla ricostituzione dei consigli di amministrazione secondo le norme del presente articolo si provvedera' entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
((Le norme contenute nei precedenti commi, nonche' quelle contenute nel successivo articolo 8 sono applicate ai consigli di amministrazione di tutti i Ministeri.
Le rappresentanze, con le relative modalita', di cui alla lettera d) del primo comma, sono estese agli organi collegiali comunque denominati che esercitano in tutto o in parte le attribuzioni dei consigli di amministrazione presso il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura generale dello Stato, l'Istituto centrale di statistica nonche' alle commissioni di avanzamento del personale e organismi similari))
Nulla e' innovato per quanto concerne i consigli di amministrazione delle amministrazioni e aziende autonome dello Stato, che restano disciplinati dai rispettivi ordinamenti ((salvo quanto previsto alla lettera d) del primo comma per quanto attiene il numero minimo dei rappresentanti del personale e dei membri supplenti))