Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 37
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Annullamento degli atti di accertamento

    La Corte ritiene che l'istanza di autotutela sia stata presentata tardivamente rispetto al termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di riscossione, come previsto dall'art. 1, comma 538, della L. n. 228/2012. Inoltre, la Corte qualifica l'autotutela esercitata come "facoltativa" e non "obbligatoria", escludendo quindi la possibilità di impugnare il diniego tacito e limitando l'impugnabilità al solo diniego espresso. La Corte non può sostituirsi alla valutazione dell'Amministrazione finanziaria in merito all'applicabilità dell'art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 e ai principi unionali invocati, poiché tali questioni rientrano nella discrezionalità dell'Amministrazione stessa.

  • Rigettato
    Istanza di sospensione della riscossione

    La Corte rigetta l'istanza di sospensione in quanto presentata oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, come previsto dall'art. 1, comma 538, della L. n. 228/2012. La Corte ha inoltre ritenuto insussistente il periculum in mora e non chiara l'individuazione dell'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 37
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato
    Numero : 37
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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