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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ND GRAZIELLA, Presidente e Relatore PIERAGNOLI GIACOMO, Giudice TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 41/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di RA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SC - RA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DIN.GO AUTOTUT. n. PROT. 88401/2024 IRES-ALTRO 2016
- DIN.GO AUTOTUT. n. PROT. 88401/2024 IRES-ALTRO 2017 - DIN.GO AUTOTUT. n. PROT. 88401/2024 IVA-ALTRO 2017
- DIN.GO AUTOTUT. n. PROT. 88401/2024 IRAP 2016
- DIN.GO AUTOTUT. n. PROT. 88401/2024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa come in epigrafe, impugnava il diniego di autotutela n. prot. 88401/2024, notificato il 2 dicembre 2024, con il quale l'Agenzia delle entrate aveva denegato la richiesta di sospensione dell'esecuzione ex art. 1, commi da 537 a 544, l. n. 228/2012, presentata dalla società il 9 ottobre 2024, ritenendo l'istanza inammissibile “perché tardiva, in quanto non rispettosa del termine di 60 giorni di cui al comma 538 dell'articolo 1 della L. 228/2012”. La ricorrente faceva presente di aver richiesto l'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento n. T8T03T300039/2020, relativo al periodo d'imposta 2016, e n. T8T03T300186/2021, relativo al periodo d'imposta 2017 (come dettagliato nella cartella di pagamento 02.02.2024 e nell'avviso di intimazione di pagamento del 26.05.2023), in quanto ai citati avvisi di accertamento era conseguito il procedimento penale davanti al Tribunale di RA, Rgnr n. 5158/2020, che aveva visto Nominativo_2imputato il legale rappresentante, Sig. , del reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74/2000, per aver indicato nella dichiarazione dell'anno 2016 elementi passivi avvalendosi della fattura n. 114 del 31.12.2016 per un imponibile pari ad Euro 165.000,00, e per il reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74/2000, perché nell'anno 2017, avvalendosi della richiamata fattura, aveva registrato ai fini Iva Euro 36.300,00 indebitamente detratta, all'esito del quale il Tribunale di RA, assunta in dibattimento la prova Ricorrente_1 Nominativo_2testimoniale, aveva assolto il titolare della Sig. , “perché il fatto non sussiste”, con la prodotta sentenza 28.03.24, divenuta irrevocabile come da attestazione in calce. La ricorrente, dunque, avvalendosi delle intervenute modifiche legislative aveva presentato istanza di autotutela, non solo tramite la richiesta di sospensione alla quale nell'atto l'Agenzia faceva riferimento, bensì anche con istanza 07.10.2024, con la quale era stata specificamente richiesta l'applicazione il disposto del nuovo art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, entrato in vigore il 29/6/2024, ai sensi del quale “la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi “. Opponeva, quindi l'illegittimità del diniego di annullamento in autotutela perché, in applicazione dell'art. 21-bis, d.lgs. n. 74/2000 gli atti di accertamento e le relative cartelle, come tutti gli atti successivi connessi e collegati, dovevano essere annullati e, quand'anche non fosse ritenuta applicabile la richiamata norma per la sola mancanza della pendenza di un procedimento tributario, gli atti dovranno comunque essere annullati in ragione di quanto stabilito dal nuovo art. 7-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, applicabile in via estensiva anche nel caso di specie, per il quale “non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all'articolo 12, comma 5, o in violazione di legge”. Inoltre risultava errata la ragione del diniego di annullamento in autotutela impugnato con riguardo al richiamato art.1, comma 538, della legge 228/2012, posto che l'irrevocabilità della sentenza penale è pervenuta nella disponibilità del contribuente solamente dal 3.10.2024. Di conseguenza, la società ricorrente chiedeva, previa sospensione dell'atto, in riforma del diniego impugnato, dichiararsi la nullità e/o l'annullamento degli atti di accertamento n. T8T03T300039/2020 e n. T8T03T300186/2021, delle relative cartelle e/o di tutti gli atti successivi e collegati, con vittoria di compensi, spese, spese generali, Cpa e Iva di legge. L'Agenzia delle entrate, costituendosi in giudizio, puntualizzava che la ricorrente aveva in realtà presentato due istanze: l'una presentata all'Agenzia delle entrate, volta all'annullamento degli avvisi di accertamento, sulla base della nuova disposizione di cui all'art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000, e l'altra, presentata all'Agenzia delle entrate-SC, volta ad ottenere la sospensione della riscossione, secondo la particolare procedura di cui all'art. 1, commi da 537 a 544, della L. n. 228/2012, nella quale veniva indicata, come causale della richiesta di sospensione, l'intervenuta sentenza penale del Tribunale di RA favorevole alla parte. Mentre alla prima istanza l'Ufficio, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, non aveva dato alcun seguito espresso, alla seconda l'Ufficio aveva risposto negativamente con l'impugnato provvedimento di rigetto n. prot. 2024/88401, notificato alla società in data 02.12.2024, sul presupposto dell'inammissibilità dell'istanza medesima, per sua tardività rispetto al termine dei sessanta giorni dalla notifica dell'atto di riscossione previsto dalla normativa. Precisato questo, l'Agenzia delle entrate opponeva l'inammissibilità del ricorso perché, quanto all'istanza presentata all'Agenzia delle entrate, trattandosi di esercizio di autotutela facoltativa ex art. 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente, il diniego tacito non è neppure impugnabile, mentre, quanto all'istanza di sospensione, il suo mancato accoglimento non costituisce atto autonomamente impugnabile, risolvendosi in un provvedimento meramente confermativo di precedenti atti dell'Agenzia e/o dell'agente della riscossione autonomamente impugnabili. In ogni caso, opponeva l'infondatezza del ricorso, in quanto correttamente l'Ufficio aveva rilevato la tardività dell'istanza di sospensione della riscossione, presentata il 9 ottobre 2024, mentre l'atto della riscossione indicato nell'istanza stessa, ovvero l'intimazione di pagamento 13620239001930351/000 era stata notificata il 26 maggio 2023, per cui erano già ampiamente decorsi i sessanta giorni previsti ex lege. Di conseguenza, l'Agenzia delle entrate chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, rigettarlo, previo rigetto dell'istanza di sospensione. Fissata l'udienza di trattazione della sospensiva, la ricorrente depositava memoria con la quale Banca_1opponeva che l'istanza di annullamento presentata, qualificata come “facoltativa” dall'Ufficio, invece i presupposti dell'autotutela obbligatoria. Inoltre l'atto prot. n. 2024/88401 del 02.12.2024, pur denominato dall'Amministrazione come rigetto di istanza di sospensione della riscossione, contiene nella sua motivazione una valutazione sostanziale di merito circa l'inapplicabilità dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000, per cui il rigetto manifesta le caratteristiche sostanziali di un diniego di autotutela, come ad oggi disciplinate dagli artt. 10-quater e 10-quinquies dello Statuto. Infine, la ricorrente ribadiva l'impatto determinante che deve attribuirsi, contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle entrate, alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto (come nel caso di specie) ai fini dell'illegittimità della pretesa tributaria, in quanto l'assoluzione era fondata sugli stessi fatti degli avvisi di accertamento, quand'anche divenuti definitivi in mancanza di tempestiva impugnazione, assumendo al riguardo valore dirimente i principi unionali, ribaditi, in particolare dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 22 ottobre 2024, divenuta definiva il Società_222/01/2025, caso S.R.L. c. omissis (Requête n. 59627/15). All'udienza, la Corte adita, sentite le parti, “ritenuta la mancanza del periculum in mora, vista peraltro la non chiara individuazione dell'atto impugnato”, rigettava l'istanza. Successivamente, fissata l'udienza di trattazione del merito, la ricorrente depositava ulteriore memoria con la quale ribadiva la natura “obbligatoria” dell'esercizio di autotutela richiesto, citava altre decisioni delle Corti europee e chiedeva la sospensione del processo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale sull'art. 21-bis, d.lgs. n. 74/2000. All'udienza comparivano le parti che ne avevano fatto richiesta illustrando ancora le proprie ragioni ed insistendo per l'accoglimento delle domande rispettivamente proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, sentite le parti, si osserva che nel ricorso l'atto impugnato risulta individuato nel diniego di autotutela n. prot. 88401/2024, notificato il 2 dicembre 2024. Quest'atto risulta inequivocabilmente riferito alla sola istanza di sospensione legale della riscossione presentata all'Agenzia delle entrate-SC dal rappresentante della società tramite la compilazione dell'apposito modulo all'uopo predisposto per quel tipo di procedura. Ciò risulta chiaramente dal tenore dell'atto impugnato, in cui il riferimento alla sentenza penale del Tribunale di RA dipende dal semplice fatto che nella dichiarazione contenuta nel modulo la detta sentenza era stata espressamente menzionata a fondamento della richiesta. Il diniego, peraltro, contrariamente a quanto affermato dall'Agenzia delle entrate, costituisce atto impugnabile quand'anche si tratti dell'esercizio dell'autotutela procedimentalizzata ex lege, sia perché, trattandosi di un “diniego di sgravio”, la sua impugnabilità è stata in più occasioni confermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, pur con i ben noti limiti di sindacabilità individuati nella vigenza del regime anteriore alla riforma, sia perché, anche alla luce della “nuova” disciplina sull'esercizio del potere di autotutela in capo all'Amministrazione finanziaria, è stato ribadito che il potere di annullamento in autotutela è del tutto corrispondente a quello propriamente impositivo, senza che cambi alcunché se declinato nelle varie sfaccettature di autotutela meramente annullatoria o sostitutiva (SS.UU. n. 30051/2024). Il ricorso avverso il dinego dell'istanza di cui all'art. 1, commi da 537 a 544, della l. n. 228/2012, pur ammissibile, è, tuttavia, infondato, posto che non è stato rispettato il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento 13620239001930351/000 menzionata nell'istanza medesima. Sebbene nel ricorso non si faccia menzione dell'impugnazione di un diniego tacito, tuttavia buona parte dei motivi dedotti rimandano al dinego dell'istanza di annullamento in autotutela presentata, invece, all'Agenzia delle entrate. Occorre, allora, valutare di quale tipologia di autotutela nella specie si tratti, visto che, alla luce della disciplina introdotta nello Statuto dei diritti del contribuente ratione temporis applicabile, solamente se si trattasse di autotutela “obbligatoria”, come ha sostenuto la ricorrente, sarebbe impugnabile anche il rigetto tacito, diversamente da quanto previsto per l'autotutela “facoltativa”, per la quale è impugnabile solamente il rifiuto espresso ex art. 19, comma 1, lett. g-ter, d.lgs. n. 546/1992. Nella specie, infatti, come detto, l'Agenzia delle entrate non ha risposto alcunché all'istanza alla quale la ricorrente fa riferimento, essendosi limitata a denegare la diversa richiesta presentata ai sensi dell'art. 1, commi da 537 a 544, l. n. 228/2012, al fine di evitare, tramite l'avvenuta comunicazione al debitore dell'esito dell'esame della dichiarazione prevista al comma 539 (costituente il diniego di cui trattasi), lo sgravio automatico che, in difetto, ne sarebbe derivato ai sensi del comma 540. Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, soprattutto nelle memorie, nella specie non si verte in tema di autotutela “obbligatoria” ex art. 10-quater dello Statuto. In base ai parametri indicati dall'art. 10-quater, infatti, l'obbligo di annullamento in autotutela a carico dell'Amministrazione finanziaria deve avere ad oggetto un atto impositivo, devono sussistere (presupposto positivo) i casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione previsti al comma 1 dalle lett. da a)-g), e non deve sussistere (presupposto negativo) una delle due ipotesi indicate dal comma 2, ovvero una “sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria”, e che sia “decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione”. Nella specie gli avvisi di accertamento che si assumono viziati sono divenuti definitivi ben oltre il termine sopra detto. Manca, dunque, il presupposto di cui al comma 2 dell'art. 10-quater, legge n. 212/2000. Trattandosi, quindi, della residua ipotesi di autotutela facoltativa di cui all'art. 10-quinques, legge n. 212/2000, deve osservarsi che, in assenza dell'“obbligo” di annullamento imposto ex lege all'Amministrazione finanziaria, i cui presupposti sono verificabili dal giudice in base al dato normativo di cui all'art. 10-quater, il giudice non può sostituirsi alla valutazione dell'Amministrazione finanziaria, in quanto la legge non indica alcun criterio che lo legittimi a tale sostitutiva valutazione sul pronunciato diniego, tanto è vero che, se l'Amministrazione neppure risponde, come nel caso è avvenuto, il rifiuto tacito non è nemmeno impugnabile. A fronte di questa disciplina, dunque, tutte le questioni prospettate dalla ricorrente in riferimento all'applicabilità dell'art. 21-bis, d.lgs. n. 74/2000 e in riferimento ai principi unionali invocati restano riservate alla valutazione dell'Amministrazione finanziaria che, nel caso, non la ha ritenute meritevoli di considerazione, senza che il giudice possa sostituirsi ad essa, avendosi altrimenti un intollerabile sconfinamento dell'ambito di esercizio delle rispettive funzioni. Va, infatti, rimarcato che il potere di annullamento in autotutela è un potere proprio dell'Amministrazione finanziaria e questo potere, al di là dei casi in cui il legislatore ne ha previsto l'obbligo, la cui sussistenza o meno, nel perimetro delineato dall'art. 10-quater della legge n. 212/2000, costituisce il circoscritto oggetto del controllo del giudice ai fini della legittimità o meno del diniego stesso, appartiene e resta nella sfera dell'Amministrazione. Dovendosi ancora precisare che, a fronte dell'impugnazione di un diniego di annullamento in autotutela, al giudice non spetta mai pronunciare alcunché sull'atto sottostante, di cui il contribuente ha chiesto all'Amministrazione finanziaria (e non al giudice) l'annullamento in autotutela, in quanto non è l'atto sottostante ad essere impugnato davanti all'organo giurisdizionale, bensì il diniego, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g-bis o g-ter, d.lgs. n. 546/1992, sul quale solamente il giudice è tenuto, pertanto, a pronunciarsi, se sussistono i presupposti di cui sopra si è detto. Di conseguenza, dovendo considerarsi ammissibilmente impugnato solamente il diniego della richiesta formulata ai sensi dell'art. 1, commi da 537 a 544, l. n. 228/2012, stante la corretta reiezione della stessa in ragione della tardività della presentazione, il ricorso va rigettato. Quanto alle spese, trattandosi di questioni ancora caratterizzate da elementi di novità, vista la recente introduzione della disciplina di cui all'art. 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente, ricorrono i motivi normativamente previsti per la loro compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di RA, sez. II, rigetta il ricorso. Spese compensate. RA, 26 gennaio 2026.
Il Presidente estensore Graziella Glendi
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ND GRAZIELLA, Presidente e Relatore PIERAGNOLI GIACOMO, Giudice TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 41/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di RA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SC - RA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DIN.GO AUTOTUT. n. PROT. 88401/2024 IRES-ALTRO 2016
- DIN.GO AUTOTUT. n. PROT. 88401/2024 IRES-ALTRO 2017 - DIN.GO AUTOTUT. n. PROT. 88401/2024 IVA-ALTRO 2017
- DIN.GO AUTOTUT. n. PROT. 88401/2024 IRAP 2016
- DIN.GO AUTOTUT. n. PROT. 88401/2024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa come in epigrafe, impugnava il diniego di autotutela n. prot. 88401/2024, notificato il 2 dicembre 2024, con il quale l'Agenzia delle entrate aveva denegato la richiesta di sospensione dell'esecuzione ex art. 1, commi da 537 a 544, l. n. 228/2012, presentata dalla società il 9 ottobre 2024, ritenendo l'istanza inammissibile “perché tardiva, in quanto non rispettosa del termine di 60 giorni di cui al comma 538 dell'articolo 1 della L. 228/2012”. La ricorrente faceva presente di aver richiesto l'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento n. T8T03T300039/2020, relativo al periodo d'imposta 2016, e n. T8T03T300186/2021, relativo al periodo d'imposta 2017 (come dettagliato nella cartella di pagamento 02.02.2024 e nell'avviso di intimazione di pagamento del 26.05.2023), in quanto ai citati avvisi di accertamento era conseguito il procedimento penale davanti al Tribunale di RA, Rgnr n. 5158/2020, che aveva visto Nominativo_2imputato il legale rappresentante, Sig. , del reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74/2000, per aver indicato nella dichiarazione dell'anno 2016 elementi passivi avvalendosi della fattura n. 114 del 31.12.2016 per un imponibile pari ad Euro 165.000,00, e per il reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74/2000, perché nell'anno 2017, avvalendosi della richiamata fattura, aveva registrato ai fini Iva Euro 36.300,00 indebitamente detratta, all'esito del quale il Tribunale di RA, assunta in dibattimento la prova Ricorrente_1 Nominativo_2testimoniale, aveva assolto il titolare della Sig. , “perché il fatto non sussiste”, con la prodotta sentenza 28.03.24, divenuta irrevocabile come da attestazione in calce. La ricorrente, dunque, avvalendosi delle intervenute modifiche legislative aveva presentato istanza di autotutela, non solo tramite la richiesta di sospensione alla quale nell'atto l'Agenzia faceva riferimento, bensì anche con istanza 07.10.2024, con la quale era stata specificamente richiesta l'applicazione il disposto del nuovo art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, entrato in vigore il 29/6/2024, ai sensi del quale “la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi “. Opponeva, quindi l'illegittimità del diniego di annullamento in autotutela perché, in applicazione dell'art. 21-bis, d.lgs. n. 74/2000 gli atti di accertamento e le relative cartelle, come tutti gli atti successivi connessi e collegati, dovevano essere annullati e, quand'anche non fosse ritenuta applicabile la richiamata norma per la sola mancanza della pendenza di un procedimento tributario, gli atti dovranno comunque essere annullati in ragione di quanto stabilito dal nuovo art. 7-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, applicabile in via estensiva anche nel caso di specie, per il quale “non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all'articolo 12, comma 5, o in violazione di legge”. Inoltre risultava errata la ragione del diniego di annullamento in autotutela impugnato con riguardo al richiamato art.1, comma 538, della legge 228/2012, posto che l'irrevocabilità della sentenza penale è pervenuta nella disponibilità del contribuente solamente dal 3.10.2024. Di conseguenza, la società ricorrente chiedeva, previa sospensione dell'atto, in riforma del diniego impugnato, dichiararsi la nullità e/o l'annullamento degli atti di accertamento n. T8T03T300039/2020 e n. T8T03T300186/2021, delle relative cartelle e/o di tutti gli atti successivi e collegati, con vittoria di compensi, spese, spese generali, Cpa e Iva di legge. L'Agenzia delle entrate, costituendosi in giudizio, puntualizzava che la ricorrente aveva in realtà presentato due istanze: l'una presentata all'Agenzia delle entrate, volta all'annullamento degli avvisi di accertamento, sulla base della nuova disposizione di cui all'art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000, e l'altra, presentata all'Agenzia delle entrate-SC, volta ad ottenere la sospensione della riscossione, secondo la particolare procedura di cui all'art. 1, commi da 537 a 544, della L. n. 228/2012, nella quale veniva indicata, come causale della richiesta di sospensione, l'intervenuta sentenza penale del Tribunale di RA favorevole alla parte. Mentre alla prima istanza l'Ufficio, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, non aveva dato alcun seguito espresso, alla seconda l'Ufficio aveva risposto negativamente con l'impugnato provvedimento di rigetto n. prot. 2024/88401, notificato alla società in data 02.12.2024, sul presupposto dell'inammissibilità dell'istanza medesima, per sua tardività rispetto al termine dei sessanta giorni dalla notifica dell'atto di riscossione previsto dalla normativa. Precisato questo, l'Agenzia delle entrate opponeva l'inammissibilità del ricorso perché, quanto all'istanza presentata all'Agenzia delle entrate, trattandosi di esercizio di autotutela facoltativa ex art. 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente, il diniego tacito non è neppure impugnabile, mentre, quanto all'istanza di sospensione, il suo mancato accoglimento non costituisce atto autonomamente impugnabile, risolvendosi in un provvedimento meramente confermativo di precedenti atti dell'Agenzia e/o dell'agente della riscossione autonomamente impugnabili. In ogni caso, opponeva l'infondatezza del ricorso, in quanto correttamente l'Ufficio aveva rilevato la tardività dell'istanza di sospensione della riscossione, presentata il 9 ottobre 2024, mentre l'atto della riscossione indicato nell'istanza stessa, ovvero l'intimazione di pagamento 13620239001930351/000 era stata notificata il 26 maggio 2023, per cui erano già ampiamente decorsi i sessanta giorni previsti ex lege. Di conseguenza, l'Agenzia delle entrate chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, rigettarlo, previo rigetto dell'istanza di sospensione. Fissata l'udienza di trattazione della sospensiva, la ricorrente depositava memoria con la quale Banca_1opponeva che l'istanza di annullamento presentata, qualificata come “facoltativa” dall'Ufficio, invece i presupposti dell'autotutela obbligatoria. Inoltre l'atto prot. n. 2024/88401 del 02.12.2024, pur denominato dall'Amministrazione come rigetto di istanza di sospensione della riscossione, contiene nella sua motivazione una valutazione sostanziale di merito circa l'inapplicabilità dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000, per cui il rigetto manifesta le caratteristiche sostanziali di un diniego di autotutela, come ad oggi disciplinate dagli artt. 10-quater e 10-quinquies dello Statuto. Infine, la ricorrente ribadiva l'impatto determinante che deve attribuirsi, contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle entrate, alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto (come nel caso di specie) ai fini dell'illegittimità della pretesa tributaria, in quanto l'assoluzione era fondata sugli stessi fatti degli avvisi di accertamento, quand'anche divenuti definitivi in mancanza di tempestiva impugnazione, assumendo al riguardo valore dirimente i principi unionali, ribaditi, in particolare dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 22 ottobre 2024, divenuta definiva il Società_222/01/2025, caso S.R.L. c. omissis (Requête n. 59627/15). All'udienza, la Corte adita, sentite le parti, “ritenuta la mancanza del periculum in mora, vista peraltro la non chiara individuazione dell'atto impugnato”, rigettava l'istanza. Successivamente, fissata l'udienza di trattazione del merito, la ricorrente depositava ulteriore memoria con la quale ribadiva la natura “obbligatoria” dell'esercizio di autotutela richiesto, citava altre decisioni delle Corti europee e chiedeva la sospensione del processo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale sull'art. 21-bis, d.lgs. n. 74/2000. All'udienza comparivano le parti che ne avevano fatto richiesta illustrando ancora le proprie ragioni ed insistendo per l'accoglimento delle domande rispettivamente proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, sentite le parti, si osserva che nel ricorso l'atto impugnato risulta individuato nel diniego di autotutela n. prot. 88401/2024, notificato il 2 dicembre 2024. Quest'atto risulta inequivocabilmente riferito alla sola istanza di sospensione legale della riscossione presentata all'Agenzia delle entrate-SC dal rappresentante della società tramite la compilazione dell'apposito modulo all'uopo predisposto per quel tipo di procedura. Ciò risulta chiaramente dal tenore dell'atto impugnato, in cui il riferimento alla sentenza penale del Tribunale di RA dipende dal semplice fatto che nella dichiarazione contenuta nel modulo la detta sentenza era stata espressamente menzionata a fondamento della richiesta. Il diniego, peraltro, contrariamente a quanto affermato dall'Agenzia delle entrate, costituisce atto impugnabile quand'anche si tratti dell'esercizio dell'autotutela procedimentalizzata ex lege, sia perché, trattandosi di un “diniego di sgravio”, la sua impugnabilità è stata in più occasioni confermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, pur con i ben noti limiti di sindacabilità individuati nella vigenza del regime anteriore alla riforma, sia perché, anche alla luce della “nuova” disciplina sull'esercizio del potere di autotutela in capo all'Amministrazione finanziaria, è stato ribadito che il potere di annullamento in autotutela è del tutto corrispondente a quello propriamente impositivo, senza che cambi alcunché se declinato nelle varie sfaccettature di autotutela meramente annullatoria o sostitutiva (SS.UU. n. 30051/2024). Il ricorso avverso il dinego dell'istanza di cui all'art. 1, commi da 537 a 544, della l. n. 228/2012, pur ammissibile, è, tuttavia, infondato, posto che non è stato rispettato il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento 13620239001930351/000 menzionata nell'istanza medesima. Sebbene nel ricorso non si faccia menzione dell'impugnazione di un diniego tacito, tuttavia buona parte dei motivi dedotti rimandano al dinego dell'istanza di annullamento in autotutela presentata, invece, all'Agenzia delle entrate. Occorre, allora, valutare di quale tipologia di autotutela nella specie si tratti, visto che, alla luce della disciplina introdotta nello Statuto dei diritti del contribuente ratione temporis applicabile, solamente se si trattasse di autotutela “obbligatoria”, come ha sostenuto la ricorrente, sarebbe impugnabile anche il rigetto tacito, diversamente da quanto previsto per l'autotutela “facoltativa”, per la quale è impugnabile solamente il rifiuto espresso ex art. 19, comma 1, lett. g-ter, d.lgs. n. 546/1992. Nella specie, infatti, come detto, l'Agenzia delle entrate non ha risposto alcunché all'istanza alla quale la ricorrente fa riferimento, essendosi limitata a denegare la diversa richiesta presentata ai sensi dell'art. 1, commi da 537 a 544, l. n. 228/2012, al fine di evitare, tramite l'avvenuta comunicazione al debitore dell'esito dell'esame della dichiarazione prevista al comma 539 (costituente il diniego di cui trattasi), lo sgravio automatico che, in difetto, ne sarebbe derivato ai sensi del comma 540. Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, soprattutto nelle memorie, nella specie non si verte in tema di autotutela “obbligatoria” ex art. 10-quater dello Statuto. In base ai parametri indicati dall'art. 10-quater, infatti, l'obbligo di annullamento in autotutela a carico dell'Amministrazione finanziaria deve avere ad oggetto un atto impositivo, devono sussistere (presupposto positivo) i casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione previsti al comma 1 dalle lett. da a)-g), e non deve sussistere (presupposto negativo) una delle due ipotesi indicate dal comma 2, ovvero una “sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria”, e che sia “decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione”. Nella specie gli avvisi di accertamento che si assumono viziati sono divenuti definitivi ben oltre il termine sopra detto. Manca, dunque, il presupposto di cui al comma 2 dell'art. 10-quater, legge n. 212/2000. Trattandosi, quindi, della residua ipotesi di autotutela facoltativa di cui all'art. 10-quinques, legge n. 212/2000, deve osservarsi che, in assenza dell'“obbligo” di annullamento imposto ex lege all'Amministrazione finanziaria, i cui presupposti sono verificabili dal giudice in base al dato normativo di cui all'art. 10-quater, il giudice non può sostituirsi alla valutazione dell'Amministrazione finanziaria, in quanto la legge non indica alcun criterio che lo legittimi a tale sostitutiva valutazione sul pronunciato diniego, tanto è vero che, se l'Amministrazione neppure risponde, come nel caso è avvenuto, il rifiuto tacito non è nemmeno impugnabile. A fronte di questa disciplina, dunque, tutte le questioni prospettate dalla ricorrente in riferimento all'applicabilità dell'art. 21-bis, d.lgs. n. 74/2000 e in riferimento ai principi unionali invocati restano riservate alla valutazione dell'Amministrazione finanziaria che, nel caso, non la ha ritenute meritevoli di considerazione, senza che il giudice possa sostituirsi ad essa, avendosi altrimenti un intollerabile sconfinamento dell'ambito di esercizio delle rispettive funzioni. Va, infatti, rimarcato che il potere di annullamento in autotutela è un potere proprio dell'Amministrazione finanziaria e questo potere, al di là dei casi in cui il legislatore ne ha previsto l'obbligo, la cui sussistenza o meno, nel perimetro delineato dall'art. 10-quater della legge n. 212/2000, costituisce il circoscritto oggetto del controllo del giudice ai fini della legittimità o meno del diniego stesso, appartiene e resta nella sfera dell'Amministrazione. Dovendosi ancora precisare che, a fronte dell'impugnazione di un diniego di annullamento in autotutela, al giudice non spetta mai pronunciare alcunché sull'atto sottostante, di cui il contribuente ha chiesto all'Amministrazione finanziaria (e non al giudice) l'annullamento in autotutela, in quanto non è l'atto sottostante ad essere impugnato davanti all'organo giurisdizionale, bensì il diniego, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g-bis o g-ter, d.lgs. n. 546/1992, sul quale solamente il giudice è tenuto, pertanto, a pronunciarsi, se sussistono i presupposti di cui sopra si è detto. Di conseguenza, dovendo considerarsi ammissibilmente impugnato solamente il diniego della richiesta formulata ai sensi dell'art. 1, commi da 537 a 544, l. n. 228/2012, stante la corretta reiezione della stessa in ragione della tardività della presentazione, il ricorso va rigettato. Quanto alle spese, trattandosi di questioni ancora caratterizzate da elementi di novità, vista la recente introduzione della disciplina di cui all'art. 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente, ricorrono i motivi normativamente previsti per la loro compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di RA, sez. II, rigetta il ricorso. Spese compensate. RA, 26 gennaio 2026.
Il Presidente estensore Graziella Glendi