CASS
Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2024, n. 9354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9354 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RIDA Ambiente s.r.l. in persona del legale rappresentante BI Altissimi, nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 5/9/2023 del Tribunale del riesame di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Giacomo Satta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5/9/2023, il Tribunale del riesame di Roma confermava il decreto del 20/7/2023 con il quale il Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale aveva disposto la perquisizione della "RIDA Ambiente s.r.l.", ed Penale Sent. Sez. 3 Num. 9354 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 15/02/2024 eventuale sequestro di materiale, con riguardo al delitto di cui all'art. 452- quaterdecies cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione la "RIDA Ambiente", in persona del legale rappresentante BI Altissimi, indagato per tale reato, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 253 cod. proc. pen. per mancato rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità. Nonostante una contestazione limitata ad un solo rifiuto (EER20.01.08), che peraltro costituirebbe una minima parte di quelli trattati dalla società, sarebbe stato sequestrato un vero e proprio "gemello digitale" non soltanto dell'ente in ogni aspetto della sua organizzazione, ma anche dell'intero know how industriale dello stesso e di tutte le altre società appartenenti al gruppo riferibile alla ricorrente. Tale misura, dunque, risulterebbe palesemente ingiustificata ed illegittima, nella sua ampiezza, specie considerando che il Pubblico Ministero avrebbe disposto il sequestro di persona! computer e materiale informatico specificando che l'estrapolazione dei dati riguardanti il reato per cui si procede sarebbe avvenuta soltanto in un secondo momento, in forza di "chiavi di ricerca che verranno successivamente individuate"; il sequestro, dunque, avrebbe avuto una natura meramente esplorativa, con individuazione del materiale utile all'indagine rimessa solo alla polizia giudiziaria, e peraltro non ancora avvenuta a distanza di oltre due mesi (come ribadito nella memoria del 30/1/2024). L'evidente violazione dei canoni della proporzione e dell'adeguatezza, peraltro, emergerebbe anche dalla differente condotta di reato riconosciuta dall'ordinanza rispetto a quella ipotizzata dal Pubblico Ministero;
in particolare, mentre quest'ultima atterrebbe alla violazione della prescrizione autorizzativa che avrebbe imposto alla società il rispetto dei limiti di cui al d. Igs. 29 aprile 2010, n. 75 (ai fini della selezione del rifiuto da trattare), il Tribunale avrebbe riconosciuto una illegittima applicazione, da parte della società, dei limiti stessi. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta infondato. 4. Il Tribunale del riesame, dopo aver confermato il fumus del reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. - tema estraneo all'odierna impugnazione - ha esaminato i profili sollevati in questa sede, ossia la dedotta violazione dei criteri di proporzionalità e adeguatezza quanto al sequestro di materiale informatico, ed ha respinto la tesi difensiva con una motivazione che non viola affatto l'art. 253 cod. proc. pen., come contestato. Una motivazione, dunque, non censurabile. 5. L'ordinanza, infatti, ha rilevato innanzitutto che il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero indicava compiutamente le finalità probatorie ed il nesso di pertinenzialità tra le cose da ricercare ed il reato ipotizzato: l'attività investigativa, infatti, doveva rivolgersi alla ricerca di materiale - in formato cartaceo o digitale (tra cui note, missive, fatture) - inerente al rifiuto di cui al codice EER 20.01.08, "che dimostri le modalità di svolgimento degli accordi fraudolenti oggetto di indagine (rapporti con altri soggetti coinvolti)", oltre che con strutture pubbliche anch'esse sottoposte a verifiche. 5.1. Di seguito, il Tribunale ha richiamato la costante e condivisa giurisprudenza di legittimità in forza della quale, in tema di sequestro probatorio avente ad oggetto dispositivi informatici o telematici, la finalizzazione dell'abiezione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all'identificazione e all'estrazione dei dati rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all'espletamento delle operazioni tecniche (tra le altre, Sez. 2, n. 17604 del 23/3/2023, Casale, Rv. 284383). Ancora, è stato ribadito che in tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, l'estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede. (Sez. 6, n. 34265 del 22/9/2020, Aleotti, Rv. 279949: in motivazione, la Corte ha precisato che il pubblico ministero è tenuto a predisporre un'adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato, e provvedere, all'esito, alla restituzione della copia-integrale agli aventi diritto). Infine, ed ancora in senso conforme, è stato affermato che è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 9/12/2020, Pessotto, Rv. 280838). 5.2. A queste considerazioni, qui da ribadire, merita peraltro aggiungere che i criteri appena menzionati, lungi dal costituire categorie astratte, debbono essere valutati con riguardo al caso concreto e, in particolare, alla quantità di materiale sequestrato, così come alla sua complessità, in tal modo giustificando un tempo di verifica più ampio qualora, come nel caso di specie, la mole dei documenti informatici sequestrata sia particolarmente ampia. 5.2. Tutto ciò premesso, il Tribunale del riesame ha quindi rilevato che il decreto impugnato aveva fatto corretta applicazione di questi criteri: il Pubblico Ministero, infatti, nel disporre il sequestro di materiale cartaceo e informatico attinente alla specifica ipotesi di reato, aveva "predisposto un'adeguata igliere estensore Il C organizzazione atta ad assicurare la selezione dei soli dati informatici rilevanti a fini investigativi, nel tempo più breve possibile, nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza". In particolare, era stata prescritta l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 247, comma 1-bis, cod. proc. pen. (per assicurare la conservazione dei dati originali ed impedirne l'alterazione); era stata formata copia forense dei dispositivi informatici, senza materiale apprensione degli stessi;
era stata fornita una serie di criteri volti a garantire la sola apprensione dei dati pertinenti ai reati per i quali si procede, pur senza espressa indicazione delle "chiavi di ricerca informatiche" da utilizzare ai fini dell'estrapolazione, tali da rimanere comunque nel chiaro perimetro già delineato nel decreto. 5.3. In forza di tali elementi, l'ordinanza impugnata ha dunque concluso - con affermazione priva di vizi e non censurabile in questa sede - che il decreto di perquisizione e sequestro conteneva i "canoni di selezione" richiesti dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, senza incorrere nella censura oggetto prima del riesame, quindi (e nei medesimi termini) del ricorso per cassazione, che va pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Giacomo Satta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5/9/2023, il Tribunale del riesame di Roma confermava il decreto del 20/7/2023 con il quale il Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale aveva disposto la perquisizione della "RIDA Ambiente s.r.l.", ed Penale Sent. Sez. 3 Num. 9354 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 15/02/2024 eventuale sequestro di materiale, con riguardo al delitto di cui all'art. 452- quaterdecies cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione la "RIDA Ambiente", in persona del legale rappresentante BI Altissimi, indagato per tale reato, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 253 cod. proc. pen. per mancato rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità. Nonostante una contestazione limitata ad un solo rifiuto (EER20.01.08), che peraltro costituirebbe una minima parte di quelli trattati dalla società, sarebbe stato sequestrato un vero e proprio "gemello digitale" non soltanto dell'ente in ogni aspetto della sua organizzazione, ma anche dell'intero know how industriale dello stesso e di tutte le altre società appartenenti al gruppo riferibile alla ricorrente. Tale misura, dunque, risulterebbe palesemente ingiustificata ed illegittima, nella sua ampiezza, specie considerando che il Pubblico Ministero avrebbe disposto il sequestro di persona! computer e materiale informatico specificando che l'estrapolazione dei dati riguardanti il reato per cui si procede sarebbe avvenuta soltanto in un secondo momento, in forza di "chiavi di ricerca che verranno successivamente individuate"; il sequestro, dunque, avrebbe avuto una natura meramente esplorativa, con individuazione del materiale utile all'indagine rimessa solo alla polizia giudiziaria, e peraltro non ancora avvenuta a distanza di oltre due mesi (come ribadito nella memoria del 30/1/2024). L'evidente violazione dei canoni della proporzione e dell'adeguatezza, peraltro, emergerebbe anche dalla differente condotta di reato riconosciuta dall'ordinanza rispetto a quella ipotizzata dal Pubblico Ministero;
in particolare, mentre quest'ultima atterrebbe alla violazione della prescrizione autorizzativa che avrebbe imposto alla società il rispetto dei limiti di cui al d. Igs. 29 aprile 2010, n. 75 (ai fini della selezione del rifiuto da trattare), il Tribunale avrebbe riconosciuto una illegittima applicazione, da parte della società, dei limiti stessi. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta infondato. 4. Il Tribunale del riesame, dopo aver confermato il fumus del reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. - tema estraneo all'odierna impugnazione - ha esaminato i profili sollevati in questa sede, ossia la dedotta violazione dei criteri di proporzionalità e adeguatezza quanto al sequestro di materiale informatico, ed ha respinto la tesi difensiva con una motivazione che non viola affatto l'art. 253 cod. proc. pen., come contestato. Una motivazione, dunque, non censurabile. 5. L'ordinanza, infatti, ha rilevato innanzitutto che il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero indicava compiutamente le finalità probatorie ed il nesso di pertinenzialità tra le cose da ricercare ed il reato ipotizzato: l'attività investigativa, infatti, doveva rivolgersi alla ricerca di materiale - in formato cartaceo o digitale (tra cui note, missive, fatture) - inerente al rifiuto di cui al codice EER 20.01.08, "che dimostri le modalità di svolgimento degli accordi fraudolenti oggetto di indagine (rapporti con altri soggetti coinvolti)", oltre che con strutture pubbliche anch'esse sottoposte a verifiche. 5.1. Di seguito, il Tribunale ha richiamato la costante e condivisa giurisprudenza di legittimità in forza della quale, in tema di sequestro probatorio avente ad oggetto dispositivi informatici o telematici, la finalizzazione dell'abiezione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all'identificazione e all'estrazione dei dati rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all'espletamento delle operazioni tecniche (tra le altre, Sez. 2, n. 17604 del 23/3/2023, Casale, Rv. 284383). Ancora, è stato ribadito che in tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, l'estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede. (Sez. 6, n. 34265 del 22/9/2020, Aleotti, Rv. 279949: in motivazione, la Corte ha precisato che il pubblico ministero è tenuto a predisporre un'adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato, e provvedere, all'esito, alla restituzione della copia-integrale agli aventi diritto). Infine, ed ancora in senso conforme, è stato affermato che è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 9/12/2020, Pessotto, Rv. 280838). 5.2. A queste considerazioni, qui da ribadire, merita peraltro aggiungere che i criteri appena menzionati, lungi dal costituire categorie astratte, debbono essere valutati con riguardo al caso concreto e, in particolare, alla quantità di materiale sequestrato, così come alla sua complessità, in tal modo giustificando un tempo di verifica più ampio qualora, come nel caso di specie, la mole dei documenti informatici sequestrata sia particolarmente ampia. 5.2. Tutto ciò premesso, il Tribunale del riesame ha quindi rilevato che il decreto impugnato aveva fatto corretta applicazione di questi criteri: il Pubblico Ministero, infatti, nel disporre il sequestro di materiale cartaceo e informatico attinente alla specifica ipotesi di reato, aveva "predisposto un'adeguata igliere estensore Il C organizzazione atta ad assicurare la selezione dei soli dati informatici rilevanti a fini investigativi, nel tempo più breve possibile, nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza". In particolare, era stata prescritta l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 247, comma 1-bis, cod. proc. pen. (per assicurare la conservazione dei dati originali ed impedirne l'alterazione); era stata formata copia forense dei dispositivi informatici, senza materiale apprensione degli stessi;
era stata fornita una serie di criteri volti a garantire la sola apprensione dei dati pertinenti ai reati per i quali si procede, pur senza espressa indicazione delle "chiavi di ricerca informatiche" da utilizzare ai fini dell'estrapolazione, tali da rimanere comunque nel chiaro perimetro già delineato nel decreto. 5.3. In forza di tali elementi, l'ordinanza impugnata ha dunque concluso - con affermazione priva di vizi e non censurabile in questa sede - che il decreto di perquisizione e sequestro conteneva i "canoni di selezione" richiesti dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, senza incorrere nella censura oggetto prima del riesame, quindi (e nei medesimi termini) del ricorso per cassazione, che va pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2024