Articolo 2 della Legge 28 luglio 1971, n. 575
Articolo 1
Versione
26 agosto 1971
Art. 2.

All'onere di lire 1.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1971 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, concernente il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 26 agosto 1971