Art. 2.
All'onere di lire 1.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1971 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, concernente il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 1.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1971 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, concernente il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.