TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 11236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11236 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 5.11.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1357/2025 RG promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giusi Pezzella e Parte_1
AN LI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo legale in Roma, Via Tiburtina n. 603 in virtù di procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
FA ER, in virtù di procura generale alle liti per atti notaio Per_1
di Fiumicino e con essa elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale
[...]
Distrettuale in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29.
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso, iscritto a ruolo il 15.01.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto accertamento tecnico preventivo n. 18223 del 2023 per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1, L. 18/80 e che il consulente tecnico nominato all'uopo non riscontrava la sussistenza dei relativi requisiti sanitari, ha convenuto in giudizio l' , contestando le conclusioni CP_2
della relazione peritale e chiedendo l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto della domanda per sua CP_2
infondatezza.
Istruita mediante espletamento di consulenza medica, all'udienza del 5
novembre 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
II. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti individuati dal consulente tecnico nella perizia espletata nella presente fase di opposizione.
In particolare il Dott. ha rilevato che il complesso patologico Persona_2
in cui versa il ricorrente è di gravità tale da consentire il riconoscimento delle condizioni medico legali ex art. 1 della Legge 18/80 per la concessione del diritto all'indennità di accompagnamento.
Per quanto riguarda la decorrenza, il CTU ha rilevato che, in base alle comuni conoscenze mediche, tenuto conto dell'età e della lentezza evolutiva delle patologie da cui è affetto il paziente, l'epoca di stabilizzazione del quadro clinico può farsi risalire all'1.01.2025, periodo intermedio tra il quadro documentato dalla certificazione medica allegata agli atti, e il quadro clinico rilevato durante le operazioni peritali.
2 Le valutazioni espresse dal CTU, cui il giudice aderisce con piena convinzione,
appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento solo a far data dall'1.01.2025.
La domanda di condanna al pagamento della prestazione, in coerenza con quanto sostenuto dall' nella propria memoria, non è al contrario CP_2
ammissibile in quanto il procedimento contenzioso conseguente all'ATP, così
come lo stesso Accertamento Tecnico Preventivo, concerne esclusivamente il requisito sanitario (ex plurimis si richiama Cass. n. 9876/2019 del 9.4.2019,
che ha avallato l'orientamento espresso con le precedenti sentenze n.
6010/2014, n. 6084/14, n. 8533/2015, n. 27010/2018, secondo le quali il procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere: la pronuncia resa per legge è dunque "destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti,
per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa).
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, peraltro con decorrenza posticipata del requisito sanitario, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste in capo all' . CP_2
PQM
3 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1357/2025 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza in capo ad delle condizioni sanitarie per usufruire dell'indennità di Parte_1
accompagnamento ex art. 1 legge 18/1980 a far data dall'1.01.2025;
-compensa tra le parti le spese di lite;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2
decreto.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza alle parti.
Roma lì 5 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 5.11.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1357/2025 RG promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giusi Pezzella e Parte_1
AN LI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo legale in Roma, Via Tiburtina n. 603 in virtù di procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
FA ER, in virtù di procura generale alle liti per atti notaio Per_1
di Fiumicino e con essa elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale
[...]
Distrettuale in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29.
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso, iscritto a ruolo il 15.01.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto accertamento tecnico preventivo n. 18223 del 2023 per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1, L. 18/80 e che il consulente tecnico nominato all'uopo non riscontrava la sussistenza dei relativi requisiti sanitari, ha convenuto in giudizio l' , contestando le conclusioni CP_2
della relazione peritale e chiedendo l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto della domanda per sua CP_2
infondatezza.
Istruita mediante espletamento di consulenza medica, all'udienza del 5
novembre 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
II. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti individuati dal consulente tecnico nella perizia espletata nella presente fase di opposizione.
In particolare il Dott. ha rilevato che il complesso patologico Persona_2
in cui versa il ricorrente è di gravità tale da consentire il riconoscimento delle condizioni medico legali ex art. 1 della Legge 18/80 per la concessione del diritto all'indennità di accompagnamento.
Per quanto riguarda la decorrenza, il CTU ha rilevato che, in base alle comuni conoscenze mediche, tenuto conto dell'età e della lentezza evolutiva delle patologie da cui è affetto il paziente, l'epoca di stabilizzazione del quadro clinico può farsi risalire all'1.01.2025, periodo intermedio tra il quadro documentato dalla certificazione medica allegata agli atti, e il quadro clinico rilevato durante le operazioni peritali.
2 Le valutazioni espresse dal CTU, cui il giudice aderisce con piena convinzione,
appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento solo a far data dall'1.01.2025.
La domanda di condanna al pagamento della prestazione, in coerenza con quanto sostenuto dall' nella propria memoria, non è al contrario CP_2
ammissibile in quanto il procedimento contenzioso conseguente all'ATP, così
come lo stesso Accertamento Tecnico Preventivo, concerne esclusivamente il requisito sanitario (ex plurimis si richiama Cass. n. 9876/2019 del 9.4.2019,
che ha avallato l'orientamento espresso con le precedenti sentenze n.
6010/2014, n. 6084/14, n. 8533/2015, n. 27010/2018, secondo le quali il procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere: la pronuncia resa per legge è dunque "destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti,
per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa).
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, peraltro con decorrenza posticipata del requisito sanitario, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste in capo all' . CP_2
PQM
3 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1357/2025 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza in capo ad delle condizioni sanitarie per usufruire dell'indennità di Parte_1
accompagnamento ex art. 1 legge 18/1980 a far data dall'1.01.2025;
-compensa tra le parti le spese di lite;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2
decreto.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza alle parti.
Roma lì 5 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
4