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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/02/2026, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1763/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FAZZI LIBORIO, Presidente
POLITI FILIPPO, Relatore
LOPES SANTO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9147/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249025195469 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249025195469 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 403/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 9147/2024, depositato in data 29/11/2024, Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 293202490 25195469/000, concernente la cartella di pagamento n. 29320160058626905000 relativa ad IVA, addizionali IRPEF anno 2012 e tassa automobilistica anno 2011, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 6 febbraio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento citata in epigrafe, notificata il 28/08/2024, concernente la cartella di pagamento n. 29320160058626905000 relativa ad IVA, addizionali IRPEF anno
2012 e tassa automobilistica anno 2011.
Premette che la sottesa cartella di pagamento n. 29320160058626905000 è stata definita con istanza di adesione alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art.1 commi 184 e 185 L. n.145/2018 (cd.
“saldo e stralcio”), le cui somme sono state versate come da prima liquidazione. Con comunicazione del
19/12/2023 l'agente della riscossione ha comunicato che a causa di un proprio errore tecnico le somme quantificate non erano corrette e che i versamenti ritenuti insufficienti non producevano gli effetti estintivi dei relativi carichi. Che la precedente intimazione, concernente contributi IVS è stata impugnata e decisa dal giudice del lavoro, riconoscendo dovuta la somma di € 496,41 che l'odierno ricorrente dichiara che sta provvedendo al versamento. La suddetta somma di € 496,41 costituisce la differenza tra la prima quantificazione e la successiva rettifica dell'importo.
A sostegno del proprio ricorso la parte ricorrente eccepisce:
1) Nullità ovvero illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta e della cartella di pagamento;
Conclude per l'annullamento, previa sospensione, dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catania, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate il 18/12/2024. Eccepisce l'inammissibilità del ricorso poiché l'intimazione di pagamento non è atto autonomamente impugnabile. Evidenzia che le contestazioni si riferiscono esclusivamente operato dell'Agente della riscossione.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 26/01/2026. Eccepisce l'inammissibilità del ricorso sia per le proposte in forma di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. Civ., sia perché tardivo rispetto alla data di notifica della cartella di pagamento. Insiste sulla legittimità della procedura di riscossione.
Conclude per l'inammissibilità e, nel merito, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio. Con memorie depositate in data 17/03/2025, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catania chiede di accertare e dichiarare l'avvenuta rinunzia al giudizio, alla luce della presentazione dell'istanza di definizione agevolata e la definitività del ruolo contenuto nella cartella di pagamento.
Insiste nella richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 21/03/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con ordinanza n.
948/2025, ha rigettato l'istanza di sospensione non ricorrendo i presupposti di legge per l'accoglimento.
In data 05/02/2016 la parte ricorrente ha depositato ricevuta di pagamento dell'importo di € 502,90 per come determinato dall'AdER con comunicazione del 26/03/2025.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso avverso l'intimazione di pagamento, in quanto atto non autonomamente impugnabile, è infondata e va rigettata. L'intimazione di pagamento equiparabile all'avviso di mora e come tale impugnabile. Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione Sez. 5 -
Sentenza n. 6436 del 11/03/2025, di cui si riporta la massima: “In tema di contenzioso tributario,
l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”.
La sottesa cartella di pagamento n. 29320160058626905000 è stata definita con istanza di adesione alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art.1 commi 184 e 185 L. n.145/2018 (cd. “saldo e stralcio”), le cui somme sono state versate come da prima liquidazione. Con comunicazione del
19/12/2023 l'agente della riscossione ha comunicato che a causa di un proprio errore tecnico le somme quantificate non erano corrette e che i versamenti ritenuti insufficienti non producevano gli effetti estintivi dei relativi carichi. Che la precedente intimazione, concernente contributi IVS è stata impugnata e decisa dal giudice del lavoro, riconoscendo dovuta la somma di € 496,41 che l'odierno ricorrente dichiara che sta provvedendo al versamento. La suddetta somma di € 496,41 costituisce la differenza tra la prima quantificazione e la successiva rettifica dell'importo. L'erronea quantificazione da parte dell'agente della riscossione a causa di un errore tecnico non possono comportare la decadenza del beneficio fiscale della definizione per estinzione dei debiti di cui all'art.1 commi 184 e 185 L. n.145/2018, perché non dovuti a colpa del contribuente. La differenza tra la somma corretta l'erronea somma comunicata, costituisce un credito dell'agente della riscossione (pagato come da ricevuta di bonifico prodotta) conseguente alla definizione agevolata. Sicché l'accoglimento del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento impugnata. Condanna in solido le parti resistenti alla refusione delle spese giudiziali a favore di parte ricorrente, che liquida in complessive € 300,00, oltre spese per contributo unificato, spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute. Così deciso in Catania il 6 febbraio 2026 Il giudice estensore Filippo Politi Il Presidente Liborio Fazzi
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FAZZI LIBORIO, Presidente
POLITI FILIPPO, Relatore
LOPES SANTO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9147/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249025195469 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249025195469 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 403/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 9147/2024, depositato in data 29/11/2024, Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 293202490 25195469/000, concernente la cartella di pagamento n. 29320160058626905000 relativa ad IVA, addizionali IRPEF anno 2012 e tassa automobilistica anno 2011, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 6 febbraio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento citata in epigrafe, notificata il 28/08/2024, concernente la cartella di pagamento n. 29320160058626905000 relativa ad IVA, addizionali IRPEF anno
2012 e tassa automobilistica anno 2011.
Premette che la sottesa cartella di pagamento n. 29320160058626905000 è stata definita con istanza di adesione alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art.1 commi 184 e 185 L. n.145/2018 (cd.
“saldo e stralcio”), le cui somme sono state versate come da prima liquidazione. Con comunicazione del
19/12/2023 l'agente della riscossione ha comunicato che a causa di un proprio errore tecnico le somme quantificate non erano corrette e che i versamenti ritenuti insufficienti non producevano gli effetti estintivi dei relativi carichi. Che la precedente intimazione, concernente contributi IVS è stata impugnata e decisa dal giudice del lavoro, riconoscendo dovuta la somma di € 496,41 che l'odierno ricorrente dichiara che sta provvedendo al versamento. La suddetta somma di € 496,41 costituisce la differenza tra la prima quantificazione e la successiva rettifica dell'importo.
A sostegno del proprio ricorso la parte ricorrente eccepisce:
1) Nullità ovvero illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta e della cartella di pagamento;
Conclude per l'annullamento, previa sospensione, dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catania, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate il 18/12/2024. Eccepisce l'inammissibilità del ricorso poiché l'intimazione di pagamento non è atto autonomamente impugnabile. Evidenzia che le contestazioni si riferiscono esclusivamente operato dell'Agente della riscossione.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 26/01/2026. Eccepisce l'inammissibilità del ricorso sia per le proposte in forma di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. Civ., sia perché tardivo rispetto alla data di notifica della cartella di pagamento. Insiste sulla legittimità della procedura di riscossione.
Conclude per l'inammissibilità e, nel merito, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio. Con memorie depositate in data 17/03/2025, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catania chiede di accertare e dichiarare l'avvenuta rinunzia al giudizio, alla luce della presentazione dell'istanza di definizione agevolata e la definitività del ruolo contenuto nella cartella di pagamento.
Insiste nella richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 21/03/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con ordinanza n.
948/2025, ha rigettato l'istanza di sospensione non ricorrendo i presupposti di legge per l'accoglimento.
In data 05/02/2016 la parte ricorrente ha depositato ricevuta di pagamento dell'importo di € 502,90 per come determinato dall'AdER con comunicazione del 26/03/2025.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso avverso l'intimazione di pagamento, in quanto atto non autonomamente impugnabile, è infondata e va rigettata. L'intimazione di pagamento equiparabile all'avviso di mora e come tale impugnabile. Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione Sez. 5 -
Sentenza n. 6436 del 11/03/2025, di cui si riporta la massima: “In tema di contenzioso tributario,
l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”.
La sottesa cartella di pagamento n. 29320160058626905000 è stata definita con istanza di adesione alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art.1 commi 184 e 185 L. n.145/2018 (cd. “saldo e stralcio”), le cui somme sono state versate come da prima liquidazione. Con comunicazione del
19/12/2023 l'agente della riscossione ha comunicato che a causa di un proprio errore tecnico le somme quantificate non erano corrette e che i versamenti ritenuti insufficienti non producevano gli effetti estintivi dei relativi carichi. Che la precedente intimazione, concernente contributi IVS è stata impugnata e decisa dal giudice del lavoro, riconoscendo dovuta la somma di € 496,41 che l'odierno ricorrente dichiara che sta provvedendo al versamento. La suddetta somma di € 496,41 costituisce la differenza tra la prima quantificazione e la successiva rettifica dell'importo. L'erronea quantificazione da parte dell'agente della riscossione a causa di un errore tecnico non possono comportare la decadenza del beneficio fiscale della definizione per estinzione dei debiti di cui all'art.1 commi 184 e 185 L. n.145/2018, perché non dovuti a colpa del contribuente. La differenza tra la somma corretta l'erronea somma comunicata, costituisce un credito dell'agente della riscossione (pagato come da ricevuta di bonifico prodotta) conseguente alla definizione agevolata. Sicché l'accoglimento del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento impugnata. Condanna in solido le parti resistenti alla refusione delle spese giudiziali a favore di parte ricorrente, che liquida in complessive € 300,00, oltre spese per contributo unificato, spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute. Così deciso in Catania il 6 febbraio 2026 Il giudice estensore Filippo Politi Il Presidente Liborio Fazzi