Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/02/2026, n. 1763
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità ovvero illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta e della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza, affermando che l'errore tecnico dell'agente della riscossione nella quantificazione non può comportare la decadenza del beneficio fiscale della definizione agevolata, poiché non imputabile al contribuente. Ha inoltre confermato la piena impugnabilità dell'intimazione di pagamento equiparabile all'avviso di mora.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/02/2026, n. 1763
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1763
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo