Ordinanza collegiale 7 novembre 2024
Decreto presidenziale 28 gennaio 2025
Sentenza 27 aprile 2026
Decreto collegiale 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 27/04/2026, n. 7621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7621 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07621/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16933/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16933 del 2023, proposto da
PA RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Ferraro, Maira Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sul decreto della Corte D''''Appello di Roma depositato in data 1.06.2017, a definizione del procedimento iscritto al nr. di R.G.V.G. 51043/2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa RA RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. Questi i fatti per cui è causa.
Il 7.04.2017 il sig. RO PA ricorreva alla Corte di Appello di Roma ex lege nr. 89/2001 perché venisse accertata e dichiarata la violazione dell'art. 6 § 1 della C.E.D.U. sotto il profilo della irragionevole durata di un giudizio celebrato innanzi alla Corte di Appello di Roma.
All’esito del giudizio, la Corte di Appello di Roma si pronunciava con il decreto nr. 51043/2017 e, nell’accogliere la domanda, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, della somma di €. 1.600,00, oltre interessi legali dalla domanda, ovvero dal 7.04.2017 al soddisfo in favore dell’odierno ricorrente.
Con il ricorso in esame, notificato in data 28 dicembre 2023, il sig. RO ha chiesto l’ottemperanza del citato decreto.
Con memoria depositata in data 13 aprile 2026, parte ricorrente ha dichiarato che “ solo in data 4.11.2024, ovvero in epoca successiva all’iscrizione a ruolo del ricorso in ottemperanza del 28.12.2023, il Ministero ha inviato la specifica di pagamento della sorta capitale riconosciuta con il decreto posto alla base dell’esecuzione ”. Ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con condanna del Ministero alla refusione delle spese di lite, attesa la soccombenza virtuale.
All’udienza del 22 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Osserva il Collegio che la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo è caratterizzata dalla piena soddisfazione dell’interesse del ricorrente, che si realizza attraverso il conseguimento del bene della vita, eventualmente anche ad opera delle successive determinazioni assunte dalla Pubblica amministrazione.
Orbene, nella fattispecie in esame, l’amministrazione ha adottato un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa azionata dalla parte ricorrente.
Il Tribunale, pertanto, dichiara la cessata materia del contendere.
3. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate nel dispositivo, sono poste a carico della parte resistente, tenuto conto che il pagamento richiesto è intervenuto solo in epoca successiva all’iscrizione a ruolo del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate nella somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato se versato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
RA RA, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| RA RA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO