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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/11/2024, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 198/2024 R.G. promossa da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ANGELO LATINO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_1
SERAFINO e NO OV RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, disapplicati gli atti amministrativi ritenuti illegittimi e disapplicata, ove occorra, la normativa in contrasto con la direttiva europea citata in atti,
1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'emolumento denominato “Retribuzione Professionale Docenti” (RPD) per i periodi e come da narrazione in “fatto”, o per i diversi periodi risultanti in corso di causa e, per l'effetto;
2) Condannare parte convenuta, in persona del ministro pro tempore, a corrispondere ad € Parte_1
1.766,24, o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;
3) Con interessi e/o rivalutazione dal dovuto al saldo;
4) Con vittoria di spese e compenso professionale e con rimborso del contributo unificato versato di € 49,00 da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE ACCERTARE e DICHIARARE, l'intervenuta prescrizione delle pretese di parte ricorrente, o IN SUBORDINE l'intervenuta prescrizione per tutto quanto maturato prima del 8.3.2018 In ogni caso RIGETTARE nel merito la domanda di riconoscimento del Trattamento Accessorio denominato Retribuzione Professionale Docenti in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa. IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA in caso di accoglimento della domanda: RIDURRE la pretesa creditoria delle somme dovute a titolo di RPD così come indicato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio.
Dai contratti di lavoro e dai cedolini di pagamento della retribuzione depositati da parte ricorrente (docc. nn. 2 e 3) nonché dallo stato matricolare depositato da parte resistente (doc. n. 1) risulta che ha Parte_1 presto servizio, quale docente a tempo determinato, nei seguenti periodi:
- dal 13.11.2017 al 24.11.2017,
- dal 25.11.2017 al 22.12.2017,
- dal 23.12.2017 al 23.1.2018,
- dal 24.1.2018 al 22.2.2018,
- dal 23.2.2018 al 24.3.2018,
- dal 25.3.2018 al 12.4.2018,
- dal 13.4.2018 all'8.6.2018,
- dal 9.6.2018 all'11.6.2018,
- dal 4.12.2018 al 12.12.2018,
- dal 13.12.2018 al 10.1.2019,
- dall'11.1.2019 al 12.2.2019,
- dal 13.2.2019 al 12.3.2019,
- dal 13.3.2019 all'11.4.2019,
- dal 12.4.2019 al 9.5.2019,
- dal 10.5.2019 al 7.6.2019. Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto, per i periodi di servizio sopra indicati, la voce accessoria del trattamento retributivo denominata “retribuzione professionale docenti” che è, invece, stata corrisposta, per i medesimi anni scolastici, ai docenti di ruolo e ai docenti assunti con contratti a tempo determinato sino al 30 giugno o sino al 31 agosto di ogni anno. Conseguentemente, domanda la condanna del convenuto a CP_1 pagare il complessivo importo di € 1.766,24 (o altra somma accertata in giudizio), calcolato con riguardo ai giorni di servizio prestati e alla misura della voce prevista nella tabella 4 allegata al CCNL del comparto scuola del 29 novembre 2007. L'Amministrazione convenuta ha contestato la pretesa avanzata dal ricorrente, sostenendo che non avrebbe diritto di percepire la retribuzione professionale docenti in quanto non rientrante tra le categorie di soggetti a cui la normativa destina tale emolumento accessorio. Ha richiamato, al riguardo, una pronuncia del tribunale di Milano (n. 1366/22) contraria al riconoscimento della retribuzione professionale a supplenti temporanei. Il ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale dei diritti maturati prima del 16 luglio 2019, in virtù CP_1 del fatto che il ricorso introduttivo di questo giudizio è stato notificato il 16 luglio 2024; ha, inoltre, contestato la correttezza dei calcoli dei giorni effettuati dal ricorrente e conseguentemente ha chiesto che, nel caso di riconosciuta fondatezza della domanda, l'importo dovuto sia determinato nella minor somma lorda di € 1.632,61.
La normativa applicabile al caso di specie alla luce della giurisprudenza di legittimità
Nel rispetto dell'art. 118 disp. att. c.c. sulla motivazione della sentenza, appare superfluo qui ripercorrere il percorso argomentativo, pienamente condivisibile, che ha portato all'orientamento ormai seguito dalla giurisprudenza di legittimità e da quella del tutto prevalente di merito. Risulta, invero, sufficiente riportare il principio espresso dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 20015/2018 (ribadito dalla successiva pronuncia Cass. n. 6293/2020 e dalla copiosissima giurisprudenza di merito, richiamata da parte ricorrente): “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 Pag. 2 di 5 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”. A sostegno della tesi contraria, come s'è accennato, il ha richiamato una sentenza del Tribunale di CP_1
Milano nella quale non è stata riconosciuta la “retribuzione professionale docenti” a un supplente temporaneo, poiché si sono ritenute sussistenti le condizioni oggettive che giustificano un diverso trattamento del lavoratore a tempo determinato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, pt. 1 della Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo Quadro CES, UNICE, CEEP. Con tale pronuncia il Tribunale di Milano ha ritenuto che la prestazione frammentaria e di durata ridotta espletata dai supplenti con contratti non fino al termine delle attività didattiche giustifica il mancato riconoscimento dell'emolumento in questione, introdotto con lo scopo di valorizzare il personale docente “per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché (…) di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico […]”. Si tratterebbe, dunque, di un emolumento riconosciuto per lo svolgimento di compiti e per il raggiungimento di obbiettivi che presuppongono una certa stabilità del docente nel ruolo. La sentenza richiamata da parte convenuta è stata, però, riformata dalla Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 1081/2023, nella quale, uniformandosi al proprio orientamento favorevole già espresso in precedenti pronunce (sent. n. 347/2023 e n. 353/2021), così ha osservato: “sulla specifica questione, discussa nel presente giudizio, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato come la voce retributiva oggetto di causa possa essere estesa anche ai supplenti temporanei, sia per l'assenza di ragioni oggettive legittimanti il loro trattamento differenziato, sia sulla base della formulazione letterale dell'art. 7 CCNL. Tale disposizione contrattuale collettiva, infatti, non opera alcuna distinzione fra le varie categorie di docenti, tutte parimenti coinvolte dalla finalità della norma, volta a valorizzarne la funzione e a migliorare il servizio dagli stessi reso. Co La ratio sottesa alla previsione del compenso, richiesto da primo grado, è indicata dal co. I del citato art. 7 nella “valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado” e nel “riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”. Siffatte finalità coinvolgono certamente anche gli incaricati di supplenze di breve durata, comunque chiamati a svolgere la “funzione docente”, partecipando al “servizio scolastico”, il cui miglioramento le parti sociali hanno inteso promuovere mediante l'introduzione della componente retributiva in questione. Ulteriori argomenti letterali, a sostegno di tale interpretazione, sono stati individuati dal Supremo Collegio nella disposizione dell'art. 25 CCNI 1999, richiamata dal co. III del citato art. 7, la quale regola le modalità di liquidazione del compenso per i periodi di servizio inferiori al mese, così confermandone la spettanza anche per le supplenze brevi. I commi 4 e 5 dell'art. 25, cit., prevedono – infatti – che esso sia quantificato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, mentre “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese” tali disposizioni stabiliscono che lo stesso esso sia “liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. La giurisprudenza di legittimità ha altresì valorizzato l'indicazione – fra gli aventi diritto all'indennità in parola – ad opera dell'art. 25 CCNI 1999 co. I, anche degli incaricati a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, senza alcuna menzione della data inziale dell'incarico: da tale mancata indicazione è stata desunta l'irrilevanza della sua durata complessiva della supplenza ai fini dell'attribuzione Pag. 3 di 5 del compenso oggetto di causa. In particolare, il Supremo Collegio ha ritenuto “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (…) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (Cass. 5.3.2020, n. 6293). Con la citata pronuncia n. 20015/2018, la Cassazione aveva, infatti, affermato che l'art. 7 CCNL dovesse interpretarsi “nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle <modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. 31.8.1999> deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” anche alla luce del “del chiaro tenore della disposizione che stabilisce che le modalità di calcolo nell'ipotesi dei di periodi di servizio inferiori al mese”. La domanda del ricorrente risulta quindi fondata nell'an.
L'eccezione di prescrizione.
Alla fattispecie in esame deve essere applicato il principio giurisprudenziale, correttamente invocato da parte resistente, secondo cui “Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento” (Cass. n. 10219/2020, conforme ad altre). Nel merito, tuttavia, l'eccezione svolta da parte resistente è infondata, in quanto si basa sulla data della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, mentre parte ricorrente ha depositato la diffida inviata al CP_1 via posta raccomandata, recapitata l'8 marzo 2023, con la quale ha domandato il pagamento delle somme di cui si discute (doc. 4). Il contenuto della missiva in esame è adeguato a interrompere la prescrizione e pertanto il decorso del quinquennio previsto dall'art. 2948 c.c. ha comportato l'estinzione del diritto per il periodo di insegnamento antecedente all'8 marzo 2018; poiché la stessa parte ricorrente, pur indicando anche i periodi precedenti, ha ridotto la pretesa al periodo non prescritto, l'eccezione così come proposta non deve essere accolta.
Il calcolo del dovuto.
Pag. 4 di 5 L'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999 (richiamato dal citato art. 7 del comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001) precisa che il compenso di cui si tratta deve essere calcolato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Gli importi da riconoscere, secondo quanto previsto dall'art 38 CCNL 19 aprile 2018, sono pari a € 174,50 mensili e quindi a € 5,81 giornalieri (€ 174,50/30). Non può essere condiviso il calcolo esposto nel ricorso, nel quale il conteggio viene fatto sommando i giorni, mentre, riprendendo i periodi di lavoro come pacificamente risultanti dagli atti e dai documenti delle parti, laddove non v'è soluzione di continuità tra la fine di ogni servizio di supplenza e l'inizio del successivo si devono considerare i mesi di lavoro e i giorni residui, così come segue:
- dall'8 marzo 2018 all'11 giugno 2018: 3 mesi e 4 giorni: (3 x € 174,50) + (4 x € 5,81) = € 523,50 + € 23,24 = € 546,74;
- dal 4 dicembre 2018 al 7 giugno 2019: 6 mesi e 4 giorni: (6 x € 174,50) + (4 x € 5,81) = € 1.047,00 + € 23,24 = € 1.070,24 L'importo complessivo dovuto è dunque pari a € 1.616,98 (€ 546,74 + € 1.070,24).
Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio di soccombenza;
vengono liquidate come indicato nel dispositivo sulla base dei parametri del tariffario professionale riferiti allo scaglione cui si riferisce il valore della condanna;
è corretto applicare i valori minimi, considerando la modesta complessità della lite, la “serialità” della stessa;
viene inoltre escluso il compenso per la fase istruttoria, considerando che la causa è stata definita alla prima udienza, sulla base dei soli documenti depositati dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
La giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 30 gennaio 2024: 1) accerta il diritto del ricorrente a percepire il compenso per “retribuzione professionale docente” per gli anni scolastici indicati nel ricorso e condanna parte resistente a pagare al ricorrente la somma lorda di
€ 1.616,98, con interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 852,00 per compensi e in € 49,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso delle spese generali nella misura del 15 % dei compensi, con distrazione a favore dell'avv. Latino, che si è dichiarato antistatario;
3) si riserva di depositare la sentenza entro 30 giorni. Deciso all'udienza del 6 novembre 2024 La giudice del lavoro Marcella Frangipani
Pag. 5 di 5
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 198/2024 R.G. promossa da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ANGELO LATINO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_1
SERAFINO e NO OV RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, disapplicati gli atti amministrativi ritenuti illegittimi e disapplicata, ove occorra, la normativa in contrasto con la direttiva europea citata in atti,
1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'emolumento denominato “Retribuzione Professionale Docenti” (RPD) per i periodi e come da narrazione in “fatto”, o per i diversi periodi risultanti in corso di causa e, per l'effetto;
2) Condannare parte convenuta, in persona del ministro pro tempore, a corrispondere ad € Parte_1
1.766,24, o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;
3) Con interessi e/o rivalutazione dal dovuto al saldo;
4) Con vittoria di spese e compenso professionale e con rimborso del contributo unificato versato di € 49,00 da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE ACCERTARE e DICHIARARE, l'intervenuta prescrizione delle pretese di parte ricorrente, o IN SUBORDINE l'intervenuta prescrizione per tutto quanto maturato prima del 8.3.2018 In ogni caso RIGETTARE nel merito la domanda di riconoscimento del Trattamento Accessorio denominato Retribuzione Professionale Docenti in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa. IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA in caso di accoglimento della domanda: RIDURRE la pretesa creditoria delle somme dovute a titolo di RPD così come indicato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio.
Dai contratti di lavoro e dai cedolini di pagamento della retribuzione depositati da parte ricorrente (docc. nn. 2 e 3) nonché dallo stato matricolare depositato da parte resistente (doc. n. 1) risulta che ha Parte_1 presto servizio, quale docente a tempo determinato, nei seguenti periodi:
- dal 13.11.2017 al 24.11.2017,
- dal 25.11.2017 al 22.12.2017,
- dal 23.12.2017 al 23.1.2018,
- dal 24.1.2018 al 22.2.2018,
- dal 23.2.2018 al 24.3.2018,
- dal 25.3.2018 al 12.4.2018,
- dal 13.4.2018 all'8.6.2018,
- dal 9.6.2018 all'11.6.2018,
- dal 4.12.2018 al 12.12.2018,
- dal 13.12.2018 al 10.1.2019,
- dall'11.1.2019 al 12.2.2019,
- dal 13.2.2019 al 12.3.2019,
- dal 13.3.2019 all'11.4.2019,
- dal 12.4.2019 al 9.5.2019,
- dal 10.5.2019 al 7.6.2019. Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto, per i periodi di servizio sopra indicati, la voce accessoria del trattamento retributivo denominata “retribuzione professionale docenti” che è, invece, stata corrisposta, per i medesimi anni scolastici, ai docenti di ruolo e ai docenti assunti con contratti a tempo determinato sino al 30 giugno o sino al 31 agosto di ogni anno. Conseguentemente, domanda la condanna del convenuto a CP_1 pagare il complessivo importo di € 1.766,24 (o altra somma accertata in giudizio), calcolato con riguardo ai giorni di servizio prestati e alla misura della voce prevista nella tabella 4 allegata al CCNL del comparto scuola del 29 novembre 2007. L'Amministrazione convenuta ha contestato la pretesa avanzata dal ricorrente, sostenendo che non avrebbe diritto di percepire la retribuzione professionale docenti in quanto non rientrante tra le categorie di soggetti a cui la normativa destina tale emolumento accessorio. Ha richiamato, al riguardo, una pronuncia del tribunale di Milano (n. 1366/22) contraria al riconoscimento della retribuzione professionale a supplenti temporanei. Il ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale dei diritti maturati prima del 16 luglio 2019, in virtù CP_1 del fatto che il ricorso introduttivo di questo giudizio è stato notificato il 16 luglio 2024; ha, inoltre, contestato la correttezza dei calcoli dei giorni effettuati dal ricorrente e conseguentemente ha chiesto che, nel caso di riconosciuta fondatezza della domanda, l'importo dovuto sia determinato nella minor somma lorda di € 1.632,61.
La normativa applicabile al caso di specie alla luce della giurisprudenza di legittimità
Nel rispetto dell'art. 118 disp. att. c.c. sulla motivazione della sentenza, appare superfluo qui ripercorrere il percorso argomentativo, pienamente condivisibile, che ha portato all'orientamento ormai seguito dalla giurisprudenza di legittimità e da quella del tutto prevalente di merito. Risulta, invero, sufficiente riportare il principio espresso dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 20015/2018 (ribadito dalla successiva pronuncia Cass. n. 6293/2020 e dalla copiosissima giurisprudenza di merito, richiamata da parte ricorrente): “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 Pag. 2 di 5 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”. A sostegno della tesi contraria, come s'è accennato, il ha richiamato una sentenza del Tribunale di CP_1
Milano nella quale non è stata riconosciuta la “retribuzione professionale docenti” a un supplente temporaneo, poiché si sono ritenute sussistenti le condizioni oggettive che giustificano un diverso trattamento del lavoratore a tempo determinato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, pt. 1 della Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo Quadro CES, UNICE, CEEP. Con tale pronuncia il Tribunale di Milano ha ritenuto che la prestazione frammentaria e di durata ridotta espletata dai supplenti con contratti non fino al termine delle attività didattiche giustifica il mancato riconoscimento dell'emolumento in questione, introdotto con lo scopo di valorizzare il personale docente “per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché (…) di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico […]”. Si tratterebbe, dunque, di un emolumento riconosciuto per lo svolgimento di compiti e per il raggiungimento di obbiettivi che presuppongono una certa stabilità del docente nel ruolo. La sentenza richiamata da parte convenuta è stata, però, riformata dalla Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 1081/2023, nella quale, uniformandosi al proprio orientamento favorevole già espresso in precedenti pronunce (sent. n. 347/2023 e n. 353/2021), così ha osservato: “sulla specifica questione, discussa nel presente giudizio, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato come la voce retributiva oggetto di causa possa essere estesa anche ai supplenti temporanei, sia per l'assenza di ragioni oggettive legittimanti il loro trattamento differenziato, sia sulla base della formulazione letterale dell'art. 7 CCNL. Tale disposizione contrattuale collettiva, infatti, non opera alcuna distinzione fra le varie categorie di docenti, tutte parimenti coinvolte dalla finalità della norma, volta a valorizzarne la funzione e a migliorare il servizio dagli stessi reso. Co La ratio sottesa alla previsione del compenso, richiesto da primo grado, è indicata dal co. I del citato art. 7 nella “valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado” e nel “riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”. Siffatte finalità coinvolgono certamente anche gli incaricati di supplenze di breve durata, comunque chiamati a svolgere la “funzione docente”, partecipando al “servizio scolastico”, il cui miglioramento le parti sociali hanno inteso promuovere mediante l'introduzione della componente retributiva in questione. Ulteriori argomenti letterali, a sostegno di tale interpretazione, sono stati individuati dal Supremo Collegio nella disposizione dell'art. 25 CCNI 1999, richiamata dal co. III del citato art. 7, la quale regola le modalità di liquidazione del compenso per i periodi di servizio inferiori al mese, così confermandone la spettanza anche per le supplenze brevi. I commi 4 e 5 dell'art. 25, cit., prevedono – infatti – che esso sia quantificato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, mentre “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese” tali disposizioni stabiliscono che lo stesso esso sia “liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. La giurisprudenza di legittimità ha altresì valorizzato l'indicazione – fra gli aventi diritto all'indennità in parola – ad opera dell'art. 25 CCNI 1999 co. I, anche degli incaricati a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, senza alcuna menzione della data inziale dell'incarico: da tale mancata indicazione è stata desunta l'irrilevanza della sua durata complessiva della supplenza ai fini dell'attribuzione Pag. 3 di 5 del compenso oggetto di causa. In particolare, il Supremo Collegio ha ritenuto “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (…) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
L'eccezione di prescrizione.
Alla fattispecie in esame deve essere applicato il principio giurisprudenziale, correttamente invocato da parte resistente, secondo cui “Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento” (Cass. n. 10219/2020, conforme ad altre). Nel merito, tuttavia, l'eccezione svolta da parte resistente è infondata, in quanto si basa sulla data della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, mentre parte ricorrente ha depositato la diffida inviata al CP_1 via posta raccomandata, recapitata l'8 marzo 2023, con la quale ha domandato il pagamento delle somme di cui si discute (doc. 4). Il contenuto della missiva in esame è adeguato a interrompere la prescrizione e pertanto il decorso del quinquennio previsto dall'art. 2948 c.c. ha comportato l'estinzione del diritto per il periodo di insegnamento antecedente all'8 marzo 2018; poiché la stessa parte ricorrente, pur indicando anche i periodi precedenti, ha ridotto la pretesa al periodo non prescritto, l'eccezione così come proposta non deve essere accolta.
Il calcolo del dovuto.
Pag. 4 di 5 L'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999 (richiamato dal citato art. 7 del comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001) precisa che il compenso di cui si tratta deve essere calcolato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Gli importi da riconoscere, secondo quanto previsto dall'art 38 CCNL 19 aprile 2018, sono pari a € 174,50 mensili e quindi a € 5,81 giornalieri (€ 174,50/30). Non può essere condiviso il calcolo esposto nel ricorso, nel quale il conteggio viene fatto sommando i giorni, mentre, riprendendo i periodi di lavoro come pacificamente risultanti dagli atti e dai documenti delle parti, laddove non v'è soluzione di continuità tra la fine di ogni servizio di supplenza e l'inizio del successivo si devono considerare i mesi di lavoro e i giorni residui, così come segue:
- dall'8 marzo 2018 all'11 giugno 2018: 3 mesi e 4 giorni: (3 x € 174,50) + (4 x € 5,81) = € 523,50 + € 23,24 = € 546,74;
- dal 4 dicembre 2018 al 7 giugno 2019: 6 mesi e 4 giorni: (6 x € 174,50) + (4 x € 5,81) = € 1.047,00 + € 23,24 = € 1.070,24 L'importo complessivo dovuto è dunque pari a € 1.616,98 (€ 546,74 + € 1.070,24).
Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio di soccombenza;
vengono liquidate come indicato nel dispositivo sulla base dei parametri del tariffario professionale riferiti allo scaglione cui si riferisce il valore della condanna;
è corretto applicare i valori minimi, considerando la modesta complessità della lite, la “serialità” della stessa;
viene inoltre escluso il compenso per la fase istruttoria, considerando che la causa è stata definita alla prima udienza, sulla base dei soli documenti depositati dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
La giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 30 gennaio 2024: 1) accerta il diritto del ricorrente a percepire il compenso per “retribuzione professionale docente” per gli anni scolastici indicati nel ricorso e condanna parte resistente a pagare al ricorrente la somma lorda di
€ 1.616,98, con interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 852,00 per compensi e in € 49,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso delle spese generali nella misura del 15 % dei compensi, con distrazione a favore dell'avv. Latino, che si è dichiarato antistatario;
3) si riserva di depositare la sentenza entro 30 giorni. Deciso all'udienza del 6 novembre 2024 La giudice del lavoro Marcella Frangipani
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