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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 21/10/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 589/2020 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 21 ottobre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 589/2020 R.G.
promossa da (avv. C. Adamo) contro (avv. S. Dolce e G. Madonia), Parte_1 CP_1
avente ad oggetto opposizione ad esiti di ATP osserva quanto segue:
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi , nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito sulla scorta delle allegate contestazioni alla relazione del ctu, la necessità del rinnovo della ctu ovvero in subordine del richiamo del ctu chiedendo di dichiarare che la stessa era in possesso del requisito medico legale per il diritto alla prestazione in oggetto ( pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento) sin dalla domanda amministrativa.
Si è costituito l' , rilevando l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni dell'opponente. CP_1
Chiedeva pertanto previo rigetto del ricorso, volersi dichiarare la insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio della indennità di accompagnamento/ pensione di inabilità civile.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è
stata decisa alla data odierna come da sentenza contestuale. ********
La domanda avanzata in ricorso non può trovare accoglimento.
Questo giudice deve uniformarsi al costante orientamento espresso dai giudici di legittimità secondo cui il contegno processuale delle parti, che costituisce elemento concorrente alla formazione del convincimento del giudice del merito, è particolarmente significativo nelle controversie previdenziali, nelle quali, ove sia disposta consulenza tecnica sullo stato di salute dell'istante, emerge, a carico del medesimo, un onere di collaborazione concretantesi nella sottoposizione all'ispezione corporale, che costituisce presupposto imprescindibile dell'accertamento medico. Ne consegue che l'ingiustificata mancata presentazione alla visita medica prefissata dal consulente ben può far ritenere il difetto di prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante, prova il cui onere incombe sull'attore, alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 c.c.,
trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato (Cass. lav. 11.12.1995, n. 12662; Cass. lav., 28.4.95,
n. 4751; Cass. lav., 3.4.86, n. 2304).
Orbene, nella specie, all'atto del conferimento dell'incarico al CTU non è stata segnalata alcuna intrasportabilità del paziente ma neanche una qualche sua difficoltà a recarsi presso lo studio del consulente. Non di meno, la ricorrente non si è presentato alla visita peritale, anzi la stessa si è resa irreperibile al suo stesso legale, dapprima, come si desume dalle note depositate in data 27.01.2025, ove si legge
“ L'Avv. Adamo per la ricorrente, la quale deposita raccomandata A/R n. 20038286727-3 del
22/11/2024 con la quale chiedeva alla ricorrente di mettersi in contatto con la scrivente al fine di
comunicargli la data delle operazioni peritali cha avrebbe dovuto svolgere il CTU Dr. e Per_1
di poi, come si trae dalle note del 17.09.2025 ove si rappresenta quanto segue: “Si depositano due
raccomandate inviate alla ricorrente e ricevute dal figlio , con le quali si Persona_2
comunicava alla sig.ra di mettersi in contatto con la scrivente al fine di comunicare la Parte_1
data dell'inizio delle operazioni peritali.
Che ad oggi non è seguito nessun contatto…”.
Nulla in ordine alle spese, secondo il disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Enna, 21 ottobre 2025. Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Francesca Balsamo
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 21 ottobre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 589/2020 R.G.
promossa da (avv. C. Adamo) contro (avv. S. Dolce e G. Madonia), Parte_1 CP_1
avente ad oggetto opposizione ad esiti di ATP osserva quanto segue:
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi , nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito sulla scorta delle allegate contestazioni alla relazione del ctu, la necessità del rinnovo della ctu ovvero in subordine del richiamo del ctu chiedendo di dichiarare che la stessa era in possesso del requisito medico legale per il diritto alla prestazione in oggetto ( pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento) sin dalla domanda amministrativa.
Si è costituito l' , rilevando l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni dell'opponente. CP_1
Chiedeva pertanto previo rigetto del ricorso, volersi dichiarare la insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio della indennità di accompagnamento/ pensione di inabilità civile.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è
stata decisa alla data odierna come da sentenza contestuale. ********
La domanda avanzata in ricorso non può trovare accoglimento.
Questo giudice deve uniformarsi al costante orientamento espresso dai giudici di legittimità secondo cui il contegno processuale delle parti, che costituisce elemento concorrente alla formazione del convincimento del giudice del merito, è particolarmente significativo nelle controversie previdenziali, nelle quali, ove sia disposta consulenza tecnica sullo stato di salute dell'istante, emerge, a carico del medesimo, un onere di collaborazione concretantesi nella sottoposizione all'ispezione corporale, che costituisce presupposto imprescindibile dell'accertamento medico. Ne consegue che l'ingiustificata mancata presentazione alla visita medica prefissata dal consulente ben può far ritenere il difetto di prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante, prova il cui onere incombe sull'attore, alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 c.c.,
trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato (Cass. lav. 11.12.1995, n. 12662; Cass. lav., 28.4.95,
n. 4751; Cass. lav., 3.4.86, n. 2304).
Orbene, nella specie, all'atto del conferimento dell'incarico al CTU non è stata segnalata alcuna intrasportabilità del paziente ma neanche una qualche sua difficoltà a recarsi presso lo studio del consulente. Non di meno, la ricorrente non si è presentato alla visita peritale, anzi la stessa si è resa irreperibile al suo stesso legale, dapprima, come si desume dalle note depositate in data 27.01.2025, ove si legge
“ L'Avv. Adamo per la ricorrente, la quale deposita raccomandata A/R n. 20038286727-3 del
22/11/2024 con la quale chiedeva alla ricorrente di mettersi in contatto con la scrivente al fine di
comunicargli la data delle operazioni peritali cha avrebbe dovuto svolgere il CTU Dr. e Per_1
di poi, come si trae dalle note del 17.09.2025 ove si rappresenta quanto segue: “Si depositano due
raccomandate inviate alla ricorrente e ricevute dal figlio , con le quali si Persona_2
comunicava alla sig.ra di mettersi in contatto con la scrivente al fine di comunicare la Parte_1
data dell'inizio delle operazioni peritali.
Che ad oggi non è seguito nessun contatto…”.
Nulla in ordine alle spese, secondo il disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Enna, 21 ottobre 2025. Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Francesca Balsamo