CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 18/02/2026, n. 2772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2772 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2772/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE CE ES, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8586/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San PP Vesuviano - Piazza Elena D'Aosta 1 80047 San PP Vesuviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Società Gestione Resistente_2 S.p.a. - 95008090631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO PR IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2158/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18.4.2025 la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato il pignoramento del 21.2.2025 che assume mai notificato, così come nessun altro atto presupposto e di cui assume di aver fortuitamente appreso attraverso internet banking.
A seguito di ordinanza interlocutoria il ricorrente chiamava in giudizio la SOGES Società Gestione Servizi
S.p.A. che, costituitasi evidenziava che il pignoramento è connesso al mancato pagamento dell'avviso accertamento IMU n.1091 per l'anno 2018 di cui fornisce prova dell'avvenuta notifica in data 23.2.2024,
Ente creditore Comune di San PP Vesuviano. Insisteva pertanto per il rigetto del ricorso
Non si costituiva il Comune di San PP Vesuviano.
All'udienza del 5.2.2026, la Corte, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Dalla documentazione prodotta in giudizio da Resistente_1 risulta che il pignoramento notificato ed impugnato dalla ricorrente, benché neanche prodotto in atti dalla stessa, bensì dalla resistente, si riferisce ad avviso di accertamento presupposto inerente il mancato pagamento dell'IMU per l'anno fiscale 2018, preventivamente notificato in data 23.2.2024 e non impugnato dalla ricorrente.
La Resistente_1 produce copia la notifica del predetto avviso, che risulta effettuata mediante raccomandata A/R ad indirizzo non contestato dalla ricorrente e ricevuta da persona qualificatasi come persona di famiglia. La notificazione degli accertamenti tributari locali può essere legittimamente eseguita anche a mezzo posta con raccomandata A/R secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 161, della L. 296/2006 ed in tal caso trovano applicazione le norme relative al servizio postale “ordinario” e non le disposizioni della Legge n.
890/1982 (si veda in tal senso da ultimo CGT 2° Campania con sentenza n. 5456/2025).
La mancata impugnazione del predetto atto presupposto impedisce alla ricorrente di fare valere, con l'impugnazione di atti successivi, vizi inerenti atti presupposti divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE CE ES, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8586/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San PP Vesuviano - Piazza Elena D'Aosta 1 80047 San PP Vesuviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Società Gestione Resistente_2 S.p.a. - 95008090631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO PR IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2158/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18.4.2025 la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato il pignoramento del 21.2.2025 che assume mai notificato, così come nessun altro atto presupposto e di cui assume di aver fortuitamente appreso attraverso internet banking.
A seguito di ordinanza interlocutoria il ricorrente chiamava in giudizio la SOGES Società Gestione Servizi
S.p.A. che, costituitasi evidenziava che il pignoramento è connesso al mancato pagamento dell'avviso accertamento IMU n.1091 per l'anno 2018 di cui fornisce prova dell'avvenuta notifica in data 23.2.2024,
Ente creditore Comune di San PP Vesuviano. Insisteva pertanto per il rigetto del ricorso
Non si costituiva il Comune di San PP Vesuviano.
All'udienza del 5.2.2026, la Corte, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Dalla documentazione prodotta in giudizio da Resistente_1 risulta che il pignoramento notificato ed impugnato dalla ricorrente, benché neanche prodotto in atti dalla stessa, bensì dalla resistente, si riferisce ad avviso di accertamento presupposto inerente il mancato pagamento dell'IMU per l'anno fiscale 2018, preventivamente notificato in data 23.2.2024 e non impugnato dalla ricorrente.
La Resistente_1 produce copia la notifica del predetto avviso, che risulta effettuata mediante raccomandata A/R ad indirizzo non contestato dalla ricorrente e ricevuta da persona qualificatasi come persona di famiglia. La notificazione degli accertamenti tributari locali può essere legittimamente eseguita anche a mezzo posta con raccomandata A/R secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 161, della L. 296/2006 ed in tal caso trovano applicazione le norme relative al servizio postale “ordinario” e non le disposizioni della Legge n.
890/1982 (si veda in tal senso da ultimo CGT 2° Campania con sentenza n. 5456/2025).
La mancata impugnazione del predetto atto presupposto impedisce alla ricorrente di fare valere, con l'impugnazione di atti successivi, vizi inerenti atti presupposti divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.