Art. 5. Nomina del presidente e dei membri
Il presidente ed i membri del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Non puo' essere nominato presidente chi rivesta la qualifica di dipendente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Il presidente ed i membri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Nel caso di assenza dai lavori per un periodo superiore ai sei mesi, i membri del Consiglio possono essere sostituiti con le modalita' di cui al primo comma.
Il presidente ed i membri del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Non puo' essere nominato presidente chi rivesta la qualifica di dipendente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Il presidente ed i membri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Nel caso di assenza dai lavori per un periodo superiore ai sei mesi, i membri del Consiglio possono essere sostituiti con le modalita' di cui al primo comma.