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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 167/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO MONICA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 973/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEFTEF M000216 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEFTEF M000216 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEFTEF M000216 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato l'atto ivi richiamato con il quale l'AGENZIA DELLE
ENTRATE direzione Provinciale di Avellino accertava, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973, n. 600, una maggiore imposta di euro 5.247, più sanzioni ed interessi. Il predetto accertamento scaturiva da una segnalazione della Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate che portava a conoscenza dell'Agenzia la sussistenza in capo alla ricorrente di maggiori redditi non dichiarati e, quindi, di maggiori imposte a carico per il periodo d'imposta 2020. In particolare, dai dati in possesso dell'Anagrafe tributaria, risultava l'erogazione dell'assegno divorzile da parte del sig. Nominativo_1 (che aveva dedotto dal reddito il relativo importo) per cui, a carico della sig.ra Ricorrente_1, che non lo aveva dichiarato, doveva essere accertato un maggior reddito assimilato a quello di lavoro dipendente
(assegni periodici corrisposti dal coniuge) che concorreva a formare il reddito complessivo ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi (d'ora in poi TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La ricorrente ha dedotto la nullità dell'accertamento seguito in via presuntivo e senza prove e la nullità dell'atto ai sensi dell'art. 52 TUIR.
Si è costituita l'AGENZIA DELLE ENTRATE resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi fondato per i motivi di seguito indicati.
Com'è noto, l'accertamento ex art. 41 bis cit, si fonda su un meccanismo presuntivo che inverte l'onere della prova ponendolo a carico della parte contribuente.Nel caso di specie, l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha presunto l'erogazione dell'assegno divorzile da parte del sig. Nominativo_1 (che aveva dedotto dal reddito il relativo importo) a favore della ricorrente per cui, a carico della predetta, che non lo aveva dichiarato, ha accertato un maggior reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (assegni periodici corrisposti dal coniuge) che ha concorso a formare il reddito complessivo ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi (d'ora in poi TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
La parte ricorrente ha invece prodotto in atti prova certa della rinunzia all'assegno de quo fin dal 2018 e ha provato di aver agito in giudizio per il mancato versamento dell'assegno negli anni precedenti da parte del Nominativo_1 ( v. doc. in atti di parte ricorrente).
Ciò posto, deve ritenersi che la parte ricorrente abbia fornito prova idonea a superare la presunzione de qua.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo.
Spese compensate in ragione della peculiarità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO MONICA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 973/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEFTEF M000216 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEFTEF M000216 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEFTEF M000216 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato l'atto ivi richiamato con il quale l'AGENZIA DELLE
ENTRATE direzione Provinciale di Avellino accertava, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973, n. 600, una maggiore imposta di euro 5.247, più sanzioni ed interessi. Il predetto accertamento scaturiva da una segnalazione della Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate che portava a conoscenza dell'Agenzia la sussistenza in capo alla ricorrente di maggiori redditi non dichiarati e, quindi, di maggiori imposte a carico per il periodo d'imposta 2020. In particolare, dai dati in possesso dell'Anagrafe tributaria, risultava l'erogazione dell'assegno divorzile da parte del sig. Nominativo_1 (che aveva dedotto dal reddito il relativo importo) per cui, a carico della sig.ra Ricorrente_1, che non lo aveva dichiarato, doveva essere accertato un maggior reddito assimilato a quello di lavoro dipendente
(assegni periodici corrisposti dal coniuge) che concorreva a formare il reddito complessivo ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi (d'ora in poi TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La ricorrente ha dedotto la nullità dell'accertamento seguito in via presuntivo e senza prove e la nullità dell'atto ai sensi dell'art. 52 TUIR.
Si è costituita l'AGENZIA DELLE ENTRATE resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi fondato per i motivi di seguito indicati.
Com'è noto, l'accertamento ex art. 41 bis cit, si fonda su un meccanismo presuntivo che inverte l'onere della prova ponendolo a carico della parte contribuente.Nel caso di specie, l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha presunto l'erogazione dell'assegno divorzile da parte del sig. Nominativo_1 (che aveva dedotto dal reddito il relativo importo) a favore della ricorrente per cui, a carico della predetta, che non lo aveva dichiarato, ha accertato un maggior reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (assegni periodici corrisposti dal coniuge) che ha concorso a formare il reddito complessivo ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi (d'ora in poi TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
La parte ricorrente ha invece prodotto in atti prova certa della rinunzia all'assegno de quo fin dal 2018 e ha provato di aver agito in giudizio per il mancato versamento dell'assegno negli anni precedenti da parte del Nominativo_1 ( v. doc. in atti di parte ricorrente).
Ciò posto, deve ritenersi che la parte ricorrente abbia fornito prova idonea a superare la presunzione de qua.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo.
Spese compensate in ragione della peculiarità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.