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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CR GI, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3662/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grotteria - --- 89043 Grotteria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500011252 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500011252 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6847/2025 depositato il
26/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato in data 28.5.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dal Comune di Grotteria, relativa a IMU per gli anni 2015 e 2016, per un valore di causa di €. 1.621,51.
Parte ricorrente deduceva la mancata notificazione dei pregressi avvisi di accertamento, ai quali fa riferimento l'intimazione impugnata e la conseguente prescrizione del relativo debito, dato il tempo trascorso dall'insorgenza di essi.
Il Comune di Grotteria non si costituiva, sebbene ritualmente citato.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il Comune di Grotteria non si è costituito, e in atti non vi è prova della notifica degli atti impositivi ai quali il provvedimento impugnato fa riferimento, pertanto l'intimazione di pagamento impugnata risulta illegittimamente emessa.
Le superiori argomentazioni, dirimenti, esimono questo Giudice dall'esaminare gli altri motivi di ricorso.
Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento e l'atto impugnato deve essere annullato
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dal Comune di Grotteria, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Grotteria alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 284,00 più accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CR GI, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3662/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grotteria - --- 89043 Grotteria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500011252 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500011252 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6847/2025 depositato il
26/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato in data 28.5.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dal Comune di Grotteria, relativa a IMU per gli anni 2015 e 2016, per un valore di causa di €. 1.621,51.
Parte ricorrente deduceva la mancata notificazione dei pregressi avvisi di accertamento, ai quali fa riferimento l'intimazione impugnata e la conseguente prescrizione del relativo debito, dato il tempo trascorso dall'insorgenza di essi.
Il Comune di Grotteria non si costituiva, sebbene ritualmente citato.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il Comune di Grotteria non si è costituito, e in atti non vi è prova della notifica degli atti impositivi ai quali il provvedimento impugnato fa riferimento, pertanto l'intimazione di pagamento impugnata risulta illegittimamente emessa.
Le superiori argomentazioni, dirimenti, esimono questo Giudice dall'esaminare gli altri motivi di ricorso.
Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento e l'atto impugnato deve essere annullato
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dal Comune di Grotteria, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Grotteria alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 284,00 più accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore.