Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/03/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora
Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 6-3-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 4654/2023
TRA
AVV. ARTURO, rappresentato e difeso da sé medesimo, ed elettivamente Pt_1
domiciliato come in atti
Ricorrente
E
1) in persona del l.r.p.t., rappresentate e difesa dall'Avv. Giuliana Cavalcanti, CP_1
e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti
2) in pers. del l. r. p. t. – contumace Controparte_2
3) , in pers. del l. r. p. t., rappresentato Controparte_3
e difeso dall'Avv. Samantha Cerrone, e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti
Resistenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14-8-2023 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del lavoro, l'avv. proponeva opposizione avverso l'intimazione CP_4
di pagamento n. 07120239024420202000, notificata dall Controparte_3
in data 19-7-2023 con cui si ingiunge il pagamento della somma complessiva
[...]
di Euro 4.4474,67 per il presunto mancato versamento dei contributi su reddito da
Gestione Separata arti e professioni anno 2010. CP_1
Deduceva che l'intimazione di pagamento impugnata si fonderebbe sull'avviso di addebito n. 37120170016081340000 presuntivamente notificato il 02/01/2018, ma che in realtà non gli era mai stato notificato.
Eccepiva la decadenza dell' convenuto da ogni suo diritto azionato, ex art. 25 Dlgs CP_5
n.46/1999, e la prescrizione del diritto di credito di cui all'intimazione di pagamento n.
07120239024420202000. Infatti, lo stesso ha ad oggetto contributi previdenziali relativi
1
Chiedeva sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo opposto e concludeva chiedendo al
Giudice adito: “1) Sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta ex art. 5 d. lgs. 150/2011;
2) Accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa dall' per l'effetto dichiarare la nullità l'inesistenza, Controparte_3
l'inefficacia e/o l'illegittimità dell'avviso d'intimazione, e del presunto avviso di addebito per i motivi di cui sopra;
3) Accertare e dichiarare che l'Ente impositore è decaduto dal diritto di riscuotere le somme dovute a titolo di contributi previdenziali per i motivi di cui al punto I;
4) Accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti previdenziali per i motivi di cui ai punti II e III;
5) Dichiarare la nullità di ogni atto premesso, connesso e conseguente:
6) Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore.”
Si costituiva l' che contestava in fatto ed in diritto l'avversa opposizione e ne CP_1
chiedeva il rigetto perché infondata.
Si costituiva l che chiedeva il rigetto dell'avverso Controparte_3
ricorso perché infondato.
All'udienza del 6-3-2025 tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. il Giudice si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che è stata erroneamente chiamata in giudizio anche la CP_2
la quale, in ragione del riferimento temporale della contribuzione per cui è causa,
[...]
non è legittimata passiva.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 13 della legge 448/98 come modificato dall'art.3, comma 42 quinquies del dl 30/9/2005 n.203, convertito nella legge 2/12/2005 n. 248, la CP_2
CP_ è cessionaria dei crediti maturati fino al 31/12/2008; diversamente, quelli per cui è causa si riferiscono ad un periodo successivo.
Quanto all'eccezione di decadenza ex art. 25 Dlgs n.46/1999, si rileva che l'inosservanza del termine previsto dell'art. 25 d. lgs. 46/1999 costituisce pertanto vizio formale, sussumibile nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 comma 2 d. lgs. 46/1999, come tale suscettibile di essere esaminato
2 solo se proposto entro venti giorni dalla notifica della cartella esattoriale o, per il periodo successivo al 1.1.2011, entro venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (al quale, nell'ambito del nuovo sistema di riscossione, l'art. 30, comma 14, d.l. 38/2010 conv. in l. 122/2010 ha esteso tutti i riferimenti al ruolo e alla cartella di pagamento contenuti nelle norme vigenti). Nel caso che ci occupa, l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 19-7-2023 mentre il ricorso giudiziario è stato proposto in data 14-8-2023, decorso dunque il termine di venti giorni. Ciò comporta l'inammissibilità dell'eccezione sollevata.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, essa appare fondata e meritevole di accoglimento.
Deve osservarsi che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento fondata sull'omessa notifica dell'avviso di addebito
(quindi deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo) con conseguente richiesta di declaratoria della prescrizione del credito ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso l'avviso di addebito. Di conseguenza la presente azione giudiziaria appare ammissibile.
L' ha dedotto che l'avviso di addebito su cui si fonda l'intimazione di pagamento CP_1
sarebbe stata notificata al ricorrente il 2-1-2018, e sarebbe stata preceduta da un avviso bonario notificato il 4-7-2016. Il ricorrente ha presentato una denuncia penale per falso ritenendo che la firma apposta sulle relate di notifica di tali atti non fosse la propria.
Tuttavia, anche ammettendo che le notifiche fossero andate a buon fine nelle predette date, è da rilevare che il credito contributivo dell' attiene all'anno 2010, e dunque CP_1
nel 2016 era già interamente decorso il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 l. 335/1995. In ogni caso, tra la (presunta) data di notifica dell'avviso di addebito
(02/01/2018) alla data di notifica dell'intimazione oggetto di impugnazione (19/07/2023) sarebbe comunque maturata una nuova prescrizione del credito non essendo intervenuti medio tempore atti interruttivi.
Deve dunque accogliersi il ricorso per quanto di ragione e dichiarare che, per effetto della prescrizione eccepita da parte ricorrente, nulla è dovuto all' da in CP_1 CP_4
conseguenza dell'intimazione di pagamento n. 07120239024420202000, notificata dall in data 19-7-2023 e dell'avviso di addebito n. Controparte_3
37120170016081340000 presuntivamente notificato il 02/01/2018.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
3 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che, per effetto della prescrizione eccepita da parte ricorrente, nulla è dovuto all' da in CP_1 CP_4
conseguenza dell'intimazione di pagamento n. 07120239024420202000, notificata dall in data 19-7-2023 e dell'avviso di addebito n. Controparte_3
37120170016081340000 presuntivamente notificato il 02/01/2018;
b) Condanna le parti opposte, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1500,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al ricorrente, procuratore di sé stesso.
Nola, 6-3-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
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