TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/12/2025, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Grazia Mandanici, in esito all'udienza del 18.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art 127 ter cpc così come modificato dal dlg 164/24 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 1916/25 e n. 3696/2024 R.G. vertenti
TRA
nata a [...] il [...] e residente a [...], Cod. Fisc. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco C.F._1 Micali ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Messina via XXVII Luglio, 35 is. 195, giusta procura conferita in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA CP_1
CAMMAROTO giusta procura generale per atto del Notaio dott. P. rep. n.80974 del Per_1
21.7.2015, elettivamente domiciliato in Messina via Tommaso Capra n.301 bis presso l'Ufficio CP_ dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità (l. 222/84);
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.445bis c. VI c.p.c. depositato in data 03.04.2025, la parte ricorrente rappresentava di avere depositato domanda amministrativa in data 26.05..21, ai fini del riconoscimento dell' assegno ordinario di invalidità a fare data dalla data di presentazione della CP_ domanda amministrativa. Sottoposta a visita dalla Commissione medica dell' la domanda veniva respinta e la ricorrente chiedeva, pertanto, in sede di ATP la nomina di ctu ai fini dell''accertamento della sussistenza del requisito sanitario. In sede di ATP, il nominato ctu non riconosceva un' invalidità propria della prestazione previdenziale invocata. Quindi, dopo aver di depositato dichiarazione di dissenso, 10.03.25, con l' odierno ricorso la parte ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetto e ribadiva che era sussistente alla data della domanda amministrativa l'invalidità propria dell'assegno ordinario (l.222/84). Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario proprio della prestazione invocata far data dalla domanda, con condanna di parte resistente alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' di Messina si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 07.08.25 contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi. Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., in data odierna,. in esito al deposito telematico di note scritte, in seguito a disposto richiamo del ctu e al deposito della relazione peritale, la causa veniva decisa. La domanda non è fondata e, pertanto, non può essere accolta.
********* Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata e per contro quanto fondate le argomentazioni avanzate dalla parte resistente, in questa sede ribadite ed esplicate con memoria di costituzione da CP_ parte dell' Il CTU nominato, dr. nella relazione scritta depositata in atti, a seguito dell' Persona_2 esame della ricorrente e l' esame dei documenti in atti, non ha diagnosticato in capo all'istante la sussistenza del requisito sanitario proprio dell' assegno ordinario invalidità, non presentando una riduzione delle capacità lavorative a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle proprie attitudini.
Da una più attenta analisi degli atti, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare non suscettibile di censure, considerato che il CTU, ha analizzato tutti i fattori rilevanti e per questo, il giudicante non ritiene, quindi, di dovere effettuare né rinnovi dell'elaborato peritale né richieste di chiarimenti (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso iscritto a ruolo il 03.04.2025 non può accogliersi.
******** Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, a parere di questo decidente sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici, avendo il consulente adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede e comprovate dalla visita effettuata. Rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque al rigetto della domanda. Pertanto si dichiara che l' istante non trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' assegno ordinario di invalidità, non sussistendone le condizioni sanitarie. Stante la presenza in atti della dichiarazione ex art 152 disp att. cpc non si dispone la condanna della parte ricorrente soccombente. Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si CP_ pongono definitivamente a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, ai sensi dell' art 127 ter comma 5 cpc, sulle domande proposte da CP_
con ricorso depositato in data 03.04.2025 nei confronti dell' in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: Contr
- dichiara che non trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' assegno CP_2 ordinario di invalidità, ex L. 222/84); CP_
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio. Messina, 19.12.25
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria Grazia Mandanici)