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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12213 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
1
n. rg11513 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11513 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
TRA rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
AN EF presso il quale elettivamente domicilia in
Ostellato (FE) Piazza Repubblica 4,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. RUOCCO EF presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via Simone Martini n. 66,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/05/2025 premesso di Parte_1
1 2
aver intrattenuto una relazione more uxorio con la sig.ra CP_1
e che dalla loro unione nasceva la minore il
[...] Per_1
07.05.2018,, chiedeva disciplinarsi i rapporti relativi padre-figlia, in particolare prevedendosi:
“1) la figlia minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, i Per_1
quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni più rilevanti relative alla sua cura, assistenza, educazione ed istruzione;
gli atti di ordinaria amministrazione nell'interesse della minore, potranno essere compiuti anche disgiuntamente da ciascun genitore mentre quelli di natura straordinaria verranno posti in essere congiuntamente;
2) la minore avrà dimora presso la residenza della madre che Persona_2
lascerà l'attuale residenza al fine di porre fine ad una situazione di tensione che non giova alla crescita della minore;
qualora la stessa mutasse la residenza dovrà comunicarlo al padre almeno un mese prima a mezzo di Raccomandata A.R. e in ogni caso la nuova dimora non potrà in nessun modo (per la distanza) arrecare nocumento al diritto del Sig. di esercitare attivamente il suo ruolo Parte_1
parentale;
3) Disporsi il diritto di visita così come era seguito: 1) nel periodo in cui il padre non lavora o nel caso il padre trovi occupazione in prossimità della residenza della minore lo stesso potrà tenere con se due week end al mese la piccola , dal venerdì Per_1
dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
nei periodi dell'anno in cui non vi è scuola il padre potrà vedere la bambina durante i due week end dal venerdì mattina alle 09.00 sino al lunedì mattina alle 09.00 quando la riaccompagnerà a casa della madre. Nella settimana in cui il padre non vede la minore potrà stare con la stessa due pomeriggi la settimana dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva quando la riaccompagnerà a scuola;
nei periodi dell'anno in cui non vi è scuola dalle ore 09:00 della mattina sino alle ore 09:00 della mattina successiva quando la riaccompagnerà a casa dalla madre. Nella settimana in cui vede la minore nel week end un pomeriggio durante la settimana dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva quando la riaccompagnerà a scuola;
nei periodi dell'anno in
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cui non vi è scuola dalle ore 09:00 della mattina sino alle ore 09:00 della mattina successiva quando la riaccompagnerà a casa dalla madre. 2) qualora, per motivi di lavoro, il padre fosse obbligato a trasferirsi e allontanarsi dal luogo di stabile dimora della minore, rendendo pertanto difficile le visite infrasettimanali, disporsi che il padre possa tenere con sé la minore almeno sue week end al mese come sopra specificato;
4) Con riferimento al periodo estivo il Sig. potrà tenere con sé la figlia, Parte_1
per venticinque giorni anche non consecutive da comunicare alla madre entro il 31/05 di ogni anno;
nel periodo natalizio potrà tenere con sé la minore, una settimana compreso il giorno di Natale o di Capodanno ad anni alterni, nonché tre giorni ogni anno per le festività Pasquali, alternando con la madre il giorno di Pasqua con il
Lunedì dell'Angelo;
5) Il Sig. provvederà al mantenimento della minore Parte_1 Persona_3
, corrispondendo alla Sig.ra mensilmente, a mezzo bonifico
[...] CP_1
bancario (o altra forma di pagamento tracciabile) la somma di € 150,00 – o maggiore somma o minore somma ritenuta a giustizia - rivalutabili di anno in anno in base agli indici ISTAT. Tale somma al momento viene indicata stante la disoccupazione del Sig. ma la stessa verrà modifica appena lo stesso Parte_1
troverà una stabile occupazione e in base alla nuova fonte di reddito si quantificherà il nuovo assegno di mantenimento. Il padre provvederà, inoltre, a rimborsare alla madre il 50% delle spese straordinarie previa esibizione dei relativi giustificativi. Le spese straordinarie seguiranno le indicazioni del protocollo adottato dal Tribunale di Napoli che viene prodotto e che deve intendersi parte integrante del presente ricorso.
Vinte le spese del presente procedimento.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis ss c.p.c.
Si costituiva la resistente, la quale, non opponendosi al regime dell'affido condiviso della minore, contestava il quantum dell'assegno di mantenimento per la minore, chiedendo:
“IN VIA PRINCIPALE:
3 4
1. ASSEGNARE la casa famigliare sita in Napoli, Salita Petraio n. 16 alla Sig.ra dove continuerà a dimorare unitamente alla figlia;
Controparte_1 Per_1
2. DISPORRE l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione preferenziale e residenza presso la madre, in Napoli, Salita Petraio n. 16 e le seguenti modalità di visita e frequentazione padre/figlia:
a) infrasettimanalmente e nei week-end: considerata l'attuale attività lavorativa del Sig. presso un'azienda con sede verosimilmente a Genova, che rende di fatto Pt_1
impossibile l'esercizio del diritto di visita infrasettimanale, il medesimo potrà esercitare il proprio diritto di frequentazione nei fine settimana a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita di da scuola alla domenica quando avrà cura di accompagnare la Per_1
figlia al domicilio materno entro le ore 19 o in alternativa dalle ore 9 del sabato alla domenica quando avrà cura di accompagnare la figlia al domicilio materno entro le ore
19; in ogni caso, il Sig. tenuto conto dei propri impegni lavorativi, dovrà comunicare Pt_1
con almeno 10 giorni di preavviso alla Sig.ra la propria disponibilità ad CP_1
esercitare il diritto di visita in relazione al fine settimana di spettanza.
In difetto di comunicazione entro il termine indicato, la Sig.ra sarà libera di CP_1
organizzare autonomamente le attività con per il periodo considerato. Per_1
Tale prassi è finalizzata a garantire una corretta programmazione familiare ed evitare che la Sig.ra confidando nella mancata presenza della figlia, rinunci a CP_1
pianificare attività con la minore, compromettendo così opportunità di condivisione e qualità del tempo genitore-figlia che nei fine settimana è senz'altro amplificato.
Qualora il Sig. dovesse rinvenire una occupazione vicina alla residenza della Pt_1
figlia, lo stesso avrà facoltà di vedere la figlia minore e tenerla con sé secondo i periodi di seguito indicati, che i genitori riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
- il martedì ed il giovedì dall'uscita di da scuola, avendo cura di accompagnare Per_1
la figlia il giorno successivo a scuola o limitatamente ai periodi di vacanze scolastiche presso l'abitazione materna o eventualmente al centro estivo;
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- un fine settimana alternato, dal venerdì dall'uscita di scuola di sino al lunedì Per_1
mattina avendo cura di accompagnare la figlia il giorno successivo a scuola o limitatamente ai periodi di vacanze scolastiche presso l'abitazione materna o eventualmente al centro estivo.
- quando avrà con sé la figlia durante il fine settimana, un giorno feriale nel corso della settimana, che viene stabilito nella giornata di MARTEDÌ, dall'uscita di scuola ed avendo cura di accompagnare la figlia il giorno successivo a scuola o limitatamente ai periodi di vacanze scolastiche presso l'abitazione materna o eventualmente al centro estivo;
b) per le vacanze natalizie e di Capodanno: nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie, la minore sarà affidata al padre o alla madre, ad anni alterni, con la Per_1
precisazione che la figlia trascorrerà il giorno e la serata della Vigilia di Natale (24 dicembre) con il genitore con cui non trascorrerà il giorno di Natale (25 dicembre), così da poter festeggiare la ricorrenza con entrambi i genitori e quindi:
• dalla chiusura scolastica per le vacanze natalizie sino alle ore 11 del 25 dicembre
(Natale) con un genitore il quale porterà al domicilio dell'altro genitore;
Per_1
• dalle ore 11 del 25 dicembre (Natale) alle ore 11.00 del 31 dicembre con l'altro, il quale porterà al domicilio dell'altro genitore;
Per_1
• dalle ore 11.00 del 31 dicembre sino alla mattina del 7 gennaio (giorno del presumibile rientro scolastico) con l'altro genitore.
c) per le vacanze pasquali: la minore starà ad anni alterni il giorno di Pasqua e i due precedenti con un genitore e il giorno del Lunedì dell'Angelo e i due successivi con l'altro
(tutti comprensivi di pernottamento) ed in modo che la minore possa trascorrere il giorno di Pasqua con il genitore con il quale non ha trascorso il giorno di Natale ed il lunedì di
Pasqua con il genitore con il quale non ha trascorso il giorno di Pasqua;
d) per le vacanze estive e durante l'anno: in occasione delle ferie estive, la minore starà almeno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore;
qualora le ferie di entrambi i genitori cadano nel mese di agosto le parti avranno cura di far trascorrere con la giornata del 15 (Ferragosto) ad anni alterni. Per_1
5 6
I genitori, in considerazione delle rispettive esigenze aziendali/lavorative e anche al fine di poter organizzare le proprie ferie personali, si impegnano a comunicare i rispettivi periodi feriali entro il 31 maggio di ogni anno in modo da armonizzarli fra loro al meglio e consentire alla figlia di trascorrere i periodi di vacanza con entrambi i genitori.
Qualora i periodi prescelti dovessero coincidere anche in parte, i genitori si impegnano a trovare accordi secondo ragionevolezza nel preminente interesse della figlia e in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi;
in caso di impossibilità a un accordo, il diritto di scelta spetterà per gli anni pari alla madre e per gli anni dispari al padre.
e) Ponti e festività del calendario anche scolastico
Tali periodi verranno suddivisi secondo il criterio dell'alternanza per l'intero periodo del ponte;
pertanto, se la minore starà con il padre il giorno (o il ponte) del 25 aprile, starà con la madre il giorno (o il ponte) del 1° maggio e così di seguito.
f) Festa della mamma e festa del papà, compleanni e altre giornate particolari trascorrerà: Per_1
- con la mamma la Festa della Mamma e con il papà la Festa del Papà, il giorno del compleanno del papà con il padre, il giorno del compleanno della mamma con la madre;
- il giorno del compleanno, con entrambi i genitori, i quali si impegnano ad anni alterni ad organizzare in autonomia le modalità ed il luogo di festeggiamento tenuto anche conto dei desideri di;
le spese, che dovranno essere concordate, saranno a carico di Per_1
entrambi i genitori al 50%.
I periodi di vacanza come sopra assegnati (punti b, c, d, e, f) interrompono il regolare svolgimento della frequentazione ordinaria con la minore. In suddetti periodi ciascun genitore, fatto salvo diverso accordo, non potrà sollevare censure, né richiedere il rispetto del regime ordinario di visita di cui al precedente capo, né tantomeno il recupero delle giornate perdute in forza delle suddette vacanze e/o festività.
Si precisa che le spese relative alle vacanze saranno a carico del genitore con cui Per_1
le trascorrerà.
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Sono in ogni caso fatti sempre salvi i diversi accordi che di volta in volta si dovessero rendere contingenti ai fini della migliore gestione della minore e, vista l'età della figlia, i genitori si impegnano a tener conto delle eventuali richieste della stessa in merito ad una diversa modalità di frequentazione in relazione ad occasioni ed eventi particolari.
In ogni caso i genitori hanno il reciproco dovere di comunicarsi l'indirizzo del luogo in cui, con la figlia, trascorrerà periodi di ferie e/o si recheranno per una permanenza con pernottamento notturno in occasione dei fine settimana. Ciascuno di essi avrà quotidianamente, in ogni caso, il diritto di avere notizie della figlia contattando telefonicamente la minore al telefono dell'altro genitore.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, il diritto del padre di frequentare la figlia dovrà essere esercitato nel pieno rispetto sia del diritto della minore ad un ordinato e sereno programma di vita, sia dei propri impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi e formativi (quali, ad esempio, danza, ginnastica, piscina, musica, etc.), ai quali il padre dovrà accompagnarla e riprenderla quando avrà la figlia presso di sé.
Nel caso in cui uno dei genitori non riuscisse a rispettare il diritto di visita così come prestabilito o comunque consensualmente concordato, dovrà preferire l'altro genitore all'accudimento della figlia, fermo restando che, sino a quando la figlia non avrà raggiunto la maggiore età, non potrà essere lasciata da sola nelle ore notturne. In ogni caso, entrambi i genitori si obbligano, l'uno verso l'altro, ad avvisare, con adeguato anticipo in relazione alla situazione, la propria eventuale impossibilità di tenere con sé la figlia (fatto salvo quanto regolamentato al punto a) che precede) e, nel caso in cui l'uno non potesse sostituire l'altro per impegni lavorativi o comunque non rimandabili precedentemente presi, si obbligano reciprocamente a reperire una persona di fiducia dalla quale farsi sostituire nella cura e custodia della figlia e le spese di custodia (baby sitter) saranno divise al 50%.
In ogni caso, nel periodo di permanenza di presso ciascun genitore, la minore Per_1
potrà essere affidata ai nonni paterni e/o materni e/o a persone di reciproca fiducia.
Limitatamente alle sole decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, sempre con
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l'impegno a preservare la crescita della figlia in un ambiente sereno, salubre ed idoneo al proprio sviluppo psicofisico, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro.
I genitori si obbligano a che le loro attuali o future nuove relazioni sentimentali e/o convivenze non si pongano in ostacolo o incidano negativamente sullo sviluppo psico-fisico di;
entrambi i genitori si obbligano quindi a condurre con gradualità Per_1
nell'abitazione nella quale vivono, in presenza della figlia minore, un/una eventuale nuovo/a compagno/a di vita.
Le parti si impegnano in ogni caso a far conoscere e frequentare ad eventuali Per_1
altri partners in modo graduale e progressivo e comunque non prima che siano trascorsi 2 anni dalla pubblicazione della sentenza.
2. DISPORRE che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di Parte_1 Controparte_1
assegno perequativo mensile per il mantenimento della figlia , la somma di € Per_1
500,00 (cinquecento/00), con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo, a mezzo bonifico bancario all'IBAN intestato alla Sig.ra e già noto al Sig. Controparte_1
per dodici mensilità annue, entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni Pt_1
mese. Tale importo sarà automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT.
3. DISPORRE che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la cura e l'accudimento di , saranno sostenute in via diretta oppure anticipata con Per_1
successivo rimborso dall'altro genitore, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore a carico di ciascun genitore come individuate dal Protocollo dell'Ill.mo Tribunale di
Napoli da intendersi qui ritrascritto.
4. DISPORRE che l'assegno unico relativo alla figlia minore venga corrisposto nella misura del 100% alla sig.ra CP_1
5. RESPINGERE ogni diversa e/o ulteriore domanda formulata dal ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese e dei compensi di lite oltre maggiorazione del 15% ed oneri accessori come per Legge.”
8 9
All'udienza di prima comparizione le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, aderendo alla proposta conciliativa del GI, che recepivano integralmente, e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M. esprimeva parere favorevole in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre alla Per_1
quale assegna la casa familiare e regime di visita padre-figlia per cui il padre terrà la bambina 2 weekend al mese dal sabato mattina alle ore 10,00 alla domenica sera ore
19,00; nelle vacanze natalizie, la minore starà con la madre il 24 dicembre di ogni anno e con il padre un anno consecutivamente dal 25 al 31 e l'anno dopo 7 giorni a partire dal 1 gennaio, ad anni alterni con il padre tutte le vacanze di pasqua e con il padre 15 giorni consecutivi d'estate da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
il giorno del compleanno della madre la minore starà con la madre mentre il giorno del compleanno del padre starà con il padre;
il compleanno della minore verrà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori, in caso di disaccordo ad anni alterni;
- assegno di mantenimento a carico del sig. per la minore di €. Parte_1
400,00 da versarsi direttamente alla sig.ra mediante Controparte_1
bonifico bancario entro il 5 di ogni mese oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge e oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA di Napoli del 2018;
- l'assegno unico sarà percepito per intero al 100% dalla sig.ra . Controparte_1
- Invita le parti ad intraprendere con urgenza un percorso di mediazione familiare.
La decorrenza dell'accordo sotto il profilo economico è dalla domanda mentre tutto il resto dalla data del 2.12.2025.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni
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di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso, così provvede:
• disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordi di cui in parte motiva;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 05/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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n. rg11513 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11513 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
TRA rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
AN EF presso il quale elettivamente domicilia in
Ostellato (FE) Piazza Repubblica 4,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. RUOCCO EF presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via Simone Martini n. 66,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/05/2025 premesso di Parte_1
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aver intrattenuto una relazione more uxorio con la sig.ra CP_1
e che dalla loro unione nasceva la minore il
[...] Per_1
07.05.2018,, chiedeva disciplinarsi i rapporti relativi padre-figlia, in particolare prevedendosi:
“1) la figlia minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, i Per_1
quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni più rilevanti relative alla sua cura, assistenza, educazione ed istruzione;
gli atti di ordinaria amministrazione nell'interesse della minore, potranno essere compiuti anche disgiuntamente da ciascun genitore mentre quelli di natura straordinaria verranno posti in essere congiuntamente;
2) la minore avrà dimora presso la residenza della madre che Persona_2
lascerà l'attuale residenza al fine di porre fine ad una situazione di tensione che non giova alla crescita della minore;
qualora la stessa mutasse la residenza dovrà comunicarlo al padre almeno un mese prima a mezzo di Raccomandata A.R. e in ogni caso la nuova dimora non potrà in nessun modo (per la distanza) arrecare nocumento al diritto del Sig. di esercitare attivamente il suo ruolo Parte_1
parentale;
3) Disporsi il diritto di visita così come era seguito: 1) nel periodo in cui il padre non lavora o nel caso il padre trovi occupazione in prossimità della residenza della minore lo stesso potrà tenere con se due week end al mese la piccola , dal venerdì Per_1
dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
nei periodi dell'anno in cui non vi è scuola il padre potrà vedere la bambina durante i due week end dal venerdì mattina alle 09.00 sino al lunedì mattina alle 09.00 quando la riaccompagnerà a casa della madre. Nella settimana in cui il padre non vede la minore potrà stare con la stessa due pomeriggi la settimana dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva quando la riaccompagnerà a scuola;
nei periodi dell'anno in cui non vi è scuola dalle ore 09:00 della mattina sino alle ore 09:00 della mattina successiva quando la riaccompagnerà a casa dalla madre. Nella settimana in cui vede la minore nel week end un pomeriggio durante la settimana dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva quando la riaccompagnerà a scuola;
nei periodi dell'anno in
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cui non vi è scuola dalle ore 09:00 della mattina sino alle ore 09:00 della mattina successiva quando la riaccompagnerà a casa dalla madre. 2) qualora, per motivi di lavoro, il padre fosse obbligato a trasferirsi e allontanarsi dal luogo di stabile dimora della minore, rendendo pertanto difficile le visite infrasettimanali, disporsi che il padre possa tenere con sé la minore almeno sue week end al mese come sopra specificato;
4) Con riferimento al periodo estivo il Sig. potrà tenere con sé la figlia, Parte_1
per venticinque giorni anche non consecutive da comunicare alla madre entro il 31/05 di ogni anno;
nel periodo natalizio potrà tenere con sé la minore, una settimana compreso il giorno di Natale o di Capodanno ad anni alterni, nonché tre giorni ogni anno per le festività Pasquali, alternando con la madre il giorno di Pasqua con il
Lunedì dell'Angelo;
5) Il Sig. provvederà al mantenimento della minore Parte_1 Persona_3
, corrispondendo alla Sig.ra mensilmente, a mezzo bonifico
[...] CP_1
bancario (o altra forma di pagamento tracciabile) la somma di € 150,00 – o maggiore somma o minore somma ritenuta a giustizia - rivalutabili di anno in anno in base agli indici ISTAT. Tale somma al momento viene indicata stante la disoccupazione del Sig. ma la stessa verrà modifica appena lo stesso Parte_1
troverà una stabile occupazione e in base alla nuova fonte di reddito si quantificherà il nuovo assegno di mantenimento. Il padre provvederà, inoltre, a rimborsare alla madre il 50% delle spese straordinarie previa esibizione dei relativi giustificativi. Le spese straordinarie seguiranno le indicazioni del protocollo adottato dal Tribunale di Napoli che viene prodotto e che deve intendersi parte integrante del presente ricorso.
Vinte le spese del presente procedimento.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis ss c.p.c.
Si costituiva la resistente, la quale, non opponendosi al regime dell'affido condiviso della minore, contestava il quantum dell'assegno di mantenimento per la minore, chiedendo:
“IN VIA PRINCIPALE:
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1. ASSEGNARE la casa famigliare sita in Napoli, Salita Petraio n. 16 alla Sig.ra dove continuerà a dimorare unitamente alla figlia;
Controparte_1 Per_1
2. DISPORRE l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione preferenziale e residenza presso la madre, in Napoli, Salita Petraio n. 16 e le seguenti modalità di visita e frequentazione padre/figlia:
a) infrasettimanalmente e nei week-end: considerata l'attuale attività lavorativa del Sig. presso un'azienda con sede verosimilmente a Genova, che rende di fatto Pt_1
impossibile l'esercizio del diritto di visita infrasettimanale, il medesimo potrà esercitare il proprio diritto di frequentazione nei fine settimana a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita di da scuola alla domenica quando avrà cura di accompagnare la Per_1
figlia al domicilio materno entro le ore 19 o in alternativa dalle ore 9 del sabato alla domenica quando avrà cura di accompagnare la figlia al domicilio materno entro le ore
19; in ogni caso, il Sig. tenuto conto dei propri impegni lavorativi, dovrà comunicare Pt_1
con almeno 10 giorni di preavviso alla Sig.ra la propria disponibilità ad CP_1
esercitare il diritto di visita in relazione al fine settimana di spettanza.
In difetto di comunicazione entro il termine indicato, la Sig.ra sarà libera di CP_1
organizzare autonomamente le attività con per il periodo considerato. Per_1
Tale prassi è finalizzata a garantire una corretta programmazione familiare ed evitare che la Sig.ra confidando nella mancata presenza della figlia, rinunci a CP_1
pianificare attività con la minore, compromettendo così opportunità di condivisione e qualità del tempo genitore-figlia che nei fine settimana è senz'altro amplificato.
Qualora il Sig. dovesse rinvenire una occupazione vicina alla residenza della Pt_1
figlia, lo stesso avrà facoltà di vedere la figlia minore e tenerla con sé secondo i periodi di seguito indicati, che i genitori riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
- il martedì ed il giovedì dall'uscita di da scuola, avendo cura di accompagnare Per_1
la figlia il giorno successivo a scuola o limitatamente ai periodi di vacanze scolastiche presso l'abitazione materna o eventualmente al centro estivo;
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- un fine settimana alternato, dal venerdì dall'uscita di scuola di sino al lunedì Per_1
mattina avendo cura di accompagnare la figlia il giorno successivo a scuola o limitatamente ai periodi di vacanze scolastiche presso l'abitazione materna o eventualmente al centro estivo.
- quando avrà con sé la figlia durante il fine settimana, un giorno feriale nel corso della settimana, che viene stabilito nella giornata di MARTEDÌ, dall'uscita di scuola ed avendo cura di accompagnare la figlia il giorno successivo a scuola o limitatamente ai periodi di vacanze scolastiche presso l'abitazione materna o eventualmente al centro estivo;
b) per le vacanze natalizie e di Capodanno: nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie, la minore sarà affidata al padre o alla madre, ad anni alterni, con la Per_1
precisazione che la figlia trascorrerà il giorno e la serata della Vigilia di Natale (24 dicembre) con il genitore con cui non trascorrerà il giorno di Natale (25 dicembre), così da poter festeggiare la ricorrenza con entrambi i genitori e quindi:
• dalla chiusura scolastica per le vacanze natalizie sino alle ore 11 del 25 dicembre
(Natale) con un genitore il quale porterà al domicilio dell'altro genitore;
Per_1
• dalle ore 11 del 25 dicembre (Natale) alle ore 11.00 del 31 dicembre con l'altro, il quale porterà al domicilio dell'altro genitore;
Per_1
• dalle ore 11.00 del 31 dicembre sino alla mattina del 7 gennaio (giorno del presumibile rientro scolastico) con l'altro genitore.
c) per le vacanze pasquali: la minore starà ad anni alterni il giorno di Pasqua e i due precedenti con un genitore e il giorno del Lunedì dell'Angelo e i due successivi con l'altro
(tutti comprensivi di pernottamento) ed in modo che la minore possa trascorrere il giorno di Pasqua con il genitore con il quale non ha trascorso il giorno di Natale ed il lunedì di
Pasqua con il genitore con il quale non ha trascorso il giorno di Pasqua;
d) per le vacanze estive e durante l'anno: in occasione delle ferie estive, la minore starà almeno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore;
qualora le ferie di entrambi i genitori cadano nel mese di agosto le parti avranno cura di far trascorrere con la giornata del 15 (Ferragosto) ad anni alterni. Per_1
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I genitori, in considerazione delle rispettive esigenze aziendali/lavorative e anche al fine di poter organizzare le proprie ferie personali, si impegnano a comunicare i rispettivi periodi feriali entro il 31 maggio di ogni anno in modo da armonizzarli fra loro al meglio e consentire alla figlia di trascorrere i periodi di vacanza con entrambi i genitori.
Qualora i periodi prescelti dovessero coincidere anche in parte, i genitori si impegnano a trovare accordi secondo ragionevolezza nel preminente interesse della figlia e in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi;
in caso di impossibilità a un accordo, il diritto di scelta spetterà per gli anni pari alla madre e per gli anni dispari al padre.
e) Ponti e festività del calendario anche scolastico
Tali periodi verranno suddivisi secondo il criterio dell'alternanza per l'intero periodo del ponte;
pertanto, se la minore starà con il padre il giorno (o il ponte) del 25 aprile, starà con la madre il giorno (o il ponte) del 1° maggio e così di seguito.
f) Festa della mamma e festa del papà, compleanni e altre giornate particolari trascorrerà: Per_1
- con la mamma la Festa della Mamma e con il papà la Festa del Papà, il giorno del compleanno del papà con il padre, il giorno del compleanno della mamma con la madre;
- il giorno del compleanno, con entrambi i genitori, i quali si impegnano ad anni alterni ad organizzare in autonomia le modalità ed il luogo di festeggiamento tenuto anche conto dei desideri di;
le spese, che dovranno essere concordate, saranno a carico di Per_1
entrambi i genitori al 50%.
I periodi di vacanza come sopra assegnati (punti b, c, d, e, f) interrompono il regolare svolgimento della frequentazione ordinaria con la minore. In suddetti periodi ciascun genitore, fatto salvo diverso accordo, non potrà sollevare censure, né richiedere il rispetto del regime ordinario di visita di cui al precedente capo, né tantomeno il recupero delle giornate perdute in forza delle suddette vacanze e/o festività.
Si precisa che le spese relative alle vacanze saranno a carico del genitore con cui Per_1
le trascorrerà.
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Sono in ogni caso fatti sempre salvi i diversi accordi che di volta in volta si dovessero rendere contingenti ai fini della migliore gestione della minore e, vista l'età della figlia, i genitori si impegnano a tener conto delle eventuali richieste della stessa in merito ad una diversa modalità di frequentazione in relazione ad occasioni ed eventi particolari.
In ogni caso i genitori hanno il reciproco dovere di comunicarsi l'indirizzo del luogo in cui, con la figlia, trascorrerà periodi di ferie e/o si recheranno per una permanenza con pernottamento notturno in occasione dei fine settimana. Ciascuno di essi avrà quotidianamente, in ogni caso, il diritto di avere notizie della figlia contattando telefonicamente la minore al telefono dell'altro genitore.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, il diritto del padre di frequentare la figlia dovrà essere esercitato nel pieno rispetto sia del diritto della minore ad un ordinato e sereno programma di vita, sia dei propri impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi e formativi (quali, ad esempio, danza, ginnastica, piscina, musica, etc.), ai quali il padre dovrà accompagnarla e riprenderla quando avrà la figlia presso di sé.
Nel caso in cui uno dei genitori non riuscisse a rispettare il diritto di visita così come prestabilito o comunque consensualmente concordato, dovrà preferire l'altro genitore all'accudimento della figlia, fermo restando che, sino a quando la figlia non avrà raggiunto la maggiore età, non potrà essere lasciata da sola nelle ore notturne. In ogni caso, entrambi i genitori si obbligano, l'uno verso l'altro, ad avvisare, con adeguato anticipo in relazione alla situazione, la propria eventuale impossibilità di tenere con sé la figlia (fatto salvo quanto regolamentato al punto a) che precede) e, nel caso in cui l'uno non potesse sostituire l'altro per impegni lavorativi o comunque non rimandabili precedentemente presi, si obbligano reciprocamente a reperire una persona di fiducia dalla quale farsi sostituire nella cura e custodia della figlia e le spese di custodia (baby sitter) saranno divise al 50%.
In ogni caso, nel periodo di permanenza di presso ciascun genitore, la minore Per_1
potrà essere affidata ai nonni paterni e/o materni e/o a persone di reciproca fiducia.
Limitatamente alle sole decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, sempre con
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l'impegno a preservare la crescita della figlia in un ambiente sereno, salubre ed idoneo al proprio sviluppo psicofisico, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro.
I genitori si obbligano a che le loro attuali o future nuove relazioni sentimentali e/o convivenze non si pongano in ostacolo o incidano negativamente sullo sviluppo psico-fisico di;
entrambi i genitori si obbligano quindi a condurre con gradualità Per_1
nell'abitazione nella quale vivono, in presenza della figlia minore, un/una eventuale nuovo/a compagno/a di vita.
Le parti si impegnano in ogni caso a far conoscere e frequentare ad eventuali Per_1
altri partners in modo graduale e progressivo e comunque non prima che siano trascorsi 2 anni dalla pubblicazione della sentenza.
2. DISPORRE che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di Parte_1 Controparte_1
assegno perequativo mensile per il mantenimento della figlia , la somma di € Per_1
500,00 (cinquecento/00), con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo, a mezzo bonifico bancario all'IBAN intestato alla Sig.ra e già noto al Sig. Controparte_1
per dodici mensilità annue, entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni Pt_1
mese. Tale importo sarà automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT.
3. DISPORRE che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la cura e l'accudimento di , saranno sostenute in via diretta oppure anticipata con Per_1
successivo rimborso dall'altro genitore, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore a carico di ciascun genitore come individuate dal Protocollo dell'Ill.mo Tribunale di
Napoli da intendersi qui ritrascritto.
4. DISPORRE che l'assegno unico relativo alla figlia minore venga corrisposto nella misura del 100% alla sig.ra CP_1
5. RESPINGERE ogni diversa e/o ulteriore domanda formulata dal ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese e dei compensi di lite oltre maggiorazione del 15% ed oneri accessori come per Legge.”
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All'udienza di prima comparizione le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, aderendo alla proposta conciliativa del GI, che recepivano integralmente, e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M. esprimeva parere favorevole in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre alla Per_1
quale assegna la casa familiare e regime di visita padre-figlia per cui il padre terrà la bambina 2 weekend al mese dal sabato mattina alle ore 10,00 alla domenica sera ore
19,00; nelle vacanze natalizie, la minore starà con la madre il 24 dicembre di ogni anno e con il padre un anno consecutivamente dal 25 al 31 e l'anno dopo 7 giorni a partire dal 1 gennaio, ad anni alterni con il padre tutte le vacanze di pasqua e con il padre 15 giorni consecutivi d'estate da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
il giorno del compleanno della madre la minore starà con la madre mentre il giorno del compleanno del padre starà con il padre;
il compleanno della minore verrà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori, in caso di disaccordo ad anni alterni;
- assegno di mantenimento a carico del sig. per la minore di €. Parte_1
400,00 da versarsi direttamente alla sig.ra mediante Controparte_1
bonifico bancario entro il 5 di ogni mese oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge e oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA di Napoli del 2018;
- l'assegno unico sarà percepito per intero al 100% dalla sig.ra . Controparte_1
- Invita le parti ad intraprendere con urgenza un percorso di mediazione familiare.
La decorrenza dell'accordo sotto il profilo economico è dalla domanda mentre tutto il resto dalla data del 2.12.2025.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni
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di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso, così provvede:
• disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordi di cui in parte motiva;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 05/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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