Articolo 22 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845
Articolo 21Articolo 23
Versione
14 gennaio 1979
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Versione
20 luglio 1993
Art. 22. (Finanziamento delle attivita' formative)

Le attivita' di formazione professionale promosse dalle regioni sono finanziate nell'ambito del fondo comune di cui all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e successive modificazioni ed integrazioni. Al predetto fondo sono conferiti tutti gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato che siano attinenti ad attivita' di formazione professionale trasferite o da trasferire alla regione, nonche' l'importo corrispondente alla disponibilita' del Fondo addestramento professionale lavoratori per l'anno 1979.
Le attivita' di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui all'articolo 18 della presente legge, trovano copertura in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il cui ammontare e' fissato annualmente con la legge finanziaria e che confluira' nel fondo di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675 .
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede altresi' al finanziamento:
a) delle attivita' di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale fino al trasferimento di dette attivita' alle regioni medesime;
b) dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 9 comma 12) che "sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22 , 24 , 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , per le parti gia' disciplinate dalle disposizioni del presente articolo."
Entrata in vigore il 20 luglio 1993
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