Art. 1. Tariffe applicabili agli autoveicoli per il trasporto di cose di
peso complessivo a pieno carico pari o superiori a 12 tonnellate. 1. Le tasse automobilistiche per i veicoli per il trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate sono commisurate al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione per l'asse motore.
2. L'importo per gli autocarri e' quello risultante dalla tabella A allegata al presente decreto ed e' distinto per gruppi tariffari secondo la regione nella quale l'autocarro e' immatricolato.
3. Per i complessi gli importi sono quelli risultanti dalla tabella B, unici per tutto il territorio nazionale. L'integrazione di tassa prevista per la circolazione dei complessi e' dovuta quando la somma delle tasse corrisposte per i singoli componenti risulta inferiore a quella stabilita per il complesso dalla tabella B. L'integrazione deve essere corrisposta per un periodo minimo di quattro mesi decorrente dall'inizio del periodo fisso quadrimestrale in corso alla data in cui sorge l'obbligo al pagamento dell'integrazione. Continua ad applicarsi l'articolo 5, quarantunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 .
4. La tassa e' ridotta del 20 per cento per gli autoveicoli per il trasporto di cose di cui al comma 1 muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, a norma dell' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43 .
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43 , recante: "Attuazione della direttiva 93/89/CEE , relativa all'applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonche' dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture", e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1997.
- Si riporta il testo dell' art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463 :
"Art. 18. - Il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalita' di pagamento dello stesso tributo previsti dagli articoli 2, penultimo comma, 5 e 6 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 ".
- Si riporta il testo dell' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 15, quarantunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 :
"Per i rimorchi e i semirimorchi di proprieta' di una stessa impresa, che possono essere trainati alternativamente da piu' motrici appartenenti alla medesima impresa, le tasse possono essere corrisposte cumulativamente, previa convenzione da stipularsi annualmente con la competente intendenza di finanza, nella misura risultante dal prodotto del numero delle motrici di cui l'impresa dispone per la tassa massima annua prevista per i rimorchi e i semirimorchi dalla tariffa F) annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463 ".
peso complessivo a pieno carico pari o superiori a 12 tonnellate. 1. Le tasse automobilistiche per i veicoli per il trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate sono commisurate al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione per l'asse motore.
2. L'importo per gli autocarri e' quello risultante dalla tabella A allegata al presente decreto ed e' distinto per gruppi tariffari secondo la regione nella quale l'autocarro e' immatricolato.
3. Per i complessi gli importi sono quelli risultanti dalla tabella B, unici per tutto il territorio nazionale. L'integrazione di tassa prevista per la circolazione dei complessi e' dovuta quando la somma delle tasse corrisposte per i singoli componenti risulta inferiore a quella stabilita per il complesso dalla tabella B. L'integrazione deve essere corrisposta per un periodo minimo di quattro mesi decorrente dall'inizio del periodo fisso quadrimestrale in corso alla data in cui sorge l'obbligo al pagamento dell'integrazione. Continua ad applicarsi l'articolo 5, quarantunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 .
4. La tassa e' ridotta del 20 per cento per gli autoveicoli per il trasporto di cose di cui al comma 1 muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, a norma dell' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43 .
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43 , recante: "Attuazione della direttiva 93/89/CEE , relativa all'applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonche' dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture", e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1997.
- Si riporta il testo dell' art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463 :
"Art. 18. - Il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalita' di pagamento dello stesso tributo previsti dagli articoli 2, penultimo comma, 5 e 6 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 ".
- Si riporta il testo dell' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 15, quarantunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 :
"Per i rimorchi e i semirimorchi di proprieta' di una stessa impresa, che possono essere trainati alternativamente da piu' motrici appartenenti alla medesima impresa, le tasse possono essere corrisposte cumulativamente, previa convenzione da stipularsi annualmente con la competente intendenza di finanza, nella misura risultante dal prodotto del numero delle motrici di cui l'impresa dispone per la tassa massima annua prevista per i rimorchi e i semirimorchi dalla tariffa F) annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463 ".