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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/12/2025, n. 2834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2834 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Alessandro Ranaldi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 853/2025 pendente tra:
Parte attrice/appellante: , C.F. , con l'avv. Parte_1 C.F._1
NUNZIATA CINZIA, C.F. C.F._2
Parte convenuta/appellata: C.F. , con l'avv. DE CP_1 P.IVA_1
EL CLAUDIA, C.F. e l'avv. ARRIGO STEFANO C.F._3
( ) VIA NANNETTI - C. AGRIBELLA 31029 VITTORIO VENETO;
C.F._4
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
propone appello avverso la sentenza emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Genova a seguito di atto di citazione contro la
, con richiesta di rimborso integrale dei costi del credito in CP_1
seguito all'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento di
“cessione del quinto”.
1 L'appellante censura la sentenza di primo grado, poiché ha riconosciuto il diritto alla restituzione solo per i costi c.d. recurring,
escludendo le spese c.d. up front. Conclude per la riforma della sentenza e la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 1.944,34, calcolata secondo il criterio pro-rata
temporis, al netto dell'importo di complessivi € 140,40 già versato dalla convenuta a parte attrice in applicazione delle disposizioni contrattuali.
si è costituita resistendo all'appello e proponendo, a sua CP_1
volta, articolati motivi di appello incidentale.
Ai fini della decisione valgano le seguenti, assorbenti,
considerazioni.
Preliminarmente, va confermata la competenza per valore del
Giudice di Pace relativamente al primo grado della presente controversia, avuto riguardo al quantum della domanda attorea;
quest'ultima, inoltre, non è certamente affetta da nullità per asserita genericità della domanda, trattandosi di azione civilistica compiutamente specificata nei suoi termini essenziali.
Con riferimento alla distinzione tra costi up front e costi recurring,
si deve richiamare in prima battuta quanto stabilito dalla nota sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del'11
settembre 2019 nella causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor) che ha
2 ritenuto rimborsabili pro quota al mutuatario, in caso di estinzione anticipata, non solo i costi c.d. “recurring”, legati cioè alla durata del contratto, bensì anche quelli c.d. “up front”, sostenuti una volta per tutte all'inizio del rapporto.
I termini della questione possono essere sintetizzati come segue.
La Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, all'art. 16, paragrafo 1, prevede quanto segue: “Il consumatore ha il diritto
di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi
che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto
ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli
interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. L'art. 125 sexies D. Lgs. n. 385/1993, attuativo della Direttiva in questione, al comma 1, nel testo previgente, disponeva, a sua volta,
quanto segue: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in
qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al
finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione
del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi
dovuti per la vita residua del contratto”. È, in proposito, del tutto agevole notare la diversa specificazione, contenuta nei due testi normativi di cui innanzi, riguardo alla riduzione del costo totale del credito (che in un caso “comprende” gli interessi e i costi dovuti per
3 la restante durata del contratto, mentre nell'altro è sic et simpliciter
pari al relativo importo).
Nell'ordinamento nazionale, la normativa secondaria contenuta nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia
ha distinto, a tale proposito, i costi del credito ripartendoli nelle due categorie di costi recurring e costi up front, stabilendo che solo i primi fossero da rimborsarsi pro quota in caso di estinzione anticipata del contratto. In tale quadro normativo è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia Europea, innanzi citata, secondo la quale “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai
contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il
diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in
caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a
carico del consumatore”, ampliando così il novero dei costi rimborsabili. A sua volta, l'art. 11-octies D.L. n. 73 del 25 maggio
2021, intervenendo in materia a seguito della sentenza innanzi citata, se da un lato ha adeguato la norma di cui all'art. 125 sexies
T.U.B. a quanto statuito dalla Corte (il primo comma dell'articolo da ultimo citato è stato, infatti, modificato come segue: “Il consumatore
può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in
4 parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla
riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto,
degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito,
escluse le imposte”), da un altro lato, al secondo comma, ha disposto quanto segue: “L'articolo 125-sexies del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del
presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni
dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni
di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data de lla
sottoscrizione dei contratti”.
Il legislatore, dunque, ha previsto l'irretroattività della novella,
disponendo che, per i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, dovesse applicarsi non solo l'art
125 sexies T.U.B. nella sua formulazione anteriore, bensì anche la normativa secondaria di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia
vigente alla data della sottoscrizione dei contratti.
5 La Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2022 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme
secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza
della Banca d'Italia». In motivazione, la Corte, “posto che la
precedente formulazione dell'art. 125- sexies, comma 1, t.u.
bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i
contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del
2021, è – secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul
piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza
Lexitor, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento
interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte (punto
12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel
raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-
octies, comma 2” ha precisato quanto segue: “La disposizione
censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima
limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle
disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»,
sicché l'art. 125- sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente
per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106
del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente
6 accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza
Lexitor. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove,
pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia
all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies,
comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1,
lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il
contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-
sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso c onforme alla sentenza
Lexitor. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano
sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano
sostanziale. Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125 -sexies t.u.
bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei
contenuti con i vecchi commi 2 e 3 del medesimo articolo
(mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in
vigore della nuova legge dall'art. 11-octies, comma 2), parimenti il
comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presenta una
diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo
corrispondente al comma 1 del precedente art. 125 -sexies,
anch'esso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni
introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021,
esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano
vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il
7 compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse
regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme
secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico
bancario, con esclusione di quelle riferite alla vec chia
interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1”.
La pronuncia di incostituzionalità rende chiara l'estensione del rimborso a tutte le spese, sia quelle recurring sia quelle up front. E
tale estensione riguarda anche i rapporti contrattuali sorti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 73/2021,
avendo la Corte precisato che l'art. 125 sexies, comma 1, T.U.B.,
“può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme
alla sentenza Lexitor”, il che implica che il rimborso della quota non utilizzata dei costi del credito in caso di estinzione anticipata deve contemplare non soltanto i costi c.d. “recurring”, bensì anche quelli c.d. “up front”.
Parte appellata ha richiamato a sostegno della propria tesi difensiva, altra più recente sentenza della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea che, secondo l'appellante, avrebbe pronunciato principi parzialmente difformi rispetto a quanto affermato in precedenza. Ha così richiamato la sentenza resa in data 9 febbraio 2023 nella causa C-555/21 (c.d. sentenza UniCredit
Bank Austria AG), con la quale la Corte ha affermato: “L'articolo 25,
8 paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica
delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del reg olamento (UE) n.
1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta
a una normativa nazionale che prevede che il diritto del
consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di
rimborso anticipato del medesimo, includa soltant o gli interessi e i
costi dipendenti dalla durata del credito”.
Deve, però, notarsi come il richiamo appaia inconferente,
riferendosi la sentenza ad una direttiva e contratti diversi e, in particolare, all'articolo 25 della direttiva 2014/17, intitolato
“Estinzione anticipata”, che al paragrafo 1 prevede quanto segue:
“Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di
adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un
contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal
caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del
credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per
la restante durata del contratto”. La formulazione della norma in questione, come si può notare, è quasi, ma non del tutto, identica a quella dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48. Ora, come si evince dalla lettura della motivazione dell'ultima sentenza della
9 Corte Europea, il differente approccio della stessa è stato giustificato con le specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, con il diverso margine di manovra di cui dispongono, che rende, in pratica, molto difficile la deter minazione,
da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto. L'art. 2 della direttiva 2014/17,
intitolato “Livello di armonizzazione”, al paragrafo 1, prevede inoltre quanto segue: “La presente direttiva non impedisce agli Stati
membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per
tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano
coerenti con i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione”.
Le considerazioni contenute nella decisione del 9 febbraio 2023 non sono applicabili ai generici contratti di finanziamento per i seguenti motivi: sia perché la sentenza concerne l'interpretazione di una direttiva diversa da quella che regola la presente f attispecie;
sia perché la materia del credito immobiliare ha peculiari caratteristiche proprie;
e in ogni caso la direttiva 2014/17 garantisce solo un livello minimo di tutela dei consumatori e non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i medesimi. In ultimo, argomento decisivo e dirimente nell'ordinamento nazionale, si ha l'intervento del legislatore, prima,
e della Corte costituzionale, poi, con il completo adeguamento della
10 normativa ai principi stabiliti dalla sentenza c.d. Lexitor, con una maggiore tutela dei consumatori.
Tornando al caso in esame, ed affermato il diritto della parte appellante ad ottenere la restituzione sia dei costi up front che
recurring, non resta che determinare l'importo dovuto dalla parte appellata a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto di finanziamento intercorso fra le parti.
Sul punto, si ritiene fondata l'impugnazione incidentale svolta da
, là dove, ai fini del criterio di quantificazione dei costi ripetibili, CP_1
individua quello del costo ammortizzato (secondo la curva degli interessi) in luogo di quello pro rata temporis (proporzionale puro)
applicato dal primo giudice. Invero, il contratto di finanziamento in oggetto indica chiaramente il criterio del costo ammortizzato (art. 13) e tale pattuizione non è contrastante né con l'art. 125-sexies
TUB ratione temporis applicabile, né con l'art. 16 Direttiva
2008/48/CE.
Pertanto, applicando la percentuale della curva degli interessi del
37% (ottenuta dalla divisione dell'abbuono degli interessi al momento dell'estinzione anticipata alla rata n. 49, pari ad €
2.367,31, per il totale degli interessi di € 6.347,89) alle commissioni a favore di previste nel contratto pari ad € 1.136,92, CP_1
l'importo complessivamente rimborsabile risulta pari ad € 424,00,
11 da cui va detratto quanto già restituito al momento dell'estinzione anticipata (€ 127,20), con un residuo quindi di € 296,79.
Il parziale accoglimento della domanda attorea giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di un terzo, mentre i restanti 2/3, liquidati come da dispositivo, devono essere posti a carico di quale part e CP_1
soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata:
- accertato e dichiarato il diritto di a percepire il Parte_1
rimborso dei costi del credito dovuti per la restante durata del contratto per cui è causa, condanna al pagamento CP_1
in favore di della residua somma di euro 296,79, Parte_1
oltre interessi legali dalla data della risoluzione anticipata al saldo effettivo.
- dichiara compensate fra le parti, nella misura di 1/3, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e condanna a CP_1
rifondere alla controparte la residua quota di 2/3, liquidata in euro 860,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA,
disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
12 Così deciso il 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Ranaldi
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Alessandro Ranaldi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 853/2025 pendente tra:
Parte attrice/appellante: , C.F. , con l'avv. Parte_1 C.F._1
NUNZIATA CINZIA, C.F. C.F._2
Parte convenuta/appellata: C.F. , con l'avv. DE CP_1 P.IVA_1
EL CLAUDIA, C.F. e l'avv. ARRIGO STEFANO C.F._3
( ) VIA NANNETTI - C. AGRIBELLA 31029 VITTORIO VENETO;
C.F._4
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
propone appello avverso la sentenza emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Genova a seguito di atto di citazione contro la
, con richiesta di rimborso integrale dei costi del credito in CP_1
seguito all'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento di
“cessione del quinto”.
1 L'appellante censura la sentenza di primo grado, poiché ha riconosciuto il diritto alla restituzione solo per i costi c.d. recurring,
escludendo le spese c.d. up front. Conclude per la riforma della sentenza e la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 1.944,34, calcolata secondo il criterio pro-rata
temporis, al netto dell'importo di complessivi € 140,40 già versato dalla convenuta a parte attrice in applicazione delle disposizioni contrattuali.
si è costituita resistendo all'appello e proponendo, a sua CP_1
volta, articolati motivi di appello incidentale.
Ai fini della decisione valgano le seguenti, assorbenti,
considerazioni.
Preliminarmente, va confermata la competenza per valore del
Giudice di Pace relativamente al primo grado della presente controversia, avuto riguardo al quantum della domanda attorea;
quest'ultima, inoltre, non è certamente affetta da nullità per asserita genericità della domanda, trattandosi di azione civilistica compiutamente specificata nei suoi termini essenziali.
Con riferimento alla distinzione tra costi up front e costi recurring,
si deve richiamare in prima battuta quanto stabilito dalla nota sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del'11
settembre 2019 nella causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor) che ha
2 ritenuto rimborsabili pro quota al mutuatario, in caso di estinzione anticipata, non solo i costi c.d. “recurring”, legati cioè alla durata del contratto, bensì anche quelli c.d. “up front”, sostenuti una volta per tutte all'inizio del rapporto.
I termini della questione possono essere sintetizzati come segue.
La Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, all'art. 16, paragrafo 1, prevede quanto segue: “Il consumatore ha il diritto
di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi
che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto
ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli
interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. L'art. 125 sexies D. Lgs. n. 385/1993, attuativo della Direttiva in questione, al comma 1, nel testo previgente, disponeva, a sua volta,
quanto segue: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in
qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al
finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione
del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi
dovuti per la vita residua del contratto”. È, in proposito, del tutto agevole notare la diversa specificazione, contenuta nei due testi normativi di cui innanzi, riguardo alla riduzione del costo totale del credito (che in un caso “comprende” gli interessi e i costi dovuti per
3 la restante durata del contratto, mentre nell'altro è sic et simpliciter
pari al relativo importo).
Nell'ordinamento nazionale, la normativa secondaria contenuta nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia
ha distinto, a tale proposito, i costi del credito ripartendoli nelle due categorie di costi recurring e costi up front, stabilendo che solo i primi fossero da rimborsarsi pro quota in caso di estinzione anticipata del contratto. In tale quadro normativo è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia Europea, innanzi citata, secondo la quale “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai
contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il
diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in
caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a
carico del consumatore”, ampliando così il novero dei costi rimborsabili. A sua volta, l'art. 11-octies D.L. n. 73 del 25 maggio
2021, intervenendo in materia a seguito della sentenza innanzi citata, se da un lato ha adeguato la norma di cui all'art. 125 sexies
T.U.B. a quanto statuito dalla Corte (il primo comma dell'articolo da ultimo citato è stato, infatti, modificato come segue: “Il consumatore
può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in
4 parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla
riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto,
degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito,
escluse le imposte”), da un altro lato, al secondo comma, ha disposto quanto segue: “L'articolo 125-sexies del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del
presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni
dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni
di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data de lla
sottoscrizione dei contratti”.
Il legislatore, dunque, ha previsto l'irretroattività della novella,
disponendo che, per i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, dovesse applicarsi non solo l'art
125 sexies T.U.B. nella sua formulazione anteriore, bensì anche la normativa secondaria di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia
vigente alla data della sottoscrizione dei contratti.
5 La Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2022 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme
secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza
della Banca d'Italia». In motivazione, la Corte, “posto che la
precedente formulazione dell'art. 125- sexies, comma 1, t.u.
bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i
contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del
2021, è – secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul
piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza
Lexitor, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento
interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte (punto
12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel
raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-
octies, comma 2” ha precisato quanto segue: “La disposizione
censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima
limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle
disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»,
sicché l'art. 125- sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente
per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106
del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente
6 accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza
Lexitor. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove,
pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia
all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies,
comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1,
lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il
contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-
sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso c onforme alla sentenza
Lexitor. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano
sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano
sostanziale. Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125 -sexies t.u.
bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei
contenuti con i vecchi commi 2 e 3 del medesimo articolo
(mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in
vigore della nuova legge dall'art. 11-octies, comma 2), parimenti il
comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presenta una
diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo
corrispondente al comma 1 del precedente art. 125 -sexies,
anch'esso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni
introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021,
esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano
vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il
7 compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse
regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme
secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico
bancario, con esclusione di quelle riferite alla vec chia
interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1”.
La pronuncia di incostituzionalità rende chiara l'estensione del rimborso a tutte le spese, sia quelle recurring sia quelle up front. E
tale estensione riguarda anche i rapporti contrattuali sorti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 73/2021,
avendo la Corte precisato che l'art. 125 sexies, comma 1, T.U.B.,
“può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme
alla sentenza Lexitor”, il che implica che il rimborso della quota non utilizzata dei costi del credito in caso di estinzione anticipata deve contemplare non soltanto i costi c.d. “recurring”, bensì anche quelli c.d. “up front”.
Parte appellata ha richiamato a sostegno della propria tesi difensiva, altra più recente sentenza della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea che, secondo l'appellante, avrebbe pronunciato principi parzialmente difformi rispetto a quanto affermato in precedenza. Ha così richiamato la sentenza resa in data 9 febbraio 2023 nella causa C-555/21 (c.d. sentenza UniCredit
Bank Austria AG), con la quale la Corte ha affermato: “L'articolo 25,
8 paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica
delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del reg olamento (UE) n.
1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta
a una normativa nazionale che prevede che il diritto del
consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di
rimborso anticipato del medesimo, includa soltant o gli interessi e i
costi dipendenti dalla durata del credito”.
Deve, però, notarsi come il richiamo appaia inconferente,
riferendosi la sentenza ad una direttiva e contratti diversi e, in particolare, all'articolo 25 della direttiva 2014/17, intitolato
“Estinzione anticipata”, che al paragrafo 1 prevede quanto segue:
“Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di
adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un
contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal
caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del
credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per
la restante durata del contratto”. La formulazione della norma in questione, come si può notare, è quasi, ma non del tutto, identica a quella dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48. Ora, come si evince dalla lettura della motivazione dell'ultima sentenza della
9 Corte Europea, il differente approccio della stessa è stato giustificato con le specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, con il diverso margine di manovra di cui dispongono, che rende, in pratica, molto difficile la deter minazione,
da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto. L'art. 2 della direttiva 2014/17,
intitolato “Livello di armonizzazione”, al paragrafo 1, prevede inoltre quanto segue: “La presente direttiva non impedisce agli Stati
membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per
tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano
coerenti con i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione”.
Le considerazioni contenute nella decisione del 9 febbraio 2023 non sono applicabili ai generici contratti di finanziamento per i seguenti motivi: sia perché la sentenza concerne l'interpretazione di una direttiva diversa da quella che regola la presente f attispecie;
sia perché la materia del credito immobiliare ha peculiari caratteristiche proprie;
e in ogni caso la direttiva 2014/17 garantisce solo un livello minimo di tutela dei consumatori e non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i medesimi. In ultimo, argomento decisivo e dirimente nell'ordinamento nazionale, si ha l'intervento del legislatore, prima,
e della Corte costituzionale, poi, con il completo adeguamento della
10 normativa ai principi stabiliti dalla sentenza c.d. Lexitor, con una maggiore tutela dei consumatori.
Tornando al caso in esame, ed affermato il diritto della parte appellante ad ottenere la restituzione sia dei costi up front che
recurring, non resta che determinare l'importo dovuto dalla parte appellata a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto di finanziamento intercorso fra le parti.
Sul punto, si ritiene fondata l'impugnazione incidentale svolta da
, là dove, ai fini del criterio di quantificazione dei costi ripetibili, CP_1
individua quello del costo ammortizzato (secondo la curva degli interessi) in luogo di quello pro rata temporis (proporzionale puro)
applicato dal primo giudice. Invero, il contratto di finanziamento in oggetto indica chiaramente il criterio del costo ammortizzato (art. 13) e tale pattuizione non è contrastante né con l'art. 125-sexies
TUB ratione temporis applicabile, né con l'art. 16 Direttiva
2008/48/CE.
Pertanto, applicando la percentuale della curva degli interessi del
37% (ottenuta dalla divisione dell'abbuono degli interessi al momento dell'estinzione anticipata alla rata n. 49, pari ad €
2.367,31, per il totale degli interessi di € 6.347,89) alle commissioni a favore di previste nel contratto pari ad € 1.136,92, CP_1
l'importo complessivamente rimborsabile risulta pari ad € 424,00,
11 da cui va detratto quanto già restituito al momento dell'estinzione anticipata (€ 127,20), con un residuo quindi di € 296,79.
Il parziale accoglimento della domanda attorea giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di un terzo, mentre i restanti 2/3, liquidati come da dispositivo, devono essere posti a carico di quale part e CP_1
soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata:
- accertato e dichiarato il diritto di a percepire il Parte_1
rimborso dei costi del credito dovuti per la restante durata del contratto per cui è causa, condanna al pagamento CP_1
in favore di della residua somma di euro 296,79, Parte_1
oltre interessi legali dalla data della risoluzione anticipata al saldo effettivo.
- dichiara compensate fra le parti, nella misura di 1/3, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e condanna a CP_1
rifondere alla controparte la residua quota di 2/3, liquidata in euro 860,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA,
disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
12 Così deciso il 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Ranaldi
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