Ordinanza cautelare 15 maggio 2025
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 24/03/2026, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00545/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00521/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 521 del 2025, proposto da
Riccione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Bertozzi e Michele Sorci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ; Mariateresa Nasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Ente, in Bologna, via Milazzo n. 4/2;
per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari.
del provvedimento di reiezione n. 320190149266 in data 15.10.2024, notificato tramite P.E.C. in data 16.10.2024, relativamente alla domanda di Cassa Integrazione Ordinaria, inviata da Riccione S.r.l. in data 30.07.2024 protocollo n. INPS.3201.30/07/2024.0210806 e al silenzio rigetto formatosi ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, avverso il ricorso proposto da Riccione S.r.l. in data 14.11.2024 al Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee Lavoratori Dipendenti di INPS, nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento di formazione dell’atto di cui sopra, compresi gli atti allo stato non noti e che abbiano comportato la determinazione dell’INPS;
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente ad ottenere la prestazione inerente alla Cassa Integrazione Ordinaria sia per i lavoratori dipendenti, sia per i lavoratori assunti tramite agenzia interinale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa AL TA;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO
(A) La società Riccione S.r.l. svolge le attività di panificazione, pastificazione, pasticceria compresa la produzione di piada, pizza, cassoni o calzoni o crescioni, grissini, paste alimentari e prodotti derivanti e/o similari, in due distinti siti produttivi.
In uno di essi (segnatamente, il sito produttivo di via I Maggio n. 345 a San Giovanni in Marignano) nella giornata del 3.07.2024 si sviluppava un vasto incendio, che determinava la sospensione dell’attività produttiva. Al momento dell’evento nello stabilimento lavoravano 17 addetti, di cui 2 dipendenti e 15 interinali.
La società Riccione S.r.l. conseguentemente presentava all’INPS domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria – CIGO per il periodo di fermo dell’attività per i dipendenti impiegati nello stabilimento di via I Maggio n. 345.
Con provvedimento di data 15.10.2024 l’INPS denegava il beneficio, assumendo che non era stata dimostrata la non imputabilità al datore di lavoro dell’evento che aveva determinato la sospensione dell’attività produttiva.
La richiedente proponeva ricorso amministrativo avverso il diniego: su di esso si formava il silenzio-rigetto.
(B) La società Riccione S.r.l. ha allora adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per chiedere l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del diniego di CIGO e del silenzio-rigetto del ricorso amministrativo, nonché l’accertamento del proprio diritto a ottenere il beneficio richiesto.
A sostegno delle domande formulate in ricorso parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di illegittimità:
- “ Violazione e falsa applicazione della Legge di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015 ”, in quanto la causa che ha determinato la sospensione dell’attività produttiva (ovverosia l’incendio del 3.07.2024) non sarebbe in alcun modo imputabile all’impresa, nemmeno a titolo di colpa, come da perizia di parte asseverata depositata in giudizio, sicché sussisterebbero i presupposti di legge per l’ammissione a CIGO;
- “ Difetto di istruttoria e di motivazione, falsità dei presupposti, ingiustizia, illogicità, inadeguatezza ed arbitrarietà, omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione ”, perché l’INPS non avrebbe minimamente preso in considerazione la dettagliata documentazione tecnica presentata dalla richiedente;
- “ Eccesso di potere per illogicità manifesta (contraddittorietà - violazione del principio di coerenza amministrativa) ”, perché le motivazioni del diniego non sarebbero coerenti con le determinazioni assunte, giacché, mentre da un lato si afferma che sussistono i presupposti di legge per il riconoscimento della CIGO, dall’altro lato la si denega.
(C) Si è costituito in giudizio l’INPS, opponendosi al ricorso avversario e concludendo per la sua reiezione. Sostiene l’Ente resistente che la perizia tecnica di parte non è idonea a dimostrare che non vi siano responsabilità aziendali, anche solo sotto il profilo organizzativo o manutentivo. Ricorda poi l’Amministrazione che l’atto di ammissione alla CIGO è atto di esercizio di discrezionalità tecnica, come tale esso è sindacabile dal Giudice amministrativo solamente per manifesta irragionevolezza: ipotesi che nel caso di specie non ricorrerebbe.
(D) La domanda cautelare è stata respinta per difetto del requisito normativo del periculum in mora.
In accoglimento della domanda di prelievo formulata dalla società ricorrente è stata fissata la pubblica udienza del 12 marzo 2026 per la trattazione del merito: al termine la causa è stata introitata.
DIRITTO
1. Viene in decisione la causa promossa dalla società Riccione S.r.l. avverso il diniego di INPS di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria – CIGO per il periodo di sospensione dell’attività in uno dei suoi due siti produttivi, in conseguenza di un incendio sviluppatosi nello stabilimento.
2. Preliminarmente deve essere rilevata la tardività dell’atto di costituzione con nuovo difensore e la contestuale produzione documentale effettuata dall’INPS in data 10 marzo 2026, ovverosia due giorni prima dell’udienza di trattazione del ricorso, senza peraltro indicare ragioni che potessero giustificare la violazione dei termini di cui all’articolo 73 Codice di rito.
Di essi, pertanto, non si terrà conto.
3.1. Passando al merito, occorre ricordare che ai sensi dell’articolo 11 D.Lgs. n. 148/2015 due sono le causali per le quali può essere richiesta la CIGO: nel caso di specie viene in rilievo quella della lettera a), e precisamente «situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali».
La giurisprudenza (anche della Sezione: si veda la recente sentenza n. 86/2025) interpreta restrittivamente il presupposto, perché «l’istituto della cassa integrazione guadagni opera in via di eccezione rispetto alla regola del sinallagma dell’obbligo retributivo, con assunzione dello stesso a carico della collettività» (così, C.d.S., Sez. III, sentenza n. 7698/2023).
Pertanto, si ritiene che non integrino la causale sub a) quei «fatti che rientrano nella normale alea d’impresa», ovvero «che non sfuggono “al dominio, secondo l’ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori d’impresa”, o ancora «siano riconducibili alla “erroneità delle scelte imprenditoriali”» (così, C.d.S., Sez. III, sentenza n. 336/2020).
Il concetto di causa non imputabile all’impresa e/o ai dipendenti «si riferisce, in senso oggettivo, al fattore che ha causato la situazione di crisi temporanea, e sottolinea, in relazione a quest'ultimo, che giammai può consistere in una mera conseguenza economica di scelte aziendali» (così, C.d.S., Sez. VII, sentenza n. 6916/2026).
3.2.1. La ricorrente ritiene che l’incendio sviluppatosi in data 3.07.2024 nel proprio sito produttivo integri appieno la causale sub a), così come declinata dalla giurisprudenza; l’INPS, di contro, sostiene che la società Riccione S.r.l. non abbia dimostrato che l’incendio non sia imputabile a sé, ai suoi dipendenti, alle proprie scelte organizzative e imprenditoriali.
3.2.2. Al riguardo, va anzitutto rilevato che è incontestato che l’incendio non abbia avuto un’origine dolosa.
Parte ricorrente, peraltro, ha prodotto in giudizio i certificati dai quali risulta che alla data del 28.04.2025 (cioè quasi 10 mesi dopo che l’evento si era verificato) nei confronti del proprio Presidente e Amministratore Delegato non vi erano né carichi pendenti, né iscrizioni al Casellario Giudiziale, ancorché fosse stata inviata un’informativa all’Autorità giudiziaria degli eventi del 3.07.2004 (v. rapporto di intervento).
Dal verbale e dal rapporto di intervento, parimenti prodotti nel procedimento e in giudizio, risulta che il personale della società Riccione S.r.l. ha prontamente richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e contestualmente è intervenuto con gli estintori per tentare di estinguere o quanto meno cercare di contenere l’incendio.
La ricorrente ha altresì documentato che le Compagnie assicurative hanno pagato, senza sollevare contestazioni, gli indennizzi per gli ingenti danni materiali patiti.
Infine, la società Riccione S.r.l. ha presentato, sia in sede procedimentale, sia in sede processuale, la perizia asseverata del perito da essa incaricato, che sulle cause dell’incendio ritiene che in base alle cognizioni tecniche esse «sono (sinteticamente) da attribuirsi ad un palese malfunzionamento del forno […] di cui Riccione S.r.l. non può in alcun modo essere ritenuta responsabile trattandosi di un fenomeno statistico imprevedibile […]».
3.3.1. In considerazione di quanto sopra esposto deve concludersi che la richiedente ha assolto all’onere probatorio su di essa gravante: ha, infatti, fornito una serie di elementi dai quali è possibile inferire la non imputabilità ad essa dell’evento che ha determinato la temporanea sospensione dell’attività produttiva.
Nessun ulteriore sforzo probatorio era ed è legittimamente esigibile a carico della società Riccione S.r.l..
3.3.2. Sicché, come fondatamente dedotto in ricorso, a fronte di una pluralità di indizi gravi precisi e concordanti l’INPS non poteva limitarsi ad affermare apoditticamente che non era provata la non imputabilità dell’incendio alla richiedente la CIGO.
L’atto di diniego risulta dunque del tutto privo di motivazione.
Né era sufficiente rilevare il mancato accertamento da parte dei Vigili del Fuoco delle cause dell’incendio, perché – in disparte le ragioni di tale mancato accertamento - questo non significa affatto che l’incendio sia imputabile (nel senso di cui all’articolo 11 D.Lgs. n. 148/2015) all’impresa, né che l’interessata non possa supplire con altri mezzi di prova, così come fatto nel caso di specie dalla società Riccione S.r.l..
Ancor più, sempre come fondatamente stigmatizzato in ricorso, l’atto di diniego risulta adottato in esito a un’istruttoria del tutto carente.
L’INPS doveva muovere dall’esame della documentazione, anche quella integrativa, presentata dalla richiedente, senza fermarsi al fatto che non vi era la relazione dei Vigili del Fuoco.
Quella documentazione offre la una prova, quanto meno di tipo indiziario, sulla non imputabilità all’impresa dell’evento che ha determinato la sospensione dell’attività produttiva. Di talché, per denegare la CIGO sarebbe stato necessario che nel corso dell’istruttoria fossero emersi, anche attraverso l’attività di acquisizione ex officio, elementi probatori di segno contrario, in grado di superare quelli forniti dalla società Riccione S.r.l..
Tuttavia, nulla di tutto questo è stato fatto, con la conseguenza che l’atto di diniego di CIGO qui impugnato risulta illegittimo.
4.1. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso viene accolto in quanto è fondato.
Per l’effetto gli atti impugnati sono annullati.
Spetta all’INPS riattivare il procedimento entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se antecedente, della presente sentenza e concluderlo con un provvedimento espresso in conformità alle statuizioni ivi contenute.
4.2. Come da regola generale, le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte ricorrente nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – sede di Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna INPS a rifondere alla società Riccione S.r.l. le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali, ad accessori di legge e al rimborso del contributo unificato effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
UG Di EN, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
AL TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL TA | UG Di EN |
IL SEGRETARIO