Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti protocolli firmati a Bruxelles, alle date sotto indicate, tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, detta Comunita' e la Repubblica ellenica, da un lato, e, rispettivamente, la Svizzera, il Liechtenstein, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, l'Islanda e l'Austria, dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita':
A) 17 luglio 1980:
protocollo aggiuntivo all'accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera;
protocollo complementare all'accordo addizionale del 22 luglio 1972 sulla validita', per il Principato del Liechtenstein, dell'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera;
B) 6 novembre 1980:
protocollo aggiuntivo all'accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Svezia, dall'altro;
protocollo aggiuntivo all'accordo del 14 maggio 1973 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Norvegia, dall'altro;
protocollo aggiuntivo all'accordo del 5 ottobre 1973 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia, dall'altro;
protocollo aggiuntivo all'accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Islanda;
C) 28 novembre 1980:
protocollo aggiuntivo all'accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti protocolli firmati a Bruxelles, alle date sotto indicate, tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, detta Comunita' e la Repubblica ellenica, da un lato, e, rispettivamente, la Svizzera, il Liechtenstein, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, l'Islanda e l'Austria, dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita':
A) 17 luglio 1980:
protocollo aggiuntivo all'accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera;
protocollo complementare all'accordo addizionale del 22 luglio 1972 sulla validita', per il Principato del Liechtenstein, dell'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera;
B) 6 novembre 1980:
protocollo aggiuntivo all'accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Svezia, dall'altro;
protocollo aggiuntivo all'accordo del 14 maggio 1973 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Norvegia, dall'altro;
protocollo aggiuntivo all'accordo del 5 ottobre 1973 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia, dall'altro;
protocollo aggiuntivo all'accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Islanda;
C) 28 novembre 1980:
protocollo aggiuntivo all'accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro.