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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/07/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4855/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4855/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Cigliano del Foro di Roma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate in data 14 luglio 2025, hanno ribadito la volontà di non conciliarsi e hanno concluso congiuntamente chiedendo omologarsi la loro separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27 giugno 2024 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio a Manila (Filippine), il 10 agosto 2016, e che dalla loro unione non sono nati figli.
Allegando una sopravvenuta crisi e, implicitamente, una intollerabile convivenza coniugale, nonché indicando le rispettive risorse reddituali e patrimoniali, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (riguardanti il godimento della casa coniugale e questioni di natura economica), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate in data 14 luglio 2025, hanno ribadito la volontà di non conciliarsi e hanno concluso pagina 1 di 2 congiuntamente chiedendo omologarsi la loro separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla riferita cessazione del legame di coabitazione, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Vanno, per altro verso, omologate le condizioni concordate dalle parti (con la precisazione per cui l'assenza di figli osta giuridicamente all'assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies c.c.) poiché prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e riguardanti diritti disponibili.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Manila (Filippine) il 10 agosto 2016; matrimonio trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Parma al n. 429, Parte II, serie C, anno 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 27 giugno 2024.
Così deciso in Parma il 24 luglio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4855/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Cigliano del Foro di Roma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate in data 14 luglio 2025, hanno ribadito la volontà di non conciliarsi e hanno concluso congiuntamente chiedendo omologarsi la loro separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27 giugno 2024 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio a Manila (Filippine), il 10 agosto 2016, e che dalla loro unione non sono nati figli.
Allegando una sopravvenuta crisi e, implicitamente, una intollerabile convivenza coniugale, nonché indicando le rispettive risorse reddituali e patrimoniali, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (riguardanti il godimento della casa coniugale e questioni di natura economica), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate in data 14 luglio 2025, hanno ribadito la volontà di non conciliarsi e hanno concluso pagina 1 di 2 congiuntamente chiedendo omologarsi la loro separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla riferita cessazione del legame di coabitazione, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Vanno, per altro verso, omologate le condizioni concordate dalle parti (con la precisazione per cui l'assenza di figli osta giuridicamente all'assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies c.c.) poiché prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e riguardanti diritti disponibili.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Manila (Filippine) il 10 agosto 2016; matrimonio trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Parma al n. 429, Parte II, serie C, anno 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 27 giugno 2024.
Così deciso in Parma il 24 luglio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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