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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/11/2025, n. 5358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5358 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3464/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g.3464/2022, avente ad oggetto "responsabilità extracontrattuale",
promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] C.F. , elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
CATANIA, via Cagliari n. 11, presso lo studio dell'avv. che li rappresenta e difende Parte_2
giusta procura in atti.
ATTORI
contro
C.F.. elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in Catania, Via G. Bruno n.136 c/o , nello studio dell'Avv. Ferdinando Pafumi CP_2
CONVENUTO
pagina 1 di 8 contro
, nato a [...] il [...], C.F. e CP_3 C.F._3 CP_4
, nata a [...] il [...], C.F. elettivamente
[...] C.F._4
domiciliati in Adrano (CT), Via Aurelio Spampinato n. 33, presso lo Studio Legale dell'Avv. Dario Di
Stefano, che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.05.2025 le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con comparsa in riassunzione del 03.03.2022, debitamente notificata in data 08.03.2022,
e citavano innanzi a questo Tribunale il Parte_1 Parte_2 [...]
, e , affinchè il Tribunale: 1) accertasse le Controparte_5 CP_3 Controparte_6
manomissioni o malfunzionamenti del pluviale e le conseguenti responsabilità delle CP_7
infiltrazioni lamentate nel locale bagno degli attori;
2) conseguentemente, condannasse il CP_1
(o eventuali altri responsabili accertati in corso di causa) ad eseguire le opere necessarie al fine di
arrestare le infiltrazioni di acqua piovana proveniente dal pluviale di scarico condominiale accertate
pagina 2 di 8 in corso di causa;
3) condannasse il responsabile (o eventuali altri responsabili) a CP_1
risarcire tutti i danni cagionati nell' immobile degli odierni attori ammontanti ad € 2.100,00 o in quell'
altra maggiore o minore somma che, nei limiti di Sua competenza, verrà accertata in corso di causa
dal Giudice adito;
4) condannasse infine, il convenuto al pagamento delle spese di lite, CP_1
ivi comprese le spese generali.
Si costituiva in giudizio il , il quale contestava Controparte_1
integralmente la domanda di parte attrice perché infondata e ne chiedeva il rigetto.
In particolare, precisava che nessun addebito poteva essere mosso al , dovendosi, piuttosto, CP_1
accertare e dichiarare le manomissioni o malfunzionamenti del pluviale ad opera dei CP_7
Sigg. e , e le conseguenti responsabilità delle infiltrazioni lamentate nel locale bagno CP_3 CP_6
degli attori e negli altri appartamenti sottostanti e, di conseguenza, chiedeva la condanna dei Sigg.
e al risarcimento di quanto dovuto in seguito all'istruttoria. CP_3 CP_6
Si costituivano, altresì e , i quali chiedevano il rigetto della domanda di CP_3 Controparte_6
parte attrice, trattandosi di malfunzionamento della conduttura d'acqua avente natura condominiale ed eccependo, pertanto, il loro difetto di legittimazione passiva.
In sede istruttoria, con ordinanza del 12/09/2022, è stata disposta c.t.u. con nomina del Geom. Per_1
[...]
All'udienza del 07.05.2025, le parti precisavano le conclusioni come da note a trattazione scritta in atti e la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
________________
La domanda degli attori è fondata nei confronti di e e pertanto va CP_3 Controparte_6
pagina 3 di 8 accolta per quanto di ragione.
I fatti posti da parte attrice a fondamento della propria domanda, infatti, hanno trovato adeguato riscontro all'esito dei sopralluoghi effettuati nel corso dell'istruttoria e sono stati accertati nella relazione tecnica del 10.04.24, con la quale il c.t.u. ha rassegnato le proprie conclusioni e Per_1
risposto ai rilievi e alle contestazioni avanzate dalle parti convenute, in ordine all'effettiva riconducibilità a questi ultimi dei danni lamentati.
Ciò premesso, occorre preliminarmente esaminare l'aspetto relativo alla effettiva sussistenza dei danni lamentati da parte attrice, per poi individuare la causa dei danni stessi.
Sotto il primo profilo, l'esistenza dei danni lamentati nell'appartamento adibito a civile abitazione di proprietà degli attori, sito in Catania, all'ottavo piano di Piazza Papa Giovanni XIII n. 9, è
stata compiutamente accertata dal c.t.u. nominato, Geom. . Persona_1
In particolare, dalla prima relazione e dalle allegazioni fotografiche, emerge che l'immobile di proprietà dei sigg.ri e è danneggiato da tracce di infiltrazioni d'acqua sia nel Pt_1 Pt_2
controsoffitto, limitatamente alla porzione in prossimità della colonna di scarico, ove si notano macchie di muffa ed aloni con cavillature e distacchi della pittura, sia, con lievi tracce, nella cucina, nel muro e nella porzione di soffitto limitrofi al bagno ed alla colonna di scarico.
Venendo al secondo aspetto, il Consulente nominato Geom. con un percorso Per_1
argomentativo esente da vizi logici e formali e, pertanto, condivisibile, ha accertato che l'unica causa delle infiltrazioni è stata individuata nell'impianto di scarico del locale al piano decimo di proprietà
e che le cause sono imputabili alla braga ed al tratto di tubazione compreso tra la Parte_3
riduzione (o giunto) e la braga.
Tali conclusioni sono state, altresì, ribadite in seno alla relazione integrativa, resasi necessaria a seguito dei rilievi formulati dal c.t.p. di parte convenuta, cui il c.t.u. ha fornito adeguata risposta,
pagina 4 di 8 giustificando, anche mediante richiamo alle produzioni fotografiche effettuate in seno alla prima relazione, le proprie conclusioni.
In diritto giova brevemente ricordare che mentre la proprietà comune condominiale è tale perché serve all'uso di tutti i partecipanti, la braga invece serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini (cfr. Cassazione civile sez. II, 17/01/2018,
n.1027). Nessun dubbio può a maggior ragione porsi con riferimento al tratto di tubazione fra la braga e l'appartamento del singolo condomino.
Peraltro, parte convenuta non ha in alcun modo provato l'erroneità delle affermazioni del c.t.u.
Al di fuori, infatti, delle contestazioni di tipo strettamente tecnico e metodologico, cui il c.t.u. ha dato una risposta altrettanto tecnica e specifica, il c.t.p. di parte convenuta ha opposto la presenza di macchie di umidità anche in altri punti dell'immobile dell'attrice, senza però adeguato riscontro.
Le argomentazioni tecniche fornite dal geom. devono, pertanto, condividersi, Persona_1
in quanto complete, conducenti e supportate da elementi di riscontro oggettivo, onde è nell'immobile dei convenuti e che va individuata la causa delle lamentate infiltrazioni. CP_3 CP_6
A ciò si aggiunga, che l'onere probatorio cui e sono tenuti, trattandosi di CP_3 CP_6
responsabilità extracontrattuale a norma dell'articolo 2051 c.c., è ben più pregnante di quello posto a carico del danneggiato, il quale deve unicamente provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito, nonché di quello effettivamente assolto dai convenuti.
Secondo la pressoché costante giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 2051 c.c. configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, onde “spetta al custode l'onere della prova liberatoria del caso
fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il
nesso eziologico tra cosa e danno (…)” (si veda, ex multis, Cassazione civile sez. VI 22/12/2017 n.
pagina 5 di 8 30775), prova nel caso di specie non fornita dai convenuti e , sui quali grava certamente CP_3 CP_6
il relativo onere, in quanto proprietaria dell'immobile asseritamente produttivo dei danni lamentati e titolare dei conseguenti obblighi di manutenzione e custodia.
Accertati lo stato dei luoghi e le cause del degrado, è necessario individuare quali siano nel caso specifico i rimedi idonei a ripristinare lo stato dei luoghi.
Nella relazione, il Consulente d'ufficio ha evidenziato che, per eliminare le infiltrazioni sarà
necessario rivedere e ripristinare a regola d'arte la braga ed il tratto di tubazione posto tra la riduzione
(o giunto) e la braga, fino all'innesto con la colonna di scarico (allegato n. 24). Visto lo stato di manutenzione della colonna di scarico (incrostazioni e colature di cemento provenienti dall'unità di proprietà ) si dovrà sostituire la tubazione fino al punto di scarico (braga) Parte_4
dell'appartamento di proprietà di parte attrice. I lavori saranno posti a carico del convenuto,
proprietario della terrazza (Biondi/Paterno), anche della sostituzione della tubazione della colonna di scarico.
Il Consulente ha stimato per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e per il successivo ripristino dello stato dei luoghi il costo complessivo dei lavori in euro 2.660,00, oltre IVA se dovuta.
E', pertanto, necessario, anzitutto, procedere all'esecuzione dei lavori indicati a pag. 7 della consulenza del Geom. cui farà seguito un intervento di ripristino dell'immobile degli attori al Per_1
fine di eliminare i danni prodotti dalle infiltrazioni, attraverso il rifacimento del controsoffitto e parti di intonaco deteriorate e della pitturazione.
Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, vanno condannati i convenuti e CP_3
ad effettuare tutti i lavori necessari per l'eliminazione della fonte di pregiudizio, Controparte_6
indicati a pag. 7 della relazione del c.t.u. in atti, nonché, secondo quanto chiesto da parte attrice in seno all'atto introduttivo del presente giudizio, al pagamento in favore dell'attrice della somma necessaria ad pagina 6 di 8 eliminare i danni riportati dall'immobile.
Sotto quest'ultimo aspetto, alla luce della c.t.u. in atti, che questo Giudicante ritiene di condividere, la somma congrua per l'eliminazione dei danni riscontrati è di euro 2.660,00 oltre Iva se dovuta.
Null'altro deve essere disposto in questo giudizio di cognizione.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo (tenendo conto del valore effettivo e dichiarato della causa) e del parametro medio, e di c.t.u., seguono la soccombenza di parte convenuta nei confronti degli attori e del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 3464/2022:
1) condanna e ad eseguire i lavori finalizzati alla eliminazione CP_3 Controparte_6
delle cause delle infiltrazioni nell'appartamento di e , Parte_1 Parte_2
come accertati dal CTU Ing. ed indicati nella relazione del 10.04.2024 Persona_1
pag. 7;
2) condanna e a pagare in favore di e CP_3 Controparte_6 Parte_1 Pt_2
la somma di € 2.660,00, oltre IVA se dovuta, per l'eliminazione dei danni subiti
[...]
dall'appartamento;
3) condanna e alla rifusione, in favore di e CP_3 Controparte_6 Parte_1
, delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in € Parte_2
2.552,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA
come per legge.
4) condanna e alla rifusione, in favore del CP_3 Controparte_6 [...]
delle spese del presente giudizio, che liquida Controparte_5
pagina 7 di 8 complessivamente in € 2.552,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
5) Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti e CP_3 CP_6
[...]
Così deciso in Catania, il 2 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
Si dà atto che la motivazione del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del g.o.p. Dott.ssa Antonella Pecoraro.
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g.3464/2022, avente ad oggetto "responsabilità extracontrattuale",
promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] C.F. , elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
CATANIA, via Cagliari n. 11, presso lo studio dell'avv. che li rappresenta e difende Parte_2
giusta procura in atti.
ATTORI
contro
C.F.. elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in Catania, Via G. Bruno n.136 c/o , nello studio dell'Avv. Ferdinando Pafumi CP_2
CONVENUTO
pagina 1 di 8 contro
, nato a [...] il [...], C.F. e CP_3 C.F._3 CP_4
, nata a [...] il [...], C.F. elettivamente
[...] C.F._4
domiciliati in Adrano (CT), Via Aurelio Spampinato n. 33, presso lo Studio Legale dell'Avv. Dario Di
Stefano, che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.05.2025 le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con comparsa in riassunzione del 03.03.2022, debitamente notificata in data 08.03.2022,
e citavano innanzi a questo Tribunale il Parte_1 Parte_2 [...]
, e , affinchè il Tribunale: 1) accertasse le Controparte_5 CP_3 Controparte_6
manomissioni o malfunzionamenti del pluviale e le conseguenti responsabilità delle CP_7
infiltrazioni lamentate nel locale bagno degli attori;
2) conseguentemente, condannasse il CP_1
(o eventuali altri responsabili accertati in corso di causa) ad eseguire le opere necessarie al fine di
arrestare le infiltrazioni di acqua piovana proveniente dal pluviale di scarico condominiale accertate
pagina 2 di 8 in corso di causa;
3) condannasse il responsabile (o eventuali altri responsabili) a CP_1
risarcire tutti i danni cagionati nell' immobile degli odierni attori ammontanti ad € 2.100,00 o in quell'
altra maggiore o minore somma che, nei limiti di Sua competenza, verrà accertata in corso di causa
dal Giudice adito;
4) condannasse infine, il convenuto al pagamento delle spese di lite, CP_1
ivi comprese le spese generali.
Si costituiva in giudizio il , il quale contestava Controparte_1
integralmente la domanda di parte attrice perché infondata e ne chiedeva il rigetto.
In particolare, precisava che nessun addebito poteva essere mosso al , dovendosi, piuttosto, CP_1
accertare e dichiarare le manomissioni o malfunzionamenti del pluviale ad opera dei CP_7
Sigg. e , e le conseguenti responsabilità delle infiltrazioni lamentate nel locale bagno CP_3 CP_6
degli attori e negli altri appartamenti sottostanti e, di conseguenza, chiedeva la condanna dei Sigg.
e al risarcimento di quanto dovuto in seguito all'istruttoria. CP_3 CP_6
Si costituivano, altresì e , i quali chiedevano il rigetto della domanda di CP_3 Controparte_6
parte attrice, trattandosi di malfunzionamento della conduttura d'acqua avente natura condominiale ed eccependo, pertanto, il loro difetto di legittimazione passiva.
In sede istruttoria, con ordinanza del 12/09/2022, è stata disposta c.t.u. con nomina del Geom. Per_1
[...]
All'udienza del 07.05.2025, le parti precisavano le conclusioni come da note a trattazione scritta in atti e la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
________________
La domanda degli attori è fondata nei confronti di e e pertanto va CP_3 Controparte_6
pagina 3 di 8 accolta per quanto di ragione.
I fatti posti da parte attrice a fondamento della propria domanda, infatti, hanno trovato adeguato riscontro all'esito dei sopralluoghi effettuati nel corso dell'istruttoria e sono stati accertati nella relazione tecnica del 10.04.24, con la quale il c.t.u. ha rassegnato le proprie conclusioni e Per_1
risposto ai rilievi e alle contestazioni avanzate dalle parti convenute, in ordine all'effettiva riconducibilità a questi ultimi dei danni lamentati.
Ciò premesso, occorre preliminarmente esaminare l'aspetto relativo alla effettiva sussistenza dei danni lamentati da parte attrice, per poi individuare la causa dei danni stessi.
Sotto il primo profilo, l'esistenza dei danni lamentati nell'appartamento adibito a civile abitazione di proprietà degli attori, sito in Catania, all'ottavo piano di Piazza Papa Giovanni XIII n. 9, è
stata compiutamente accertata dal c.t.u. nominato, Geom. . Persona_1
In particolare, dalla prima relazione e dalle allegazioni fotografiche, emerge che l'immobile di proprietà dei sigg.ri e è danneggiato da tracce di infiltrazioni d'acqua sia nel Pt_1 Pt_2
controsoffitto, limitatamente alla porzione in prossimità della colonna di scarico, ove si notano macchie di muffa ed aloni con cavillature e distacchi della pittura, sia, con lievi tracce, nella cucina, nel muro e nella porzione di soffitto limitrofi al bagno ed alla colonna di scarico.
Venendo al secondo aspetto, il Consulente nominato Geom. con un percorso Per_1
argomentativo esente da vizi logici e formali e, pertanto, condivisibile, ha accertato che l'unica causa delle infiltrazioni è stata individuata nell'impianto di scarico del locale al piano decimo di proprietà
e che le cause sono imputabili alla braga ed al tratto di tubazione compreso tra la Parte_3
riduzione (o giunto) e la braga.
Tali conclusioni sono state, altresì, ribadite in seno alla relazione integrativa, resasi necessaria a seguito dei rilievi formulati dal c.t.p. di parte convenuta, cui il c.t.u. ha fornito adeguata risposta,
pagina 4 di 8 giustificando, anche mediante richiamo alle produzioni fotografiche effettuate in seno alla prima relazione, le proprie conclusioni.
In diritto giova brevemente ricordare che mentre la proprietà comune condominiale è tale perché serve all'uso di tutti i partecipanti, la braga invece serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini (cfr. Cassazione civile sez. II, 17/01/2018,
n.1027). Nessun dubbio può a maggior ragione porsi con riferimento al tratto di tubazione fra la braga e l'appartamento del singolo condomino.
Peraltro, parte convenuta non ha in alcun modo provato l'erroneità delle affermazioni del c.t.u.
Al di fuori, infatti, delle contestazioni di tipo strettamente tecnico e metodologico, cui il c.t.u. ha dato una risposta altrettanto tecnica e specifica, il c.t.p. di parte convenuta ha opposto la presenza di macchie di umidità anche in altri punti dell'immobile dell'attrice, senza però adeguato riscontro.
Le argomentazioni tecniche fornite dal geom. devono, pertanto, condividersi, Persona_1
in quanto complete, conducenti e supportate da elementi di riscontro oggettivo, onde è nell'immobile dei convenuti e che va individuata la causa delle lamentate infiltrazioni. CP_3 CP_6
A ciò si aggiunga, che l'onere probatorio cui e sono tenuti, trattandosi di CP_3 CP_6
responsabilità extracontrattuale a norma dell'articolo 2051 c.c., è ben più pregnante di quello posto a carico del danneggiato, il quale deve unicamente provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito, nonché di quello effettivamente assolto dai convenuti.
Secondo la pressoché costante giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 2051 c.c. configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, onde “spetta al custode l'onere della prova liberatoria del caso
fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il
nesso eziologico tra cosa e danno (…)” (si veda, ex multis, Cassazione civile sez. VI 22/12/2017 n.
pagina 5 di 8 30775), prova nel caso di specie non fornita dai convenuti e , sui quali grava certamente CP_3 CP_6
il relativo onere, in quanto proprietaria dell'immobile asseritamente produttivo dei danni lamentati e titolare dei conseguenti obblighi di manutenzione e custodia.
Accertati lo stato dei luoghi e le cause del degrado, è necessario individuare quali siano nel caso specifico i rimedi idonei a ripristinare lo stato dei luoghi.
Nella relazione, il Consulente d'ufficio ha evidenziato che, per eliminare le infiltrazioni sarà
necessario rivedere e ripristinare a regola d'arte la braga ed il tratto di tubazione posto tra la riduzione
(o giunto) e la braga, fino all'innesto con la colonna di scarico (allegato n. 24). Visto lo stato di manutenzione della colonna di scarico (incrostazioni e colature di cemento provenienti dall'unità di proprietà ) si dovrà sostituire la tubazione fino al punto di scarico (braga) Parte_4
dell'appartamento di proprietà di parte attrice. I lavori saranno posti a carico del convenuto,
proprietario della terrazza (Biondi/Paterno), anche della sostituzione della tubazione della colonna di scarico.
Il Consulente ha stimato per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e per il successivo ripristino dello stato dei luoghi il costo complessivo dei lavori in euro 2.660,00, oltre IVA se dovuta.
E', pertanto, necessario, anzitutto, procedere all'esecuzione dei lavori indicati a pag. 7 della consulenza del Geom. cui farà seguito un intervento di ripristino dell'immobile degli attori al Per_1
fine di eliminare i danni prodotti dalle infiltrazioni, attraverso il rifacimento del controsoffitto e parti di intonaco deteriorate e della pitturazione.
Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, vanno condannati i convenuti e CP_3
ad effettuare tutti i lavori necessari per l'eliminazione della fonte di pregiudizio, Controparte_6
indicati a pag. 7 della relazione del c.t.u. in atti, nonché, secondo quanto chiesto da parte attrice in seno all'atto introduttivo del presente giudizio, al pagamento in favore dell'attrice della somma necessaria ad pagina 6 di 8 eliminare i danni riportati dall'immobile.
Sotto quest'ultimo aspetto, alla luce della c.t.u. in atti, che questo Giudicante ritiene di condividere, la somma congrua per l'eliminazione dei danni riscontrati è di euro 2.660,00 oltre Iva se dovuta.
Null'altro deve essere disposto in questo giudizio di cognizione.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo (tenendo conto del valore effettivo e dichiarato della causa) e del parametro medio, e di c.t.u., seguono la soccombenza di parte convenuta nei confronti degli attori e del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 3464/2022:
1) condanna e ad eseguire i lavori finalizzati alla eliminazione CP_3 Controparte_6
delle cause delle infiltrazioni nell'appartamento di e , Parte_1 Parte_2
come accertati dal CTU Ing. ed indicati nella relazione del 10.04.2024 Persona_1
pag. 7;
2) condanna e a pagare in favore di e CP_3 Controparte_6 Parte_1 Pt_2
la somma di € 2.660,00, oltre IVA se dovuta, per l'eliminazione dei danni subiti
[...]
dall'appartamento;
3) condanna e alla rifusione, in favore di e CP_3 Controparte_6 Parte_1
, delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in € Parte_2
2.552,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA
come per legge.
4) condanna e alla rifusione, in favore del CP_3 Controparte_6 [...]
delle spese del presente giudizio, che liquida Controparte_5
pagina 7 di 8 complessivamente in € 2.552,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
5) Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti e CP_3 CP_6
[...]
Così deciso in Catania, il 2 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
Si dà atto che la motivazione del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del g.o.p. Dott.ssa Antonella Pecoraro.
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8