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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/12/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Rimini, nella persona del dr. FA Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2490 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 posta in decisione all'udienza del 16.12.2025, promossa
DA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Simona Parte_1 C.F._1
Cialotti presso il cui studio sito a Morciano di Romagna (RN), in via Bucci 32/d int.
8, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione,
ammessa al patrocinio a spese dello Stato
- attrice -
pagina 1 di 12 CONTRO
(C.F. rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1 CodiceFiscale_2
MA RI presso il cui studio sito a Rimini, via Alessandro Serpieri n. 20
e pec ha eletto domicilio in virtù di Email_1
delega posta in calce alla comparsa di risposta
(cod. fisc. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 CodiceFiscale_3
CA PP presso il cui studio sito a Rimini, viale Regina Margherita n. 86, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- convenuti -
In punto a: simulazione - revocatoria.
Conclusioni
Per EU OA:
“Voglia l'On. le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
difesa, così provvedere: In Via preliminare, Rimettere la causa in istruttoria, Con
richiesta di ammissione e di assunzione di tutte le richieste istruttorie come
indicate nella memoria integrativa ex art. 171 – ter n. 2 c.p.c. del 30.01.2024. In
Via principale, Accertata e dichiarata la simulazione del contratto di
pagina 2 di 12 compravendita dell'immobile, come sopra meglio specificato, stipulato dal Sig.
a favore del Sig. in data 08.10.2021 e risultante CP_1 Parte_2
giusto atto per Notaio Dott. Rep. n. 34.271 Raccolta n. 19.571, Persona_1
dichiararne, per l'effetto, la relativa nullità. In Via subordinata, Accertare e
dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., la inefficacia nei confronti
della Sig.ra del richiamato atto di compravendita dell'immobile, Parte_1
come sopra meglio specificato, stipulato dal Sig. a favore del Sig. CP_1
in data 08.10.2021 e risultante giusto atto per Notaio Dott. Parte_2 [...]
Rep. n. 34.271 Raccolta n. 19.571, in quanto pregiudizievole alle sue Per_1
ragioni di credito. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda,
istanza, eccezione e deduzione: 1. – respingere tutte le domande avversarie
formulate nel presente giudizio in quanto inammissibili e/o comunque infondate in
fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
2. – con vittoria di spese e
competenze professionali, oltre rimborso spese forfettarie
(15%), IVA e CPA”.
pagina 3 di 12 Per : Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: a) in via istruttoria, anche a
parziale revoca delle ordinanze già emesse, ammettere la prova testimoniale
richiesta dalla difesa del sig. con la propria memoria ex art. 171ter Parte_2
n. 2 cpc. b) nel merito, rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla
Sig.ra nell'ambito del presente giudizio in quanto inammissibili e/o Parte_1
improcedibili e/o totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque
integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del
presente atto;
c) in ogni caso, condannare parte attrice al rimborso delle spese,
anche forfetarie, e del compenso professionale di avvocato, da liquidarsi secondo
i parametri previsti dal D.M. Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014.”
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato in data 1.9.2023 conveniva Parte_1
in giudizio il coniuge ed il fratello di lui, , domandando CP_1 Parte_2
che fosse dichiarata la simulazione del contratto di compravendita con cui
[...]
, in data 8.10.2021, aveva alienato al fratello la propria quota di proprietà, CP_1
pari ad un mezzo, dell'immobile sito a Gemmano, via Paolo SE, destinato pagina 4 di 12 a casa familiare della stessa attrice e dei figli;
in subordine, che l'atto di vendita fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.
In citazione si esponeva che il contratto era stato stipulato al solo fine di impedire l'assegnazione dell'abitazione familiare all'attrice nell'instaurando giudizio di separazione personale;
che plurimi elementi comprovavano la simulazione assoluta;
che l'atto era inoltre pregiudizievole per le ragioni creditorie dell'attrice.
Si costituiva , il quale contestava le domande, eccependo CP_1
che la vendita, effettiva e non simulata, era avvenuta, nel contesto di sopravvenute difficoltà economiche, per liberare lo stesso convenuto da una pendenza debitoria mediante accollo, da parte del fratello, del mutuo sull'immobile; che i ratei erano pagati con somme provenienti da conto corrente cointestato ai due fratelli, nel quale avveniva l'accredito della retribuzione di Pt_2
. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande con il favore delle
[...]
spese.
Si costituiva, con separato atto di risposta, , il quale Parte_2
contestava le domande, eccependo che la citazione era nulla per mancata pagina 5 di 12 indicazione dell'oggetto della domanda, del diritto e del pregiudizio;
che l'attrice era priva di legittimazione rispetto alle azioni intraprese, non essendo titolare di alcun diritto sull'immobile; che lo stesso convenuto aveva intrapreso iniziative legali contro il fratello onde conseguire il rilascio del bene;
che la vendita,
perfezionata in epoca “non sospetta”, era stata effettiva, con prezzo coerente alla quota di mutuo rimasta impagata;
che per consentire al venditore di verificare l'effettivo versamento delle rate, il pagamento del mutuo era stato disposto, per intesa tra le parti, mediante addebiti su conto corrente cointestato. Concludeva,
pertanto, per il rigetto delle domande con il favore delle spese.
Respinte le istanze istruttorie, la causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del
16.12.2025.
2 – L'atto di citazione contiene l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con riferimento al contratto di compravendita, alla sua simulazione ed all'effetto pregiudizievole sulla consistenza patrimoniale del dante causa, come pure sul “diritto al godimento della casa familiare” (art. 155 quater c.c., ora art. 337 sexies c.c.), quale diritto pagina 6 di 12 personale ed atipico, che viene riconosciuto al coniuge assegnatario con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio.
L'eccezione processuale di nullità della citazione è, dunque, infondata.
3 – Nel merito, la domanda di simulazione è fondata.
3.1. – Riguardo all'eccepito difetto di legittimazione attiva sollevata dalla difesa di , per non essere, in thesi, la né proprietaria né Parte_2 Pt_1
titolare di alcun diritto sull'immobile, si rileva che i terzi sono legittimati a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti
(art. 1415, comma 2, c.c.): il relativo potere di azione o di eccezione spetta,
dunque, a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto (cfr. Cass. 2022 n. 19149).
L'atto dispositivo della proprietà dell'abitazione coniugale da parte del coniuge in favore di un terzo è idoneo a pregiudicare il diritto al godimento della casa familiare del coniuge assegnatario che, ove non sia già titolare di diritti reali o personali nei confronti del terzo, continua a godere dell'immobile "utendo jure"
pagina 7 di 12 del titolare (o del titolare conduttore), in quanto componente di quel "nucleo familiare" che è l'effettivo beneficiario dell'uso dell'immobile.
L'eccezione di difetto di legittimazione è, dunque, infondata.
3.2 - La prova della simulazione si atteggia in modo differente a seconda che si tratti di rapporti verso i terzi o di rapporti interni fra le parti.
Invero, se la domanda di simulazione e proposta – come nella specie - da creditori o da terzi che, estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi la prova scritta, la prova per testi e presunzioni della simulazione non subisce alcun limite (art. 1417 c.c.).
Nella specie, plurimi elementi, valutati analiticamente e nella loro globalità,
concorrono a dimostrare la simulazione della vendita.
In primo luogo, la cronologia dei fatti ed il rapporto di stretta parentela tra le parti negoziali, rendono evidente il nesso tra l'atto dispositivo, perfezionato l'8.10.2021 (v. doc. 8 attrice) ed il giudizio di separazione introdotto, meno di un anno dopo, dalla nel luglio 2022 (v. doc. 19 ), ma Pt_1 Parte_2
preannunciato già a marzo del 2022 (v. doc. 12 attrice).
pagina 8 di 12 La pratica utilità dell'indicata operazione negoziale, con cui CP_1
ebbe a cedere al fratello, già comproprietario, la propria quota di un mezzo sull'abitazione familiare, non altrimenti può, infatti, percepirsi se non in funzione chiaramente elusiva del rischio che la già manifestatasi crisi coniugale (in essere
quam minus all'epoca del trasferimento della famiglia nell'appartamento di via
SE avvenuto nel 2019: v. comparsa di risposta pg. 4), e la Parte_2
prevedibile assegnazione della casa familiare al coniuge in sede di giudizio di separazione, ne facessero perdere disponibilità e godimento all'originario comproprietario.
L'atto dispositivo, invero, non attribuì la materiale disponibilità del bene in capo all'acquirente, giacché il venditore, che già occupava l'immobile con la famiglia sin dal 2019 (pacifico), ne mantenne la materiale disponibilità anche dopo la vendita (v. comparsa di risposta pg. 11), e successivamente Parte_2
in virtù di contratto di comodato intercorso tra le parti con scrittura del 2.3.2022 (v.
doc. 14 attrice): in pratica, a seguito dell'atto di acquisto della quota, il venditore mantenne la detenzione del bene.
pagina 9 di 12 Al contempo, la vendita non assicurò al cedente alcun concreto vantaggio sul piano economico, visto che il pagamento del prezzo non avvenne mediante trasferimento di danaro, ma mediante accollo (non liberatorio) del mutuo gravante sulla casa con addebito dei ratei su conto cointestato ai due fratelli (v. comparsa di risposta pg. 10; comparsa di risposta pg. 14) ed CP_1 Parte_2
alimentato anche con accrediti eseguiti dallo stesso (v. doc. 23 CP_1
attrice): in pratica, a seguito dell'atto di cessione della quota immobiliare, il pagamento del mutuo viene eseguito anche con danaro del venditore.
Conclusivamente, il legame di stretta parentela tra i contraenti, il mancato pagamento del prezzo, la retentio possessionis da parte dell'apparente venditore e la contiguità temporale tra la vendita ed il giudizio di separazione concorrono a ritenere provata la simulazione assoluta dell'atto di vendita.
La domanda principale proposta dalla va, dunque, accolta. Resta Pt_1
assorbita la domanda subordinata di revocatoria.
4 – Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore determinato secondo il prezzo dell'atto di compravendita (cfr. Cass. 1981 n.
3076), seguono la soccombenza.
pagina 10 di 12
P.Q.M.
Il tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro e , così provvede: Parte_1 CP_1 Parte_2
1) accoglie la domanda proposta in via principale da e dichiara, Parte_1
pertanto, la simulazione assoluta del contratto di compravendita concluso con atto in data 8.10.2021 del notaio Rep. n. 34.271 Raccolta n. Persona_1
19.571, con cui , nato a [...] il [...], ha CP_1
trasferito in favore di , nato a [...] il Parte_2
17.9.1968, la quota di un mezzo di comproprietà dell'immobile costituito da appartamento posto ai piani terra e primo, censito al Catasto fabbricati del
Comune di Gemmano, Via Paolo SE snc, p. T-1, foglio 6, particella 363
sub. 2, categoria A/3, classe 2, vani 4,5, superficie catastale totale mq 87, con annessa pertinenziale autorimessa posta al piano terra di circa mq. 29 censita al
Catasto fabbricati del Comune di Gemmano, Via Paolo SE snc. p. T, foglio
6, particella 363 sub 10, categoria C/6, classe 2, mq. 29;
2) dichiara assorbita la restante domanda;
pagina 11 di 12 3) condanna e , in solido, a rifondere a le CP_1 Parte_2 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in €.10.500,00 per compensi, €.30,08 per esborsi,
oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.p.r. n. 115 del 2002;
4) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Rimini (Agenzia delle Entrate
– Ufficio Provinciale di Rimini – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Rimini) l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Rimini il 27.12.2025.
Il giudice dr. FA Melucci
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Rimini, nella persona del dr. FA Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2490 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 posta in decisione all'udienza del 16.12.2025, promossa
DA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Simona Parte_1 C.F._1
Cialotti presso il cui studio sito a Morciano di Romagna (RN), in via Bucci 32/d int.
8, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione,
ammessa al patrocinio a spese dello Stato
- attrice -
pagina 1 di 12 CONTRO
(C.F. rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1 CodiceFiscale_2
MA RI presso il cui studio sito a Rimini, via Alessandro Serpieri n. 20
e pec ha eletto domicilio in virtù di Email_1
delega posta in calce alla comparsa di risposta
(cod. fisc. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 CodiceFiscale_3
CA PP presso il cui studio sito a Rimini, viale Regina Margherita n. 86, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- convenuti -
In punto a: simulazione - revocatoria.
Conclusioni
Per EU OA:
“Voglia l'On. le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
difesa, così provvedere: In Via preliminare, Rimettere la causa in istruttoria, Con
richiesta di ammissione e di assunzione di tutte le richieste istruttorie come
indicate nella memoria integrativa ex art. 171 – ter n. 2 c.p.c. del 30.01.2024. In
Via principale, Accertata e dichiarata la simulazione del contratto di
pagina 2 di 12 compravendita dell'immobile, come sopra meglio specificato, stipulato dal Sig.
a favore del Sig. in data 08.10.2021 e risultante CP_1 Parte_2
giusto atto per Notaio Dott. Rep. n. 34.271 Raccolta n. 19.571, Persona_1
dichiararne, per l'effetto, la relativa nullità. In Via subordinata, Accertare e
dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., la inefficacia nei confronti
della Sig.ra del richiamato atto di compravendita dell'immobile, Parte_1
come sopra meglio specificato, stipulato dal Sig. a favore del Sig. CP_1
in data 08.10.2021 e risultante giusto atto per Notaio Dott. Parte_2 [...]
Rep. n. 34.271 Raccolta n. 19.571, in quanto pregiudizievole alle sue Per_1
ragioni di credito. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda,
istanza, eccezione e deduzione: 1. – respingere tutte le domande avversarie
formulate nel presente giudizio in quanto inammissibili e/o comunque infondate in
fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
2. – con vittoria di spese e
competenze professionali, oltre rimborso spese forfettarie
(15%), IVA e CPA”.
pagina 3 di 12 Per : Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: a) in via istruttoria, anche a
parziale revoca delle ordinanze già emesse, ammettere la prova testimoniale
richiesta dalla difesa del sig. con la propria memoria ex art. 171ter Parte_2
n. 2 cpc. b) nel merito, rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla
Sig.ra nell'ambito del presente giudizio in quanto inammissibili e/o Parte_1
improcedibili e/o totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque
integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del
presente atto;
c) in ogni caso, condannare parte attrice al rimborso delle spese,
anche forfetarie, e del compenso professionale di avvocato, da liquidarsi secondo
i parametri previsti dal D.M. Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014.”
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato in data 1.9.2023 conveniva Parte_1
in giudizio il coniuge ed il fratello di lui, , domandando CP_1 Parte_2
che fosse dichiarata la simulazione del contratto di compravendita con cui
[...]
, in data 8.10.2021, aveva alienato al fratello la propria quota di proprietà, CP_1
pari ad un mezzo, dell'immobile sito a Gemmano, via Paolo SE, destinato pagina 4 di 12 a casa familiare della stessa attrice e dei figli;
in subordine, che l'atto di vendita fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.
In citazione si esponeva che il contratto era stato stipulato al solo fine di impedire l'assegnazione dell'abitazione familiare all'attrice nell'instaurando giudizio di separazione personale;
che plurimi elementi comprovavano la simulazione assoluta;
che l'atto era inoltre pregiudizievole per le ragioni creditorie dell'attrice.
Si costituiva , il quale contestava le domande, eccependo CP_1
che la vendita, effettiva e non simulata, era avvenuta, nel contesto di sopravvenute difficoltà economiche, per liberare lo stesso convenuto da una pendenza debitoria mediante accollo, da parte del fratello, del mutuo sull'immobile; che i ratei erano pagati con somme provenienti da conto corrente cointestato ai due fratelli, nel quale avveniva l'accredito della retribuzione di Pt_2
. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande con il favore delle
[...]
spese.
Si costituiva, con separato atto di risposta, , il quale Parte_2
contestava le domande, eccependo che la citazione era nulla per mancata pagina 5 di 12 indicazione dell'oggetto della domanda, del diritto e del pregiudizio;
che l'attrice era priva di legittimazione rispetto alle azioni intraprese, non essendo titolare di alcun diritto sull'immobile; che lo stesso convenuto aveva intrapreso iniziative legali contro il fratello onde conseguire il rilascio del bene;
che la vendita,
perfezionata in epoca “non sospetta”, era stata effettiva, con prezzo coerente alla quota di mutuo rimasta impagata;
che per consentire al venditore di verificare l'effettivo versamento delle rate, il pagamento del mutuo era stato disposto, per intesa tra le parti, mediante addebiti su conto corrente cointestato. Concludeva,
pertanto, per il rigetto delle domande con il favore delle spese.
Respinte le istanze istruttorie, la causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del
16.12.2025.
2 – L'atto di citazione contiene l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con riferimento al contratto di compravendita, alla sua simulazione ed all'effetto pregiudizievole sulla consistenza patrimoniale del dante causa, come pure sul “diritto al godimento della casa familiare” (art. 155 quater c.c., ora art. 337 sexies c.c.), quale diritto pagina 6 di 12 personale ed atipico, che viene riconosciuto al coniuge assegnatario con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio.
L'eccezione processuale di nullità della citazione è, dunque, infondata.
3 – Nel merito, la domanda di simulazione è fondata.
3.1. – Riguardo all'eccepito difetto di legittimazione attiva sollevata dalla difesa di , per non essere, in thesi, la né proprietaria né Parte_2 Pt_1
titolare di alcun diritto sull'immobile, si rileva che i terzi sono legittimati a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti
(art. 1415, comma 2, c.c.): il relativo potere di azione o di eccezione spetta,
dunque, a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto (cfr. Cass. 2022 n. 19149).
L'atto dispositivo della proprietà dell'abitazione coniugale da parte del coniuge in favore di un terzo è idoneo a pregiudicare il diritto al godimento della casa familiare del coniuge assegnatario che, ove non sia già titolare di diritti reali o personali nei confronti del terzo, continua a godere dell'immobile "utendo jure"
pagina 7 di 12 del titolare (o del titolare conduttore), in quanto componente di quel "nucleo familiare" che è l'effettivo beneficiario dell'uso dell'immobile.
L'eccezione di difetto di legittimazione è, dunque, infondata.
3.2 - La prova della simulazione si atteggia in modo differente a seconda che si tratti di rapporti verso i terzi o di rapporti interni fra le parti.
Invero, se la domanda di simulazione e proposta – come nella specie - da creditori o da terzi che, estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi la prova scritta, la prova per testi e presunzioni della simulazione non subisce alcun limite (art. 1417 c.c.).
Nella specie, plurimi elementi, valutati analiticamente e nella loro globalità,
concorrono a dimostrare la simulazione della vendita.
In primo luogo, la cronologia dei fatti ed il rapporto di stretta parentela tra le parti negoziali, rendono evidente il nesso tra l'atto dispositivo, perfezionato l'8.10.2021 (v. doc. 8 attrice) ed il giudizio di separazione introdotto, meno di un anno dopo, dalla nel luglio 2022 (v. doc. 19 ), ma Pt_1 Parte_2
preannunciato già a marzo del 2022 (v. doc. 12 attrice).
pagina 8 di 12 La pratica utilità dell'indicata operazione negoziale, con cui CP_1
ebbe a cedere al fratello, già comproprietario, la propria quota di un mezzo sull'abitazione familiare, non altrimenti può, infatti, percepirsi se non in funzione chiaramente elusiva del rischio che la già manifestatasi crisi coniugale (in essere
quam minus all'epoca del trasferimento della famiglia nell'appartamento di via
SE avvenuto nel 2019: v. comparsa di risposta pg. 4), e la Parte_2
prevedibile assegnazione della casa familiare al coniuge in sede di giudizio di separazione, ne facessero perdere disponibilità e godimento all'originario comproprietario.
L'atto dispositivo, invero, non attribuì la materiale disponibilità del bene in capo all'acquirente, giacché il venditore, che già occupava l'immobile con la famiglia sin dal 2019 (pacifico), ne mantenne la materiale disponibilità anche dopo la vendita (v. comparsa di risposta pg. 11), e successivamente Parte_2
in virtù di contratto di comodato intercorso tra le parti con scrittura del 2.3.2022 (v.
doc. 14 attrice): in pratica, a seguito dell'atto di acquisto della quota, il venditore mantenne la detenzione del bene.
pagina 9 di 12 Al contempo, la vendita non assicurò al cedente alcun concreto vantaggio sul piano economico, visto che il pagamento del prezzo non avvenne mediante trasferimento di danaro, ma mediante accollo (non liberatorio) del mutuo gravante sulla casa con addebito dei ratei su conto cointestato ai due fratelli (v. comparsa di risposta pg. 10; comparsa di risposta pg. 14) ed CP_1 Parte_2
alimentato anche con accrediti eseguiti dallo stesso (v. doc. 23 CP_1
attrice): in pratica, a seguito dell'atto di cessione della quota immobiliare, il pagamento del mutuo viene eseguito anche con danaro del venditore.
Conclusivamente, il legame di stretta parentela tra i contraenti, il mancato pagamento del prezzo, la retentio possessionis da parte dell'apparente venditore e la contiguità temporale tra la vendita ed il giudizio di separazione concorrono a ritenere provata la simulazione assoluta dell'atto di vendita.
La domanda principale proposta dalla va, dunque, accolta. Resta Pt_1
assorbita la domanda subordinata di revocatoria.
4 – Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore determinato secondo il prezzo dell'atto di compravendita (cfr. Cass. 1981 n.
3076), seguono la soccombenza.
pagina 10 di 12
P.Q.M.
Il tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro e , così provvede: Parte_1 CP_1 Parte_2
1) accoglie la domanda proposta in via principale da e dichiara, Parte_1
pertanto, la simulazione assoluta del contratto di compravendita concluso con atto in data 8.10.2021 del notaio Rep. n. 34.271 Raccolta n. Persona_1
19.571, con cui , nato a [...] il [...], ha CP_1
trasferito in favore di , nato a [...] il Parte_2
17.9.1968, la quota di un mezzo di comproprietà dell'immobile costituito da appartamento posto ai piani terra e primo, censito al Catasto fabbricati del
Comune di Gemmano, Via Paolo SE snc, p. T-1, foglio 6, particella 363
sub. 2, categoria A/3, classe 2, vani 4,5, superficie catastale totale mq 87, con annessa pertinenziale autorimessa posta al piano terra di circa mq. 29 censita al
Catasto fabbricati del Comune di Gemmano, Via Paolo SE snc. p. T, foglio
6, particella 363 sub 10, categoria C/6, classe 2, mq. 29;
2) dichiara assorbita la restante domanda;
pagina 11 di 12 3) condanna e , in solido, a rifondere a le CP_1 Parte_2 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in €.10.500,00 per compensi, €.30,08 per esborsi,
oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.p.r. n. 115 del 2002;
4) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Rimini (Agenzia delle Entrate
– Ufficio Provinciale di Rimini – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Rimini) l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Rimini il 27.12.2025.
Il giudice dr. FA Melucci
pagina 12 di 12