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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 11/12/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 849/2024 R.G
Tribunale Ordinario di Terni
VERBALE DI UDIENZA DEL 11/12/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note di trattazione scritta;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, deposita la seguente sentenza ai sensi degli artt. 127- ter, 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
MA BE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. MA BE ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 849 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Matteo Sinibaldi, C.F C.F._2
PEC ed Eleonora Corsi, C.F. Email_1 C.F._3
PEC entrambi del foro di Terni ed elettivamente Email_2 domiciliato presso lo studio dei suddetti difensori in Terni, viale L. Campofregoso n. 25
PARTE OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(CF ) –
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, in qualità di Legale Rappresentante dell'Amministrazione ex art. 417 bis del c.p.c., dal Direttore pro tempore dott.ssa nata ad [...] il CP_2 pagina 1 di 4 12/12/1964 - CF , domiciliata presso il proprio Ufficio di Servizio in Via C.F._4
Martiri dei Lager,n.77, cap. 06128 Perugia, fax 075/50250387 e pec:
[...]
t, unitamente e/o disgiuntamente al Funzionario della Email_3 [...]
Controparte_3
PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
PREMESSO
- che ha proposto opposizione ex art. 22, L. n. 689/1981 e 6, D.Lgs. Parte_1
n. 150/2011 con contestuale istanza di sospensione ex art. 5, D.Lgs. n. 150/2011 avverso il decreto n. 828018/A del 22/3/2024 avente protocollo n. m_ef.RTS-PG-TR.REGISTRO
UFFICIALE.0010859.22-03-2024 emesso dal
[...] notificato al ricorrente in data Controparte_1
23/4/2024 e con il quale gli è stato ingiunto di pagare la sanzione pecuniaria di euro
3.000,00 oltre alle spese quantificate in euro 20,00 “per aver trasferito denaro contante, sopra il limite stabilito dal legislatore, per un importo complessivo di €9.000,00 senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e ” (doc.1, fasc. Controparte_4 ricorrente).
- che, per i motivi ivi dedotti, qui richiamati e trascritti, il ha chiesto, in via Pt_1 preliminare, di sospendere, anche con decreto pronunciato fuori udienza inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva e l'esecuzione del decreto opposto e, in via principale, di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare il decreto opposto o, in alternativa, dichiararlo nullo, illegittimo, revocarlo o, comunque, invalidarlo;
- che il Controparte_1 ha resistito in giudizio e –
[...] per i motivi dedotti nella propria comparsa – ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali;
- che, con ordinanza del 9/10/2024, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- che, con note autorizzate e depositate in data 7/11/2025, l'Amministrazione resistente ha dato atto di avere annullato il decreto impugnato con atto prot.n. 40314 del 30.10.2025
(cfr. allegato alle predette note) e, quindi, ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese di lite;
pagina 2 di 4 - che, con note autorizzate e depositate in data 21/11/2025, la parte ricorrente si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha chiesto che la controparte venisse condannata alla refusione delle spese di lite per tutte le fasi del giudizio affrontate, nonché delle spese vive del presente procedimento (€98,00 CU + 27,00 valore bollato) e del sub procedimento di sospensiva (€27,00 valore bollato) per €152,00;
- che il giudizio veniva rinviato all'udienza del 9 dicembre 2025 per la discussione, udienza tenutasi ex art. 127-ter c.p.c.;
RILEVATO e RITENUTO
- che il provvedimento impugnato è stato annullato in autotutela con decreto n.
828020/A/BIS dal – RAGIONERIA Controparte_1
TERRITORIALE DELLO STATO DI PERUGIA-TERNI come da documentazione in atti;
- che, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- che, in merito, alla richiesta di condanna al pagamento delle spese processuali avanzata da parte ricorrente deve farsi applicazione della c.d. soccombenza virtuale;
- che, quindi, occorre vagliare la astratta fondatezza dei motivi dedotti dall'opponente onde individuare la parte che, in assenza del sopravvenuto annullamento d'ufficio, sarebbe stata dichiarata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite;
- che, al riguardo, devono essere condivise le motivazioni già espresse da questo Tribunale nelle sentenze nn. 454/2025 e 149/2025 e, quindi, che:
o il provvedimento impugnato non risulta sufficientemente motivato in ordine all'effettiva alterità soggettiva (richiesta dalla norma sanzionatoria applicata) tra il ricorrente e l'associazione non riconosciuta in questione, per conto della quale risultano prelevate, trasferite e ricevute le somme (cfr., per un caso analogo, seppur in materia di società di capitali, Trib. Paola, 15/03/2018, n. 217) e che, quindi, risultano violati i principi fondanti l'immedesimazione organica tra il presidente e l'ente nelle associazioni non riconosciute (cfr. art. 36, co. 2, c.c. e 38 c.c.);
o non sussiste nemmeno l'elemento soggettivo necessario per il riconoscimento della responsabilità amministrativa del ricorrente atteso che lo stesso ha agito nella convinzione di salvaguardare gli interessi dell'associazione e dei relativi creditori, circostanza che è stata riconosciuta anche da parte resistente, la quale ha sottolineato la pagina 3 di 4 Part trasparenza nel dichiarare il modus operandi della gestione finanziaria della e la buona fede dei soggetti che hanno posto in essere tale attività; il denaro contante di Part proprietà dell' , infatti, è stato prelevato da un soggetto che era consigliere e tesoriere della stessa e consegnato ad altro soggetto che era presidente e legale rappresentante della medesima e che, pertanto, hanno operato non a titolo personale, ma nell'esclusivo interesse della società, circostanza che esclude totalmente l'elemento soggettivo richiesto per la sussistenza di una responsabilità amministrativa;
- che, pertanto, le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, attesa la semplicità della controversia, con esclusione della liquidazione relativa alla fase istruttoria in quanto non espletata e la sola liquidazione della fase decisionale per la fase cautelare atteso che le fasi di studio ed introduttiva sono sovrapponibili al merito (scaglione da Euro 1.100,01 a Euro
5.200,00).
PQM
Visti gli artt. 22 e s., Legge 24 novembre 1981, n. 689; 6, d.lgs. 01 settembre 2011
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
1. DICHIARA cessata la materia del contendere;
2. ND la parte opposta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte opponente che liquida in euro 1.045,00 (euro 850,50 per il merito ed euro 194,50 per il cautelare) per compenso, oltre il 15% del compenso a titolo di spese forfettarie, euro
152,00 per spese vive, IVA e CAP se dovute come per legge.
Così deciso in Terni, 9-10 dicembre 2025
Il Giudice
MA BE
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Terni
VERBALE DI UDIENZA DEL 11/12/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note di trattazione scritta;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, deposita la seguente sentenza ai sensi degli artt. 127- ter, 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
MA BE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. MA BE ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 849 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Matteo Sinibaldi, C.F C.F._2
PEC ed Eleonora Corsi, C.F. Email_1 C.F._3
PEC entrambi del foro di Terni ed elettivamente Email_2 domiciliato presso lo studio dei suddetti difensori in Terni, viale L. Campofregoso n. 25
PARTE OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(CF ) –
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, in qualità di Legale Rappresentante dell'Amministrazione ex art. 417 bis del c.p.c., dal Direttore pro tempore dott.ssa nata ad [...] il CP_2 pagina 1 di 4 12/12/1964 - CF , domiciliata presso il proprio Ufficio di Servizio in Via C.F._4
Martiri dei Lager,n.77, cap. 06128 Perugia, fax 075/50250387 e pec:
[...]
t, unitamente e/o disgiuntamente al Funzionario della Email_3 [...]
Controparte_3
PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
PREMESSO
- che ha proposto opposizione ex art. 22, L. n. 689/1981 e 6, D.Lgs. Parte_1
n. 150/2011 con contestuale istanza di sospensione ex art. 5, D.Lgs. n. 150/2011 avverso il decreto n. 828018/A del 22/3/2024 avente protocollo n. m_ef.RTS-PG-TR.REGISTRO
UFFICIALE.0010859.22-03-2024 emesso dal
[...] notificato al ricorrente in data Controparte_1
23/4/2024 e con il quale gli è stato ingiunto di pagare la sanzione pecuniaria di euro
3.000,00 oltre alle spese quantificate in euro 20,00 “per aver trasferito denaro contante, sopra il limite stabilito dal legislatore, per un importo complessivo di €9.000,00 senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e ” (doc.1, fasc. Controparte_4 ricorrente).
- che, per i motivi ivi dedotti, qui richiamati e trascritti, il ha chiesto, in via Pt_1 preliminare, di sospendere, anche con decreto pronunciato fuori udienza inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva e l'esecuzione del decreto opposto e, in via principale, di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare il decreto opposto o, in alternativa, dichiararlo nullo, illegittimo, revocarlo o, comunque, invalidarlo;
- che il Controparte_1 ha resistito in giudizio e –
[...] per i motivi dedotti nella propria comparsa – ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali;
- che, con ordinanza del 9/10/2024, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- che, con note autorizzate e depositate in data 7/11/2025, l'Amministrazione resistente ha dato atto di avere annullato il decreto impugnato con atto prot.n. 40314 del 30.10.2025
(cfr. allegato alle predette note) e, quindi, ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese di lite;
pagina 2 di 4 - che, con note autorizzate e depositate in data 21/11/2025, la parte ricorrente si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha chiesto che la controparte venisse condannata alla refusione delle spese di lite per tutte le fasi del giudizio affrontate, nonché delle spese vive del presente procedimento (€98,00 CU + 27,00 valore bollato) e del sub procedimento di sospensiva (€27,00 valore bollato) per €152,00;
- che il giudizio veniva rinviato all'udienza del 9 dicembre 2025 per la discussione, udienza tenutasi ex art. 127-ter c.p.c.;
RILEVATO e RITENUTO
- che il provvedimento impugnato è stato annullato in autotutela con decreto n.
828020/A/BIS dal – RAGIONERIA Controparte_1
TERRITORIALE DELLO STATO DI PERUGIA-TERNI come da documentazione in atti;
- che, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- che, in merito, alla richiesta di condanna al pagamento delle spese processuali avanzata da parte ricorrente deve farsi applicazione della c.d. soccombenza virtuale;
- che, quindi, occorre vagliare la astratta fondatezza dei motivi dedotti dall'opponente onde individuare la parte che, in assenza del sopravvenuto annullamento d'ufficio, sarebbe stata dichiarata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite;
- che, al riguardo, devono essere condivise le motivazioni già espresse da questo Tribunale nelle sentenze nn. 454/2025 e 149/2025 e, quindi, che:
o il provvedimento impugnato non risulta sufficientemente motivato in ordine all'effettiva alterità soggettiva (richiesta dalla norma sanzionatoria applicata) tra il ricorrente e l'associazione non riconosciuta in questione, per conto della quale risultano prelevate, trasferite e ricevute le somme (cfr., per un caso analogo, seppur in materia di società di capitali, Trib. Paola, 15/03/2018, n. 217) e che, quindi, risultano violati i principi fondanti l'immedesimazione organica tra il presidente e l'ente nelle associazioni non riconosciute (cfr. art. 36, co. 2, c.c. e 38 c.c.);
o non sussiste nemmeno l'elemento soggettivo necessario per il riconoscimento della responsabilità amministrativa del ricorrente atteso che lo stesso ha agito nella convinzione di salvaguardare gli interessi dell'associazione e dei relativi creditori, circostanza che è stata riconosciuta anche da parte resistente, la quale ha sottolineato la pagina 3 di 4 Part trasparenza nel dichiarare il modus operandi della gestione finanziaria della e la buona fede dei soggetti che hanno posto in essere tale attività; il denaro contante di Part proprietà dell' , infatti, è stato prelevato da un soggetto che era consigliere e tesoriere della stessa e consegnato ad altro soggetto che era presidente e legale rappresentante della medesima e che, pertanto, hanno operato non a titolo personale, ma nell'esclusivo interesse della società, circostanza che esclude totalmente l'elemento soggettivo richiesto per la sussistenza di una responsabilità amministrativa;
- che, pertanto, le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, attesa la semplicità della controversia, con esclusione della liquidazione relativa alla fase istruttoria in quanto non espletata e la sola liquidazione della fase decisionale per la fase cautelare atteso che le fasi di studio ed introduttiva sono sovrapponibili al merito (scaglione da Euro 1.100,01 a Euro
5.200,00).
PQM
Visti gli artt. 22 e s., Legge 24 novembre 1981, n. 689; 6, d.lgs. 01 settembre 2011
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
1. DICHIARA cessata la materia del contendere;
2. ND la parte opposta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte opponente che liquida in euro 1.045,00 (euro 850,50 per il merito ed euro 194,50 per il cautelare) per compenso, oltre il 15% del compenso a titolo di spese forfettarie, euro
152,00 per spese vive, IVA e CAP se dovute come per legge.
Così deciso in Terni, 9-10 dicembre 2025
Il Giudice
MA BE
pagina 4 di 4