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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1807/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1807/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BLASIO Parte_1 C.F._1 FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BLASIO FRANCESCO
APPELLANTE contro
(C.F. ), di seguito, per brevità, con il patrocinio dell'avv. GATTI CP_1 P.IVA_1 CP_1 EUGENIA NICOLETTA e dell'avv. VILLASCHI GIANLUIGI ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in PIAZZA SANTA FRANCESCA ROMANA, 3 20129
MILANO presso il difensore avv. GATTI EUGENIA NICOLETTA
APPELLATA
Oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'appellante: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
NEL MERITO
• riformare la sentenza n. 790/2023 emessa dal Giudice di Pace di Busto Arsizio, in data 23.11.2023 (R.G. n. 1984/22), resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 28.11.2023 e non notificata, come di seguito sostituendo:
• “respinge la domanda formulata dalla sig.ra nei confronti di Parte_1
dichiara tenuta e condanna la sig.ra al CP_1 Parte_1 pagamento in favore di delle spese processuali che liquida in CP_1 pagina 1 di 5 complessivi € 300,00, oltre agli accessori di legge ed al rimborso spese generali” CON
• “accoglie la domanda e dichiara, per i motivi di cui in narrativa, in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, responsabile tanto in via contrattuale che extracontrattuale per i danni subiti dagli appellanti, ai sensi della normativa sopra indicata e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento, in favore dell'appellante della somma di € 400,00=, a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. (CE) 261/04”.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio (oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge).
per l'appellata:
Per tutto quanto esposto ed eccepito nei propri atti e, da ultimo, in comparsa di costituzione nel presente giudizio, contestata ogni avversa difesa e con riserva di replica, così precisa le proprie CP_1
CONCLUSIONI Voglia il Tribunale adìto, ogni contraria richiesta disattesa e senza alcuna inversione dell'onere probatorio, letti gli atti ed i documenti di causa, esaminate ed accolte le difese ed eccezioni sollevate dall'appellata: In via principale: rigettare l'appello, improcedibile ed inammissibile, confermando la sentenza n. 790/2023 del Giudice di Pace di Busto Arsizio già passata in giudicato, alla luce della mancata impugnazione avversaria di un capo della stessa con relativa parziale acquiescenza ex art. 329 comma 2 c.p.c.; comunque rigettare l'appello alla luce della documentata circostanza eccezionale esimente dello sciopero dei controllori di volo francesi;
In via istruttoria e subordinata: ammettere, se del caso, le istanze istruttorie come già richieste nella memoria ex art. 320 c.p.c. depositata avanti al Giudice di Pace di Varese, a teste: Tes_1 domiciliato presso in Somma Lombardo (VA), Via della Chiesa n. 68. CP_1
Con ogni più ampia riserva e con vittoria di spese di lite, come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato signora introduceva un giudizio avanti al Pt_1
Giudice di Pace di Varese, RG 1919/2019, con domanda per complessivi € 1.000,00, di cui € 400,00 a titolo di compensazione pecuniaria ed € 600,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre spese legali.
In seguito alla dichiarazione d'incompetenza territoriale del Giudice di Pace la IG.ra Pt_1 riassumeva la causa avanti al GdP di Busto Arsizio svolgendo le domande sopra esposte, che venivano rigettate da quest'ultimo con sentenza n. 790/2023.
Avverso tale pronuncia la IG.ra ha interposto interpello mediante atto di citazione avanti Pt_1 al Tribunale in epigrafe assumendo “l'erronea sentenza emessa dal Giudice di Pace di Busto Arsizio, con la quale la stessa rigettava la domanda di parte attrice ritenendo sussistente la circostanza eccezionale dello sciopero asseritamente avvenuto tra il 09 e l'11.06.2018 … detta contestata statuizione, che ivi si impugna, si fonda infatti su una erronea interpretazione dell'art. 5 co III del Regolamento (CE) n. 261/04”.
Formatosi il contraddittorio si costituiva contestando le asserzioni avversarie eccependo in via CP_1 preliminare l'inammissibilità dell'appello per acquiescenza di altro capo della sentenza di rigetto, di natura autonoma e distinta (“ex art. 3 par. 3 Reg. CE 261/04 per acquisto del titolo di viaggio ad una tariffa agevolata e non accessibile al pubblico, in qualità di agente di viaggio”).
pagina 2 di 5 Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti illustrate nelle conclusionali.
Giudicato interno
Nel giudizio di prime cure opponendosi all'accogliento della richiesta avversaria, aveva CP_1 invocato l'art. 5, paragrafo 3 del Reg. 261/2004, il quale esonera il vettore dalla compensazione pecuniaria in caso di cancellazione o di ritardo all'arrivo, “se può dimostrare che la cancellazione (o il ritardo) è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”, ma aveva invocato altresì l'art. 3, co. 3, Reg cit., il quale prevede che “il regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico” sostenendo che “appare evidente che in tale situazione lo stesso non possa trovare applicazione, con la conseguenza che la domanda andrà respinta poiché non risulta dovuta alcuna compensazione pecuniaria o assistenza, che è stata regolarmente prestata“.
La sentenza impugnata ha rigettato le domande svolte dalla IG.ra sotto entrambi i profili, Pt_1 statuendo, quanto a quest'ultimo, che “in base alla documentazione prodotta dalla convenuta, si ritiene applicabile al caso di specie l'art. 3 del Reg. CE 261/04 che esclude l'applicazione del Regolamento qualora il passeggero viaggi gratuitamente od a un prezzo non accessibile al pubblico come è stato nella presente fattispecie avendo l'attrice ottenuto una tariffa riservata agli agenti di viaggio“.
Dunque l'appellante, ai fini del riconoscimento del proprio diritto, avrebbe dovuto contestare la sentenza in relazione ad entrambi i motivi che hanno portato al rigetto della domanda posto che l'eventuale riforma della pronuncia in relazione ad uno di essi non avrebbe caducato la statuizione in relazione all'altro.
Orbene, nell'atto di appello la IG.ra , pur chiedendo la riforma integrale della sentenza di Pt_1 primo grado, ha censurato quest'ultima unicamente sotto il profilo dell'esonero da responsabilità della ai sensi dell'art 5, paragrafo 3 del Reg. 261/2004, ma non ha mosso alcuna censura con CP_1 riferimento all'esclusione del diritto alla compensazione in ragione dell'art. 3 del Reg. CE 261/04, ragione per cui l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per “mancata impugnazione avversaria di un capo della stessa con relativa parziale acquiescenza ex art. 329 comma 2 c.p.c.”.
L'appellante ha replicato a tale eccezione sostenendo quanto segue “è stata richiesta la riforma integrale della sentenza con condanna del vettore al pagamento della compensazione pecuniaria. Ove le conclusioni avessero riportato la richiesta di riforma solo relativamente allo sciopero l'eccezione avversaria sarebbe potuta essere fondata. Nel caso di specie è stata richiesta la riforma integrale della sentenza con condanna del vettore al pagamento della compensazione pecuniaria. Appare pertanto chiaro che la seconda eccezione accolta dal Giudice di prime cure e sulla base della quale erano già state svolte ampie difese nel giudizio di primo grado non possa configurare una acquiescenza parziale“.
Tale assunto non è condivisibile per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 342, cpv, cpc l'appello, ai fini dell'ammissibilità, deve “individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Tale disposizione non indica solo un onere per l'appellante, ma determina altresì l'oggetto del giudizio in appello, dovendosi escludere che questo possa investire i capi della pronuncia non impugnati (quindi pagina 3 di 5 oggetto di acquiescenza) con la ss. precisazione: “la formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicché
l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto“ (Cass. sez. L. sent. n 18713 del 23/9/2016; conf Cass. Sez II, Ord. n. 12649 del 25/6/2020).
Nel caso in esame il capo inerente al rigetto della domanda attorea relativamente alla gratuità/scontistica del biglietto aereo è per tutta evidenza autonomo rispetto a quello inerente all'esclusione della responsabilità della per l'eccezionalità dell'evento che ha determinato il CP_1 ritardo del volo (tanto è vero che il disconoscimento di una delle due ragioni addotte dalla non CP_1 avrebbe per ciò stesso assorbito l'altra, rendendo necessaria la pronuncia anche su questa).
Dunque l'impugnazione afferente all'applicazione dell'art 5, paragrafo 3 del Reg. 261/2004 non comprende, neanche indirettamente, quella inerte la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art 3 del Reg. CE 261/04 né può ritenersi che l'appellante, avendo chiesto la riforma della sentenza ed avendo già replicato su questa eccezione nel giudizio di primo grado, abbia per ciò stesso inteso ribadire tali argomentazioni.
Infatti è onere dell'appellante, come si è detto, specificare i capi della sentenza impugnati e le ragioni dell'appello.
Una diversa valutazione contrasterebbe con il dato normativo rendendo indefinito l'oggetto dell'impugnazione in quanto basterebbe che l'atto d'appello contenta la richiesta di riforma in toto della sentenza per trascinare de plano nel giudizio tutte le argomentazioni e contestazioni pregresse svolte dall'appellante (ovvero quanto l'art. 342, cpv, cpc esclude recisamente).
Dunque l'eccezione di inammissibilità dell'appello merita accoglimento.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico dell'appellante.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellata anche le spese del presente giudizio liquidate in euro 400,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge;
3) Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione del raddoppio del CU ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 30 maggio 2002, n. 115
Manda alla cancelleria per quanto di competenza pagina 4 di 5 Busto Arsizio, 13 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1807/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BLASIO Parte_1 C.F._1 FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BLASIO FRANCESCO
APPELLANTE contro
(C.F. ), di seguito, per brevità, con il patrocinio dell'avv. GATTI CP_1 P.IVA_1 CP_1 EUGENIA NICOLETTA e dell'avv. VILLASCHI GIANLUIGI ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in PIAZZA SANTA FRANCESCA ROMANA, 3 20129
MILANO presso il difensore avv. GATTI EUGENIA NICOLETTA
APPELLATA
Oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'appellante: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
NEL MERITO
• riformare la sentenza n. 790/2023 emessa dal Giudice di Pace di Busto Arsizio, in data 23.11.2023 (R.G. n. 1984/22), resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 28.11.2023 e non notificata, come di seguito sostituendo:
• “respinge la domanda formulata dalla sig.ra nei confronti di Parte_1
dichiara tenuta e condanna la sig.ra al CP_1 Parte_1 pagamento in favore di delle spese processuali che liquida in CP_1 pagina 1 di 5 complessivi € 300,00, oltre agli accessori di legge ed al rimborso spese generali” CON
• “accoglie la domanda e dichiara, per i motivi di cui in narrativa, in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, responsabile tanto in via contrattuale che extracontrattuale per i danni subiti dagli appellanti, ai sensi della normativa sopra indicata e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento, in favore dell'appellante della somma di € 400,00=, a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. (CE) 261/04”.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio (oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge).
per l'appellata:
Per tutto quanto esposto ed eccepito nei propri atti e, da ultimo, in comparsa di costituzione nel presente giudizio, contestata ogni avversa difesa e con riserva di replica, così precisa le proprie CP_1
CONCLUSIONI Voglia il Tribunale adìto, ogni contraria richiesta disattesa e senza alcuna inversione dell'onere probatorio, letti gli atti ed i documenti di causa, esaminate ed accolte le difese ed eccezioni sollevate dall'appellata: In via principale: rigettare l'appello, improcedibile ed inammissibile, confermando la sentenza n. 790/2023 del Giudice di Pace di Busto Arsizio già passata in giudicato, alla luce della mancata impugnazione avversaria di un capo della stessa con relativa parziale acquiescenza ex art. 329 comma 2 c.p.c.; comunque rigettare l'appello alla luce della documentata circostanza eccezionale esimente dello sciopero dei controllori di volo francesi;
In via istruttoria e subordinata: ammettere, se del caso, le istanze istruttorie come già richieste nella memoria ex art. 320 c.p.c. depositata avanti al Giudice di Pace di Varese, a teste: Tes_1 domiciliato presso in Somma Lombardo (VA), Via della Chiesa n. 68. CP_1
Con ogni più ampia riserva e con vittoria di spese di lite, come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato signora introduceva un giudizio avanti al Pt_1
Giudice di Pace di Varese, RG 1919/2019, con domanda per complessivi € 1.000,00, di cui € 400,00 a titolo di compensazione pecuniaria ed € 600,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre spese legali.
In seguito alla dichiarazione d'incompetenza territoriale del Giudice di Pace la IG.ra Pt_1 riassumeva la causa avanti al GdP di Busto Arsizio svolgendo le domande sopra esposte, che venivano rigettate da quest'ultimo con sentenza n. 790/2023.
Avverso tale pronuncia la IG.ra ha interposto interpello mediante atto di citazione avanti Pt_1 al Tribunale in epigrafe assumendo “l'erronea sentenza emessa dal Giudice di Pace di Busto Arsizio, con la quale la stessa rigettava la domanda di parte attrice ritenendo sussistente la circostanza eccezionale dello sciopero asseritamente avvenuto tra il 09 e l'11.06.2018 … detta contestata statuizione, che ivi si impugna, si fonda infatti su una erronea interpretazione dell'art. 5 co III del Regolamento (CE) n. 261/04”.
Formatosi il contraddittorio si costituiva contestando le asserzioni avversarie eccependo in via CP_1 preliminare l'inammissibilità dell'appello per acquiescenza di altro capo della sentenza di rigetto, di natura autonoma e distinta (“ex art. 3 par. 3 Reg. CE 261/04 per acquisto del titolo di viaggio ad una tariffa agevolata e non accessibile al pubblico, in qualità di agente di viaggio”).
pagina 2 di 5 Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti illustrate nelle conclusionali.
Giudicato interno
Nel giudizio di prime cure opponendosi all'accogliento della richiesta avversaria, aveva CP_1 invocato l'art. 5, paragrafo 3 del Reg. 261/2004, il quale esonera il vettore dalla compensazione pecuniaria in caso di cancellazione o di ritardo all'arrivo, “se può dimostrare che la cancellazione (o il ritardo) è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”, ma aveva invocato altresì l'art. 3, co. 3, Reg cit., il quale prevede che “il regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico” sostenendo che “appare evidente che in tale situazione lo stesso non possa trovare applicazione, con la conseguenza che la domanda andrà respinta poiché non risulta dovuta alcuna compensazione pecuniaria o assistenza, che è stata regolarmente prestata“.
La sentenza impugnata ha rigettato le domande svolte dalla IG.ra sotto entrambi i profili, Pt_1 statuendo, quanto a quest'ultimo, che “in base alla documentazione prodotta dalla convenuta, si ritiene applicabile al caso di specie l'art. 3 del Reg. CE 261/04 che esclude l'applicazione del Regolamento qualora il passeggero viaggi gratuitamente od a un prezzo non accessibile al pubblico come è stato nella presente fattispecie avendo l'attrice ottenuto una tariffa riservata agli agenti di viaggio“.
Dunque l'appellante, ai fini del riconoscimento del proprio diritto, avrebbe dovuto contestare la sentenza in relazione ad entrambi i motivi che hanno portato al rigetto della domanda posto che l'eventuale riforma della pronuncia in relazione ad uno di essi non avrebbe caducato la statuizione in relazione all'altro.
Orbene, nell'atto di appello la IG.ra , pur chiedendo la riforma integrale della sentenza di Pt_1 primo grado, ha censurato quest'ultima unicamente sotto il profilo dell'esonero da responsabilità della ai sensi dell'art 5, paragrafo 3 del Reg. 261/2004, ma non ha mosso alcuna censura con CP_1 riferimento all'esclusione del diritto alla compensazione in ragione dell'art. 3 del Reg. CE 261/04, ragione per cui l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per “mancata impugnazione avversaria di un capo della stessa con relativa parziale acquiescenza ex art. 329 comma 2 c.p.c.”.
L'appellante ha replicato a tale eccezione sostenendo quanto segue “è stata richiesta la riforma integrale della sentenza con condanna del vettore al pagamento della compensazione pecuniaria. Ove le conclusioni avessero riportato la richiesta di riforma solo relativamente allo sciopero l'eccezione avversaria sarebbe potuta essere fondata. Nel caso di specie è stata richiesta la riforma integrale della sentenza con condanna del vettore al pagamento della compensazione pecuniaria. Appare pertanto chiaro che la seconda eccezione accolta dal Giudice di prime cure e sulla base della quale erano già state svolte ampie difese nel giudizio di primo grado non possa configurare una acquiescenza parziale“.
Tale assunto non è condivisibile per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 342, cpv, cpc l'appello, ai fini dell'ammissibilità, deve “individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Tale disposizione non indica solo un onere per l'appellante, ma determina altresì l'oggetto del giudizio in appello, dovendosi escludere che questo possa investire i capi della pronuncia non impugnati (quindi pagina 3 di 5 oggetto di acquiescenza) con la ss. precisazione: “la formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicché
l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto“ (Cass. sez. L. sent. n 18713 del 23/9/2016; conf Cass. Sez II, Ord. n. 12649 del 25/6/2020).
Nel caso in esame il capo inerente al rigetto della domanda attorea relativamente alla gratuità/scontistica del biglietto aereo è per tutta evidenza autonomo rispetto a quello inerente all'esclusione della responsabilità della per l'eccezionalità dell'evento che ha determinato il CP_1 ritardo del volo (tanto è vero che il disconoscimento di una delle due ragioni addotte dalla non CP_1 avrebbe per ciò stesso assorbito l'altra, rendendo necessaria la pronuncia anche su questa).
Dunque l'impugnazione afferente all'applicazione dell'art 5, paragrafo 3 del Reg. 261/2004 non comprende, neanche indirettamente, quella inerte la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art 3 del Reg. CE 261/04 né può ritenersi che l'appellante, avendo chiesto la riforma della sentenza ed avendo già replicato su questa eccezione nel giudizio di primo grado, abbia per ciò stesso inteso ribadire tali argomentazioni.
Infatti è onere dell'appellante, come si è detto, specificare i capi della sentenza impugnati e le ragioni dell'appello.
Una diversa valutazione contrasterebbe con il dato normativo rendendo indefinito l'oggetto dell'impugnazione in quanto basterebbe che l'atto d'appello contenta la richiesta di riforma in toto della sentenza per trascinare de plano nel giudizio tutte le argomentazioni e contestazioni pregresse svolte dall'appellante (ovvero quanto l'art. 342, cpv, cpc esclude recisamente).
Dunque l'eccezione di inammissibilità dell'appello merita accoglimento.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico dell'appellante.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellata anche le spese del presente giudizio liquidate in euro 400,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge;
3) Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione del raddoppio del CU ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 30 maggio 2002, n. 115
Manda alla cancelleria per quanto di competenza pagina 4 di 5 Busto Arsizio, 13 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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