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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 14/11/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale in materia di indebito pensionistico, iscritta numero 98 del Ruolo Generale delle cause dell'anno2021
T R A
rappr. e dif. dall'avv Francesca Castellano Parte_1
Appellante
E
rappr. e dif. dgli avv.ti TO Andriulli, Controparte_1
SC ER e TO CC
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 29/03/2021, , ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 3051 del 29.12.2020 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha rigettato la domanda dallo stesso proposta volta all'accertamento negativo della ripetibilità della somma di €. 4.585,83, pretesa dall'Istituto per il periodo 1.7.2011 – 31.1.2018, giusta comunicazione di riliquidazione del 16.1.2018, pretesa a titolo di eccedenza indebitamente percepita sulla pensione cat VO n. 10087897 in godimento dall'1.7.2011, compensando tra le parti le spese del giudizio.
Il , in particolare, ha dedotto l'erroneità della sentenza in relazione al termine di decadenza di cui Parte_1 all'art. 13, comma 2, L. 412/1991, chiedendone la riforma.
CP_
1.1. L' ha contestato l'appello chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza di primo grado.
1.2. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 12.11.2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo pubblicamente letto.
2. Nel merito, l'appello è infondato, potendosi richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att cpc, quanto espresso in precedenti decisioni intervenute in questo Ufficio in fattispecie analoghe a quella in esame (v. sentenza n. 366/2024, est. dott.ssa Rossella Di Todaro).
CP_
2.1. La somma della quale l' pretende il recupero deriva dalla rettifica della misura delle retribuzioni pensionabili spettanti all'appellante per gli anni 2011-2018 in relazione all'accertamento ispettivo, effettuato presso il datore di lavoro Cooperativa Neptunia, concluso il 2.5.2012, come da verbale prodotto CP_ dall' (e, quindi, successivamente al pensionamento dell'interessato avvenuto nel luglio 2011) da cui sono emerse irregolarità contributive, dovute alla non coincidenza fra gli imponibili indicati nelle buste paga degli operai e quelli denunciati sui modelli DM10 in relazione agli anni lavorativi 2004,2005 e 2006.
Il giudice di prime cure ha giustificato il rigetto proprio sulla base del dato testuale dell'art. 13 co. 1 legge 412/1991, che prevede l'irripetibilità delle somme corrisposte in base a definitivo provvedimento, viziato da errore imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato; nel caso in esame, ha ritenuto che difettasse l'errore dell'ente erogatore, poiché la rettifica della misura delle retribuzioni pensionabili di cui agli anni
2004/2005/2006 era stata operata con comunicazione del datore di lavoro (cooperativa Neptunia) a seguito di accertamento ispettivo avviato nel 2012; l'erronea determinazione iniziale degli importi della pensione era derivata, quindi, da inesatta comunicazione della misura delle retribuzioni, nei suddetti anni, da parte del datore di lavoro;
era inapplicabile, poi, l'art. 13 co. 2 legge 412/1991, che riguardava i successivi eventuali mutamenti delle condizioni reddituali del pensionato, incidenti sull'an
e sul quantum del trattamento.
Come già affermato in altre pronunce (sentenza n. 139/2022, 366/24 rel. Di Todaro in fattispecie analoghe) da questa stessa Corte “non sussiste errore imputabile all'ente erogatore ai fini dell'art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991 nell'ipotesi in cui la liquidazione della pensione sia avvenuta sulla base dei dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, in quanto non esiste un onere dell'ente previdenziale di sottoporre a verifica tali dati prima di procedere all'erogazione della prestazione”
(Cass. Civ. 17417/2016).
CP_ Quanto alla portata della norma (art. 13 co. 2 medesima legge: “L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”) invocata dall'appellante per censurare la tempestività della richiesta di ripetizione, il richiamo è inconferente, poiché tale disposizione attiene alle verifiche dei mutamenti annuali che possono prodursi nella sfera reddituale dei pensionati, con incidenza sul diritto e sulla misura del trattamento pensionistico in corso. Nella fattispecie in esame si rileva innanzitutto che la pensione di vecchiaia percepita non è emolumento soggetto a variazioni in base al reddito annuale del pensionato, riferendosi la norma alle prestazioni collegate al reddito, come alcune prestazioni di invalidità, CP_ l'assegno sociale ed altre. Dunque, non sussiste un obbligo dell' di verificare i redditi annuali del pensionato di vecchiaia. Nel caso di specie, poi, a rigore, non si è trattato di un mutamento sopravvenuto nella posizione reddituale del ricorrente, bensì di omessa (incolpevole) ponderazione di dati reddituali pregressi, inesattamente comunicati dal datore di lavoro.
Dunque, non si è verificato un mutamento sopravvenuto del reddito che l'avrebbe potuto accertare, ma dati retributivi di anni trascorsi comunicati in modo parziale e inesatto dal datore di lavoro.
Pertanto questa Corte, pur consapevole di qualche suo precedente di segno contrario, melius re perpensa, ritiene che la fattispecie in esame non rientri nel caso disciplinato dall'art 13, comma 2 citato, che in quanto norma speciale, non è estensibile per analogia al nostro caso, che resta assoggettato al termine di prescrizione ordinario(decennale in materia di indebito), non potendosi peraltro annettere rilevanza all'affidamento realizzato dal percettore del trattamento pensionistico, atteso che non esiste disposto normativo a conforto in materia previdenziale.
Pertanto, il gravame è destituito di fondamento. Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - Sezione Lavoro così decide:
1) Rigetta l'appello; 2) Nulla per le spese.
Taranto, lì 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale in materia di indebito pensionistico, iscritta numero 98 del Ruolo Generale delle cause dell'anno2021
T R A
rappr. e dif. dall'avv Francesca Castellano Parte_1
Appellante
E
rappr. e dif. dgli avv.ti TO Andriulli, Controparte_1
SC ER e TO CC
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 29/03/2021, , ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 3051 del 29.12.2020 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha rigettato la domanda dallo stesso proposta volta all'accertamento negativo della ripetibilità della somma di €. 4.585,83, pretesa dall'Istituto per il periodo 1.7.2011 – 31.1.2018, giusta comunicazione di riliquidazione del 16.1.2018, pretesa a titolo di eccedenza indebitamente percepita sulla pensione cat VO n. 10087897 in godimento dall'1.7.2011, compensando tra le parti le spese del giudizio.
Il , in particolare, ha dedotto l'erroneità della sentenza in relazione al termine di decadenza di cui Parte_1 all'art. 13, comma 2, L. 412/1991, chiedendone la riforma.
CP_
1.1. L' ha contestato l'appello chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza di primo grado.
1.2. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 12.11.2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo pubblicamente letto.
2. Nel merito, l'appello è infondato, potendosi richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att cpc, quanto espresso in precedenti decisioni intervenute in questo Ufficio in fattispecie analoghe a quella in esame (v. sentenza n. 366/2024, est. dott.ssa Rossella Di Todaro).
CP_
2.1. La somma della quale l' pretende il recupero deriva dalla rettifica della misura delle retribuzioni pensionabili spettanti all'appellante per gli anni 2011-2018 in relazione all'accertamento ispettivo, effettuato presso il datore di lavoro Cooperativa Neptunia, concluso il 2.5.2012, come da verbale prodotto CP_ dall' (e, quindi, successivamente al pensionamento dell'interessato avvenuto nel luglio 2011) da cui sono emerse irregolarità contributive, dovute alla non coincidenza fra gli imponibili indicati nelle buste paga degli operai e quelli denunciati sui modelli DM10 in relazione agli anni lavorativi 2004,2005 e 2006.
Il giudice di prime cure ha giustificato il rigetto proprio sulla base del dato testuale dell'art. 13 co. 1 legge 412/1991, che prevede l'irripetibilità delle somme corrisposte in base a definitivo provvedimento, viziato da errore imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato; nel caso in esame, ha ritenuto che difettasse l'errore dell'ente erogatore, poiché la rettifica della misura delle retribuzioni pensionabili di cui agli anni
2004/2005/2006 era stata operata con comunicazione del datore di lavoro (cooperativa Neptunia) a seguito di accertamento ispettivo avviato nel 2012; l'erronea determinazione iniziale degli importi della pensione era derivata, quindi, da inesatta comunicazione della misura delle retribuzioni, nei suddetti anni, da parte del datore di lavoro;
era inapplicabile, poi, l'art. 13 co. 2 legge 412/1991, che riguardava i successivi eventuali mutamenti delle condizioni reddituali del pensionato, incidenti sull'an
e sul quantum del trattamento.
Come già affermato in altre pronunce (sentenza n. 139/2022, 366/24 rel. Di Todaro in fattispecie analoghe) da questa stessa Corte “non sussiste errore imputabile all'ente erogatore ai fini dell'art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991 nell'ipotesi in cui la liquidazione della pensione sia avvenuta sulla base dei dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, in quanto non esiste un onere dell'ente previdenziale di sottoporre a verifica tali dati prima di procedere all'erogazione della prestazione”
(Cass. Civ. 17417/2016).
CP_ Quanto alla portata della norma (art. 13 co. 2 medesima legge: “L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”) invocata dall'appellante per censurare la tempestività della richiesta di ripetizione, il richiamo è inconferente, poiché tale disposizione attiene alle verifiche dei mutamenti annuali che possono prodursi nella sfera reddituale dei pensionati, con incidenza sul diritto e sulla misura del trattamento pensionistico in corso. Nella fattispecie in esame si rileva innanzitutto che la pensione di vecchiaia percepita non è emolumento soggetto a variazioni in base al reddito annuale del pensionato, riferendosi la norma alle prestazioni collegate al reddito, come alcune prestazioni di invalidità, CP_ l'assegno sociale ed altre. Dunque, non sussiste un obbligo dell' di verificare i redditi annuali del pensionato di vecchiaia. Nel caso di specie, poi, a rigore, non si è trattato di un mutamento sopravvenuto nella posizione reddituale del ricorrente, bensì di omessa (incolpevole) ponderazione di dati reddituali pregressi, inesattamente comunicati dal datore di lavoro.
Dunque, non si è verificato un mutamento sopravvenuto del reddito che l'avrebbe potuto accertare, ma dati retributivi di anni trascorsi comunicati in modo parziale e inesatto dal datore di lavoro.
Pertanto questa Corte, pur consapevole di qualche suo precedente di segno contrario, melius re perpensa, ritiene che la fattispecie in esame non rientri nel caso disciplinato dall'art 13, comma 2 citato, che in quanto norma speciale, non è estensibile per analogia al nostro caso, che resta assoggettato al termine di prescrizione ordinario(decennale in materia di indebito), non potendosi peraltro annettere rilevanza all'affidamento realizzato dal percettore del trattamento pensionistico, atteso che non esiste disposto normativo a conforto in materia previdenziale.
Pertanto, il gravame è destituito di fondamento. Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - Sezione Lavoro così decide:
1) Rigetta l'appello; 2) Nulla per le spese.
Taranto, lì 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella