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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 270/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 08:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CHINE' GINEVRA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2514/2024 depositato il 08/08/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2307/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 9 e pubblicata il 27/03/2024
Atti impositivi: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202200002690000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 177/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la riforma della sentenza gravata in relazione alle due richiamate cartelle, con riconoscimento di competenze e spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato alle controparti e depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria il Signor Resistente_1 si era opposto al preavviso di fermo amministrativo n. 09480202200002690000, per l'importo complessivo di € 3.561,93, che gli era stato notificato in data 12 novembre 2022, in relazione alle sottonotate cartelle:
-Cartella n. 09420180009919875000, avente ad oggetto Tassa automobilistica anni 2013 e 2014;
- Cartella n. 0942020000989173900, avente ad oggetto Tassa automobilistica anno 2015;
- Cartella n. 09420220009110808000, avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2017 e 2018.
Aveva eccepito la nullità del predetto atto perché, in riferimento alla prima cartella, la stessa era stata dichiarata nulla in esito ad un altro giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato;
con riferimento alle altre due cartelle, per mancata notifica delle stesse e per prescrizione dei crediti dalle stesse portati.
Si era costituito l'agente della riscossione rappresentando di aver provveduto allo sgravio della cartella annullata e deducendo di aver proceduto alla notifica delle altre due cartelle a mezzo p.e.c.
Si era costituita pure la Regione Calabria, documentando la notifica degli avvisi di accertamento.
La Corte tributaria di primo grado aveva dichiarato, in relazione alla prima cartella, la cessata materia del contendere. Aveva accolto il ricorso in relazione alle altre due cartelle, ritenendo che la notifica delle stese, in quanto effettuata per il tramite di indirizzo p.e.c. non registrato presso i Pubblici Registri ex lege previsti, fosse illegittima ed aveva condannato DE alle spese del giudizio.
Avverso tale sentenza DE proponeva appello in riferimento alla ritenuta illegittimità della notifica delle due cartelle n. 0942020000989173900 e n. 09420220009110808000. Eccepiva nullità della sentenza impugnata per error in judicando e per violazione del principio del chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., non essendo stata tale eccezione formulata nel ricorso introduttivo del giudizio. Deduceva la legittimità della notifica effettuata a mezzo p.e.c. in relazione alle due cartelle in argomento.
Chiedeva la riforma della sentenza gravata in relazione alle due richiamate cartelle, con riconoscimento di competenze e spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nessun'altra parte si costituiva.
All'udienza camerale del 13 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento. La Corte di legittimità ha affermato che, in tema di notificazione a mezzo
PEC, la notifica effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D. Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, ma non anche del mittente (Cass. S.U., sentenza 10/18 maggio 2022, n. 15979. Tale sentenza è stata seguita da molteplici pronunzie della Sezione Tributaria della Suprema Corte).
Né, per vero, il contribuente ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica del preavviso di fermo amministrativo non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, come presente nei pubblici registri, ma da uno diverso, relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'Agenzia medesima (Cass. Sez. 6, ordinanza 16 gennaio 2023, n. 982). La notificazione del preavviso opposto a mezzo p.e.c., in relazione al motivo dedotto, deve pertanto ritenersi come effettuata regolarmente ad ogni effetto.
L'appello deve essere accolto per il motivo sopra detto, con assorbimento degli ulteriori motivi dedotti. Quanto al regolamento delle spese dei due gradi di giudizio, esse si pongono a carico dell'appellato contribuente e si liquidano come da dispositivo.
Il dispositivo è stato modificato limitatamente al numero della Sezione della Corte che è la V e non la I, come erroneamente indicato nel dispositivo originario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria – V sezione accoglie l'appello proposto e dichiara legittimo il preavviso di fermo amministrativo in relazione alle due cartelle n.
0942020000989173900 e n. 09420220009110808000. Le competenze si liquidano, per entrambi i gradi di giudizio, in € 850,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.-
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 08:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CHINE' GINEVRA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2514/2024 depositato il 08/08/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2307/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 9 e pubblicata il 27/03/2024
Atti impositivi: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202200002690000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 177/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la riforma della sentenza gravata in relazione alle due richiamate cartelle, con riconoscimento di competenze e spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato alle controparti e depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria il Signor Resistente_1 si era opposto al preavviso di fermo amministrativo n. 09480202200002690000, per l'importo complessivo di € 3.561,93, che gli era stato notificato in data 12 novembre 2022, in relazione alle sottonotate cartelle:
-Cartella n. 09420180009919875000, avente ad oggetto Tassa automobilistica anni 2013 e 2014;
- Cartella n. 0942020000989173900, avente ad oggetto Tassa automobilistica anno 2015;
- Cartella n. 09420220009110808000, avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2017 e 2018.
Aveva eccepito la nullità del predetto atto perché, in riferimento alla prima cartella, la stessa era stata dichiarata nulla in esito ad un altro giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato;
con riferimento alle altre due cartelle, per mancata notifica delle stesse e per prescrizione dei crediti dalle stesse portati.
Si era costituito l'agente della riscossione rappresentando di aver provveduto allo sgravio della cartella annullata e deducendo di aver proceduto alla notifica delle altre due cartelle a mezzo p.e.c.
Si era costituita pure la Regione Calabria, documentando la notifica degli avvisi di accertamento.
La Corte tributaria di primo grado aveva dichiarato, in relazione alla prima cartella, la cessata materia del contendere. Aveva accolto il ricorso in relazione alle altre due cartelle, ritenendo che la notifica delle stese, in quanto effettuata per il tramite di indirizzo p.e.c. non registrato presso i Pubblici Registri ex lege previsti, fosse illegittima ed aveva condannato DE alle spese del giudizio.
Avverso tale sentenza DE proponeva appello in riferimento alla ritenuta illegittimità della notifica delle due cartelle n. 0942020000989173900 e n. 09420220009110808000. Eccepiva nullità della sentenza impugnata per error in judicando e per violazione del principio del chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., non essendo stata tale eccezione formulata nel ricorso introduttivo del giudizio. Deduceva la legittimità della notifica effettuata a mezzo p.e.c. in relazione alle due cartelle in argomento.
Chiedeva la riforma della sentenza gravata in relazione alle due richiamate cartelle, con riconoscimento di competenze e spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nessun'altra parte si costituiva.
All'udienza camerale del 13 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento. La Corte di legittimità ha affermato che, in tema di notificazione a mezzo
PEC, la notifica effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D. Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, ma non anche del mittente (Cass. S.U., sentenza 10/18 maggio 2022, n. 15979. Tale sentenza è stata seguita da molteplici pronunzie della Sezione Tributaria della Suprema Corte).
Né, per vero, il contribuente ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica del preavviso di fermo amministrativo non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, come presente nei pubblici registri, ma da uno diverso, relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'Agenzia medesima (Cass. Sez. 6, ordinanza 16 gennaio 2023, n. 982). La notificazione del preavviso opposto a mezzo p.e.c., in relazione al motivo dedotto, deve pertanto ritenersi come effettuata regolarmente ad ogni effetto.
L'appello deve essere accolto per il motivo sopra detto, con assorbimento degli ulteriori motivi dedotti. Quanto al regolamento delle spese dei due gradi di giudizio, esse si pongono a carico dell'appellato contribuente e si liquidano come da dispositivo.
Il dispositivo è stato modificato limitatamente al numero della Sezione della Corte che è la V e non la I, come erroneamente indicato nel dispositivo originario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria – V sezione accoglie l'appello proposto e dichiara legittimo il preavviso di fermo amministrativo in relazione alle due cartelle n.
0942020000989173900 e n. 09420220009110808000. Le competenze si liquidano, per entrambi i gradi di giudizio, in € 850,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.-