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Sentenza breve 16 marzo 2026
Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01346/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00382 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01346/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 72 bis e 74 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 1346 del 2025, proposto da Società Agricola il Territorio Ss, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati Monica
IN, OL MB e TA AR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Comune di Castellucchio, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto Protocollo: AOO.C_C195.10/10/2025.0010747 emesso in data 9.10.2025 dal Comune di Castellucchio, N. 01346/2025 REG.RIC.
- degli atti tutti del procedimento amministrativo conclusosi con l'adozione del provvedimento testé indicato ed impugnato, ivi compreso il provvedimento avente ad oggetto la “sospensione termini del procedimento e richiesta integrazioni” emesso dal
Comune di Castellucchio in data 9 agosto 2025;
- di ogni altro atto preordinato, consequenziale e connesso a quello impugnato e che con lo stesso debba comunque considerarsi posto in rapporto di correlazione e per l'accertamento e la declaratoria del silenzio assenso formatosi sulla richiesta di
Procedura Abilitativa Semplificata – PAS n° 76 del 17.07.2025 - Prot. n° 7736, formulata dalla società ricorrente, e per la conseguente condanna del Comune citato al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il pres. cons. Angelo
GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato che parte ricorrente ha irritualmente rinunciato al ricorso proposto, a spese compensate, palesando il venir meno del proprio interesse alla decisione di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 01346/2025 REG.RIC.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 11 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo GA, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00382 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01346/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 72 bis e 74 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 1346 del 2025, proposto da Società Agricola il Territorio Ss, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati Monica
IN, OL MB e TA AR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Comune di Castellucchio, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto Protocollo: AOO.C_C195.10/10/2025.0010747 emesso in data 9.10.2025 dal Comune di Castellucchio, N. 01346/2025 REG.RIC.
- degli atti tutti del procedimento amministrativo conclusosi con l'adozione del provvedimento testé indicato ed impugnato, ivi compreso il provvedimento avente ad oggetto la “sospensione termini del procedimento e richiesta integrazioni” emesso dal
Comune di Castellucchio in data 9 agosto 2025;
- di ogni altro atto preordinato, consequenziale e connesso a quello impugnato e che con lo stesso debba comunque considerarsi posto in rapporto di correlazione e per l'accertamento e la declaratoria del silenzio assenso formatosi sulla richiesta di
Procedura Abilitativa Semplificata – PAS n° 76 del 17.07.2025 - Prot. n° 7736, formulata dalla società ricorrente, e per la conseguente condanna del Comune citato al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il pres. cons. Angelo
GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato che parte ricorrente ha irritualmente rinunciato al ricorso proposto, a spese compensate, palesando il venir meno del proprio interesse alla decisione di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 01346/2025 REG.RIC.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 11 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo GA, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO