Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 25784/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 25784/2020
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusto mandato in calce Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione, dall'avv. Antonio Magliozzi;
ATTORE
E
in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 29.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20 novembre 2020, assumeva che il Parte_2
giorno 10 luglio 2020, intorno alle ore 19.00, mentre stava attraversando la via Nazionale in era caduta al suolo a causa dell'improvviso nè prevedibile movimento di un tombino CP_1
non ben saldo sulla sede stradale, riportando lesioni personali.
Pertanto, ritenendo che il sinistro fosse ascrivibile all'insufficiente manutenzione del manto stradale, l'attrice conveniva in giudizio il affinché quest'ultimo fosse Controparte_1
condannato al ristoro di tutti i danni da lei subiti in conseguenza del descritto incidente. CP_ Restava contumace l' convenuto, benchè ritualmente citato.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, l'espletamento della prova orale e della c.t.u. medico legale.
Si osserva in diritto.
1. Nel merito la domanda è infondata.
2.1. Ritiene il Tribunale che la fattispecie, così come prospettata dall'istante, vada correttamente ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c.
E' noto, infatti, come la responsabilità per i danni provocati dalla cosa in custodia trovi applicazione anche in relazione ai beni demaniali, in quanto l'obbligo di custodire il bene, sussistente a carico del ai sensi dell'art. 2051 c..c, non può ritenersi escluso in ragione CP_1
della sua estensione e dell'uso generalizzato cui il bene stesso è sottoposto, trattandosi di mere figure sintomatiche di un'impossibilità della custodia da parte della p.a. smentita dalla circostanza che, ove una strada sia poi collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, se ne deve presumere un effettivo potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria.
Peraltro, la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita.
In proposito si osserva che, affinché possa configurarsi la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, è in concreto sufficiente che sussista il nesso causale tra il bene e il danno arrecato, laddove tale tipo di responsabilità è esclusa dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo, ivi incluso il fatto dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (cfr. Cass. Civ., sez. VI , 20/02/2019, n. 4963;
Cass. Civ., sez. III , 05/03/2019 , n. 6326).
Ebbene, perchè possa operare la presunzione di responsabilità di cui alla norma citata è pur sempre necessario che, a monte, il danneggiato abbia fornito la prova della sussistenza del rapporto causale tra la cosa in custodia e il danno.
In altri termini, il danneggiato non può limitarsi a dedurre l'esistenza di un'anomalia nella res e ad allegare la sussistenza del nesso causale tra questa e l'evento dannoso ma è tenuto, in base agli ordinari criteri di ripartizione dell'onere probatorio, a dare prova positiva dell'esistenza del dedotto elemento di anomalia.
2.2. Facendo applicazione dei principi sopra illustrati nel caso in esame, ritiene il Tribunale che non sia stata dimostrata la sussistenza della dedotta anomalia e del nesso causale tra questa e l'evento dannoso.
In particolare, ritiene questo giudice, che la valutazione complessiva del quadro probatorio, così come risultante all'esito dell'attività istruttoria svolta, anche alla luce della prospettazione della domanda da parte dell'istante, induca legittimamente a dubitare dell'attendibilità della tesi attorea in ordine alle circostanze di fatto in cui si sarebbe verificato il sinistro e, a monte, del reale accadimento di esso.
Valgano le considerazioni che seguono.
Occorre preliminarmente rilevare che l'istante ha genericamente dichiarato di essere caduta, mentre attraversava la strada, a causa dell'improvviso movimento, al suo passaggio, di un tombino posto sul manto stradale.
Null'altro ha precisato in ordine alla specifica dinamica dell'incidente.
Alla evidente genericità della prospettazione dell'attrice è seguita, poi, sul piano istruttorio, la carenza di prova dei fatti costitutivi della domanda.
Con specifico riferimento alla dinamica del sinistro, il primo teste escusso, , ha Tes_1
dichiarato “eravamo a Via Nazionale, in Napoli (…) Stavamo attraversando in mezzo alla strada, non sulle strisce pedonali perché non c'erano. È una strada a doppio senso di marcia.
All'improvviso mia suocera è caduta su un tombino perché al suo passaggio si è rialzato.
Diciamo che si è alzato da un lato”. Analogamente, l'altro teste, , ha riferito cCi Testimone_2
trovavamo in Via Nazionale. Stavamo andando in direzione del negozio Ideal Moda, a fare delle commissioni. Stavamo attraversando la strada ma non sulle strisce perché non c'erano. È una strada a doppio senso. Mia madre era davanti a me e al mio compagno che stavamo dietro. Lei ha calpestato un tombino che al passaggio si è rialzato”.
A parere di chi scrive, dette deposizioni, apparentemente concordi laddove hanno riferito che l'attrice cadde proprio in corrispondenza di un tombino sollevatosi all'atto del calpestio, non possono essere ritenute sufficienti a dare prova dell'effettiva esistenza dell'anomalia della pubblica strada che avrebbe determinato l'evento dannoso.
Ciò, in considerazione della contraddittorietà estrinseca di esse su aspetti rilevanti del fatto storico, che induce legittimamente a dubitare della reale presenza dei medesimi sul luogo del sinistro e, in definitiva, dell'effettivo verificarsi del sinistro stesso. Intanto, con specifico riferimento allo stato della strada teatro dell'incidente e della visibilità dell'insidia, mentre ha dichiarato “il tombino non era segnalato in alcun modo, Tes_1
sembrava in sede. La strada era in buono stato di manutenzione”, , in senso Testimone_2
diametralmente opposto, ha affermato: "la strada era dissestata con buche in alcuni punti. Il tombino non era segnalato. Da lontano si vedeva che era rialzato ma non che si muoveva”.
Né, sul punto, può essere ricavato alcun supporto probatorio dalla produzione documentale di parte, posto che l'attrice, sebbene fosse evidentemente nella possibilità di farlo, inspiegabilmente ha omesso di depositare dei rilievi fotografici che attestassero lo stato dei luoghi dell'epoca, così contravvenendo all'elementare dovere di lealtà e trasparenza processuale.
Difatti, fotografie raffiguranti il teatro del sinistro ben avrebbero potuto costituire per il giudicante un valido ausilio nell'accertamento della dedotta anomalia.
Le dichiarazioni testimoniali, poi, sono apparse tra loro contrastanti anche con riferimento a un'altra specifica circostanza, ossia sui fatti che sarebbero avvenuti immediatamente dopo il sinistro.
Sul punto, mentre il ha riferito di essere ritornato a casa subito dopo la caduta Tes_1
unitamente alla ed alla e che solo successivamente l'attrice fu accompagnata da Tes_2 Pt_1
una conoscente in ospedale, diversamente ha dichiarato: “abbiamo aspettato Testimone_2
una conoscente di mia madre che ci venisse a prendere sul posto perché noi eravamo a piedi ”.
Le rilevate contraddizioni su aspetti significativi del fatto storico inducono il Tribunale a dubitare fortemente della attendibilità dei testi e della credibilità delle loro dichiarazioni.
Così stando le cose, ritiene questo giudice che il quadro probatorio emerso dall'attività istruttoria svolta sia, per le segnalate lacune e per le evidenti contraddizioni in cui sono incorsi i testi escussi, insufficiente a ritenere provati i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda così come prospettata, non potendo sopperirvi neppure il giudizio di compatibilità del nesso causale contenuto nell'elaborato peritale del c.t.u.
Vale osservare, al riguardo, che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo istruttorio in senso proprio, ma ha la sola finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi di fatto che devono essere stati già offerti dalla parte onerata e acquisiti al giudizio, i quali richiedano, per la loro disamina, specifiche cognizioni di natura tecnico-scientifica (c.f.
Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 15/12/2017, n. 30218).
D'altro canto, il perito ha espresso un giudizio di compatibilità tra le lesioni riportate da con un trauma da caduta, ovunque la stessa sia avvenuta. Parte_1
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, dunque, la domanda va rigettata.
3. Nulla per le spese attesa la contumacia del convenuto.
3.1. Quanto alle spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, esse, a norma dell'art. 91
c.p.c., vanno poste a definitivo carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al N.R.G. 25784/2020, così provvede:
1. Rigetta la domanda dell'attrice;
2. Nulla sulle spese di lite;
3. Pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa con decreto del 11.11.2022, in complessivi € 530,00 (di cui Euro 500,00 per onorari ed Euro 30,00 per spese) oltre IVA e CP se dovute come per legge, a carico definitivo di parte attrice.
Così deciso in Napoli, il 24 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi