Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00645/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00479/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 479 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Valtimora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Siracusa in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'annullamento
decreto del 20/12/2023 prot. n. -OMISSIS- notificato a mezzo pec il 27/12/2023 che ha respinto il ricorso proposta dal Sig. -OMISSIS-, avverso il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Siracusa n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa TA LA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 26 febbraio 2024 al Ministero dell’Interno, il ricorrente ha impugnato il decreto del 20 dicembre 2023 con cui la Prefettura ha rigettato il ricorso gerarchico proposto per l’annullamento del provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Siracusa il 6 settembre 2023, lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e dell’art. 21- quinquies della legge n. 241/1990. Difetto di istruttoria, difetto di motivazione, eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, sviamento, violazione del principio di proporzionalità errata interpretazione ed applicazione della normativa
Lamenta il ricorrente l’insussistenza dei presupposti di fatto, nonché la palese irragionevolezza e sproporzione del provvedimento impugnato atteso che la Questura: a) non ha valutato la rimessione di querela come fatto ulteriore e precedente rispetto al provvedimento di ammonimento che solo su tale querela si fonda; b) non ha sentito né la persona offesa, né il presunto aggressore o altri testimoni.
Anche il provvedimento prefettizio sarebbe illegittimo sotto il profilo dell’eccesso di potere per irragionevolezza. Il Prefetto, invero, non avrebbe tenuto conto della prova video posta a fondamento della condotta della querelante e delle difese del ricorrente.
Sarebbe evidente, inoltre, il difetto di istruttoria in quanto la Prefettura non avrebbe dovuto limitarsi a rilevare che la pen-drive consegnata era priva di contenuti, ma avrebbe dovuto richiedere al ricorrente di fornire i filmati della cui esistenza il ricorso gerarchico dava ampiamente atto.
La Prefettura ha omesso, altresì, di sentire la persona offesa al fine di avere conferma della sua volontà di ottenere il provvedimento di ammonimento.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno insistendo per il rigetto del ricorso
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73 coma 3 c.p.a., la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso alla persona offesa, da qualificarsi come parte controinteressata.
Il difensore di parte ricorrente ha osservato che la persona offesa, avendo rimesso la querela prima della proposizione del presente giudizio, non può essere considerata “parte in causa” dello stesso.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento di ammonimento impugnato è stato adottato ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 93/2013, convertito con modificazione in L. n. 119/2013, secondo cui: “ Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”.
Conformemente all’indirizzo giurisprudenziale prevalente, la Sezione ha di recente ribadito (cfr. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, sent. nn. 838 e 2196 del 2024) che la vittima di una delle condotte sopraindicate deve ritenersi soggetto controinteressato, cui il ricorso deve essere notificato ai sensi dell’art. 41 c.p.a. e ciò a prescindere dalla circostanza che la vittima abbia o meno presentato specifica istanza al Questore, trattandosi, peraltro, di presupposto non richiesto ai fini dell’adozione della misura di prevenzione (T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, sentenza n. 703 del 24 febbraio 2025).
Non rileva, altresì, che nel caso di specie la persona offesa abbia rimesso la querela in data antecedente alla proposizione del ricorso.
Come chiarito dalla giurisprudenza, anche di questa Sezione (v. sentenza n. 708 del 27 febbraio 2024), “ la posizione di controinteresse non si radica per effetto della formale denunzia e della richiesta di adozione della misura dell’ammonimento […], ma si radica in capo al soggetto che in quanto ritenuta vittima di atti di violenza (che, nel caso in esame, sono stati dalla stessa rappresentati ai sanitari e poi confermati agli organi di Polizia) ha un interesse contrario a quello fatto valere attraverso l’azione di annullamento, vale a dire la posizione di controinteresse sostanziale al mantenimento della misura di prevenzione emessa a specifica tutela della vittima (cfr. in termini: T.A.R. Toscana, Sez. II, 26 novembre 2021, n. 1564; T.A.R. Lombardia -Brescia, Sez. I, 2 novembre 2021).
Sotto il profilo formale, va poi evidenziato come, nel caso in esame, la vittima sia stata espressamente individuata in entrambi i provvedimenti impugnati (l’ammonimento e il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico) e, pertanto, la mancata evocazione in giudizio della persona direttamente tutelata dal provvedimento di ammonimento rende inammissibile il ricorso ai sensi degli articoli 41, comma 2, e 35, comma 1, lettera b), c.p.a. ”
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile per omessa notifica alla parte controinteressata, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a
Le spese del giudizio possono compensarsi tenuto conto che la definizione in rito della controversia è dipesa da un’eccezione rilevata d’ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU DR TI, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
TA LA CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA LA CA | IU DR TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.