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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/10/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- ZI AT Presidente
- GI Fiorella Componente
- CH RA Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1864/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domande di omologazione della separazione consensuale e dichiarazione di scioglimento del matrimonio proposte da
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. Francesco Dell'Anna;
e
), rappresentata e difesa da avv. Controparte_1 C.F._2
Francesco Dell'Anna; con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Scorrano in data 24/05/2012 e iscritto nei registri dello stato R.G.V.G. 1864/2024
civile del predetto Comune (atto n. 7, parte II, serie C, anno 2012).
Hanno precisato che dalla loro unione sono nati (Tricase, Persona_1
03/05/2011) e (Tricase, 13/06/2018). Persona_2
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale e la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo (ricorso depositato il 24/04/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
19/09/2024).
1.3.- All'udienza del 24/06/2024, i coniugi, insieme al loro difensore, hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione e il loro divorzio, in parziale modifica a quanto convenuto nel ricorso introduttivo, alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati con gli obblighi di rispetto reciproco e di comunicazione di eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio;
b) i figli minori della coppia (Tricase, 03.05.2011) Persona_1
e (Tricase, 13.06.2018) resteranno Persona_2 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
c) il godimento della casa familiare a Giurdignano in via san
Vincenzo n. 5 sarà attribuito, nell'interesse dei figli e sino a quando costoro non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, a , presso cui deve essere Controparte_1 prevalentemente collocata la prole;
d) nel caso in cui dovesse decidere di lasciare Controparte_1
l'immobile, tutti gli arredi e le pertinenze, previi inventario
e stima, saranno assegnati e divisi a ciascun coniuge pro quota al 50%;
e) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole
2 R.G.V.G. 1864/2024
resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
f) il genitore non collocatario prevalente incontrerà e terrà con sé la prole secondo il seguente calendario: a) per due pomeriggi a settimana (da concordarsi nel rispetto dei turni di ) dalle 17:00 alle 21:00 e, a settimane Parte_1 alterne, dalle 15:00 del sabato alle 20:00 della domenica;
b) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle 10:00 del 23/12 alle 20:00 del 30/12 e l'anno successivo dalle 10:00 del 31/12 alle 20:00 del 06/01 e così di seguito;
c) nel periodo pasquale dalle 16:00 del
Venerdì di Pasqua alle 20:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
d) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
e) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
f) i giorni di compleanno dei figli saranno trascorsi unitamente ad entrambi i genitori;
g) le parti si danno atto che il suddetto calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze di studio della prole e di quelle lavorative dei genitori che dovranno favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità; in particolare, il genitore collocatario prevalente è tenuto ad adoperarsi affinché la prole incontri l'altro genitore;
h) verserà a favore di la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole (€ 150,00 per ciascun figlio). Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli
3 R.G.V.G. 1864/2024
indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese;
i) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data
21.05.2018 e ss.mm.;
j) l'assegno unico e universale per ciascun figlio sarà percepito in via esclusiva e al 100% da in Controparte_1 quanto collocataria prevalente;
k) non verserà alcun importo in favore di Parte_1
a titolo di contributo al suo mantenimento;
Controparte_1
l) si impegna a trasferire la quota di Controparte_1 proprietà dei beni immobili indicati nel ricorso introduttivo in favore di entro la fine del mese di Parte_1 settembre 2024, con spese per i relativi atti a carico del marito;
m) l'autovettura BMW X1 rimarrà nella disponibilità di Parte_1
e l'autovettura Citroen C3 rimarrà nella
[...] disponibilità di;
Controparte_1
n) i coniugi si prestano reciprocamente assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
1.4.- Con sentenza non definitiva n. 197/2024 depositata il
18/07/2024, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi, disponendo con ordinanza per il prosieguo del giudizio.
1.5.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
20/06/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e di regolamentare il loro divorzio secondo le condizioni di separazione indicate nel ricorso introduttivo, così come modificate in corso di causa, ha rimesso la causa in decisione.
4 R.G.V.G. 1864/2024
2.- La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1864/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 24/04/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Scorrano in data
24/05/2012 tra (Roma (RM), 29/04/1974) e Parte_1
(Poggiardo (LE), 25/09/1979) e iscritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 7, parte II, serie C, anno 2012;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo, così come modificate in occasione dell'udienza del 24/06/2024;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scorrano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 16/10/2025.
Il giudice estensore La Presidente
CH RA ZI AT
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- ZI AT Presidente
- GI Fiorella Componente
- CH RA Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1864/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domande di omologazione della separazione consensuale e dichiarazione di scioglimento del matrimonio proposte da
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. Francesco Dell'Anna;
e
), rappresentata e difesa da avv. Controparte_1 C.F._2
Francesco Dell'Anna; con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Scorrano in data 24/05/2012 e iscritto nei registri dello stato R.G.V.G. 1864/2024
civile del predetto Comune (atto n. 7, parte II, serie C, anno 2012).
Hanno precisato che dalla loro unione sono nati (Tricase, Persona_1
03/05/2011) e (Tricase, 13/06/2018). Persona_2
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale e la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo (ricorso depositato il 24/04/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
19/09/2024).
1.3.- All'udienza del 24/06/2024, i coniugi, insieme al loro difensore, hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione e il loro divorzio, in parziale modifica a quanto convenuto nel ricorso introduttivo, alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati con gli obblighi di rispetto reciproco e di comunicazione di eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio;
b) i figli minori della coppia (Tricase, 03.05.2011) Persona_1
e (Tricase, 13.06.2018) resteranno Persona_2 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
c) il godimento della casa familiare a Giurdignano in via san
Vincenzo n. 5 sarà attribuito, nell'interesse dei figli e sino a quando costoro non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, a , presso cui deve essere Controparte_1 prevalentemente collocata la prole;
d) nel caso in cui dovesse decidere di lasciare Controparte_1
l'immobile, tutti gli arredi e le pertinenze, previi inventario
e stima, saranno assegnati e divisi a ciascun coniuge pro quota al 50%;
e) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole
2 R.G.V.G. 1864/2024
resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
f) il genitore non collocatario prevalente incontrerà e terrà con sé la prole secondo il seguente calendario: a) per due pomeriggi a settimana (da concordarsi nel rispetto dei turni di ) dalle 17:00 alle 21:00 e, a settimane Parte_1 alterne, dalle 15:00 del sabato alle 20:00 della domenica;
b) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle 10:00 del 23/12 alle 20:00 del 30/12 e l'anno successivo dalle 10:00 del 31/12 alle 20:00 del 06/01 e così di seguito;
c) nel periodo pasquale dalle 16:00 del
Venerdì di Pasqua alle 20:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
d) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
e) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
f) i giorni di compleanno dei figli saranno trascorsi unitamente ad entrambi i genitori;
g) le parti si danno atto che il suddetto calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze di studio della prole e di quelle lavorative dei genitori che dovranno favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità; in particolare, il genitore collocatario prevalente è tenuto ad adoperarsi affinché la prole incontri l'altro genitore;
h) verserà a favore di la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole (€ 150,00 per ciascun figlio). Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli
3 R.G.V.G. 1864/2024
indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese;
i) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data
21.05.2018 e ss.mm.;
j) l'assegno unico e universale per ciascun figlio sarà percepito in via esclusiva e al 100% da in Controparte_1 quanto collocataria prevalente;
k) non verserà alcun importo in favore di Parte_1
a titolo di contributo al suo mantenimento;
Controparte_1
l) si impegna a trasferire la quota di Controparte_1 proprietà dei beni immobili indicati nel ricorso introduttivo in favore di entro la fine del mese di Parte_1 settembre 2024, con spese per i relativi atti a carico del marito;
m) l'autovettura BMW X1 rimarrà nella disponibilità di Parte_1
e l'autovettura Citroen C3 rimarrà nella
[...] disponibilità di;
Controparte_1
n) i coniugi si prestano reciprocamente assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
1.4.- Con sentenza non definitiva n. 197/2024 depositata il
18/07/2024, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi, disponendo con ordinanza per il prosieguo del giudizio.
1.5.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
20/06/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e di regolamentare il loro divorzio secondo le condizioni di separazione indicate nel ricorso introduttivo, così come modificate in corso di causa, ha rimesso la causa in decisione.
4 R.G.V.G. 1864/2024
2.- La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1864/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 24/04/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Scorrano in data
24/05/2012 tra (Roma (RM), 29/04/1974) e Parte_1
(Poggiardo (LE), 25/09/1979) e iscritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 7, parte II, serie C, anno 2012;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo, così come modificate in occasione dell'udienza del 24/06/2024;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scorrano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 16/10/2025.
Il giudice estensore La Presidente
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