CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 05/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ANTONIOLI MARCO LUIGI, Presidente
AS NO, RE
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 796/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como - Via Cavallotti, 6 22100 Como CO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 256/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 2 e pubblicata il 10/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01EL01185/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01EL01185/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01EL01185/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2711/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Como, con sentenza n. 256/2024, ha respinto il ricorso di Ricorrente_1 avverso avviso di accertamento della maggiore imposta IRPEF di euro 22.776,00 accertata per l'anno 2017 in relazione alla partecipazione totalitaria della contribuente alla società
Società_1 Srl.
I giudici di primo grado hanno respinto il ricorso ritenendo assorbente di ogni altro motivo l'intervenuta definitività, a seguito di definizione stragiudiziale, dell'accertamento emesso in capo alla società partecipata. I primi giudici hanno, poi, ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, la circostanza che i maggiori ricavi non sarebbero stati distribuiti e hanno confermato la sanzione applicata essendone giustificata, la maggiorazione, dalla condotta di rilevanza penale consistente di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Condanna alle spese per euro 800,00 complessivi.
La contribuente propone appello motivando che l'intervenuta definitività dell'accertamento in capo alla società partecipata non precluderebbe la proposizione di proprie difese avverso il detto accertamento per eccepire l'insussistenza dei maggiori utili accertati. La contribuente eccepisce, a riguardo, che i pagamenti alla società fornitrice Società_2 srl a fronte delle fatture ricevute proverebbero l'insussistenza di ricavi occulti e che non sarebbe provata la distribuzione in suo favore di tali ricavi. La contribuente domanda, in conclusione, la riforma della sentenza con vittoria di spese.
Agenzia delle Entrate contro – deduce essere correttamente motivata la sentenza impugnata a ragione dell'inammissibilità dei motivi di ricorso avverso l'accertamento emesso in capo alla Società_1 srl, divenuto definitivo a seguito dell' intervenuta definizione extragiudiziale, come previsto dal combinato disposto dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. 218/97 e dell'art. 2, comma 3. L'ufficio motiva, poi, essere inammissibile, in base all'art. 32, comma 4 del dpr 600/73, la documentazione versata agli atti del primo grado di giudizio, non avendo, la società contribuente, ottemperato alle richieste rivoltele nella fase di contraddittorio procedimentale. L'ufficio motiva, comunque, che la regolare tenuta della contabilità non prova l'effettività delle operazioni contestate come inesistenti. In punto di sanzioni, l'ufficio contro – deduce essere motivata la maggiorazione dalla condotta della contribuente quale socio unico della
Società_1 srl e domanda, in conclusione, la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
Con successiva memoria, la contribuente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente motivato rispetto alla definitività dell'accertamento in capo alla Società_1 srl in assenza di giudicato sostanziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento al motivo di appello relativo all'ammissibilità delle difese volte a contestare la formazione degli utili extracontabili in capo alla società, il Collegio non ha motivo di discostarsi dall'orientamento, recentemente riaffermato dalla SC, secondo cui (cass.29073/2025): < secondo l'insegnamento di questa Corte, a fronte di un accertamento definitivo a carico della società, il socio non ha più titolo per contestare nel merito la pretesa erariale se non per il segmento attinente all'operatività della presunzione nei suoi confronti>>.
A ogni buon conto, con riferimento al motivo di appello sul punto, il Collegio osserva che la contribuente eccepisce unicamente la regolarità delle scritture contabili e dei pagamenti per contestare di essersi avvalsa di fatture oggettivamente inesistenti. A riguardo non vi sono motivi per discostarsi dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui (Cass. Civile, Sez. V, 29 ottobre 2020, n.
23859): < relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che le operazioni commerciali oggetto di fatturazione non sono mai state poste in essere, indicando gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili” ( In tal senso,
Cass. 428/2015, 29002/2017, 11873/2018)>>.
Nel caso di specie, la presunzione relativa all'inesistenza delle operazioni i cui costi sono stati portati in detrazione non è superata dai motivi dell'appellante e la formazione degli utili extracontabili resta confermata.
Quanto alla carenza probatoria dell'avvenuta percezione, da parte del contribuente, di alcuna utilità a titolo di dividendo da utili extra-bilancio della società partecipata, i motivi di appello insistono sulla circostanza che le risorse finanziarie corrispondenti agli utili accertati sarebbero fuoriuscite dalla società in quanto pagate alla fornitrice Società_2 srl.
Nel caso in esame, vale evidenziare che l'accertamento in capo alla società partecipata, pacificamente definitivo per acquiescenza, è fondato sul disconoscimento di costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti, vale a dire operazioni che, per non essere mai state effettuate, non possono giustificare l'impiego delle risorse liquide ad esse destinate.
A riguardo giova richiamare l'orientamento, di cui alla ordinanza SC 25 agosto 2022, n. 25322, che, riguardo alla distribuzione di utili extra – bilancio a seguito del disconoscimento di costi indeducibili, statuisce: < costi costituiscono un elemento rilevante ai fini della determinazione del reddito d'impresa, sicché quando essi siano 'fittizi' o 'indeducibili', scatta la presunzione che il medesimo è maggiore di quanto dichiarato o indicato in bilancio, con la conseguenza che non può riscontrarsi alcuna differenza tra la percezione di maggiori ricavi e l'indeducibilità o inesistenza di costi” (cfr. Cass. nn. 17959/2012 e 17960/2012). Ed ancora, secondo un più recente orientamento, “Tale principio, invero, trova applicazione nelle società a ristretta base partecipativa quando la società abbia indicato in bilancio dei costi inesistenti, quindi indeducibili perché non documentati. In tale ipotesi, infatti, i costi non sono stati in alcun modo sostenuti dalla società, sicché il reddito di impresa effettivo conseguito nel corso dell'esercizio è costituito da quello dichiarato con l'aggiunta però dei costi inesistenti. Tale reddito maggiorato, quindi, si presume sia stato distribuito nel corso del medesimo esercizio ai soci>>.
Fuor di dubbio che, nel caso di specie, la Società_1 srl è partecipata unicamente dalla contribuente e, quindi, dispone di una ristretta base sociale, non si può prescindere dal consolidato orientamento giurisprudenziale, Cass. n. 2752 del 30 gennaio 2024, secondo cui: < orientamento giurisprudenziale, quello secondo cui in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (tra molte, si veda Cass. Sez. 6 - 5, n.
1947 del 24/01/2019; Sez. 5, n. 26171 del 2023). In particolare, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova contraria del fatto che i maggiori redditi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 27 settembre 2016, n. 19013; Cass.,
Sez. 5, 4 settembre 2020, n. 18383; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2020, n. 18854; Cass., Sez. 5, 3 giugno
2021, n. 15393; Sez. 5, Ordinanza n. 22578 del 2023)>>.
In conclusione, la presunzione relativa alla inesistenza oggettiva delle fatture emesse dalla Società_2 srl non può essere superata dalla regolarità delle scritture contabili e la presunzione della avvenuta percezione degli utili extra – contabili non può essere superata dalla documentazione relativa ai pagamenti effettuati.
Deve aggiungersi che la comunicazione con cui il difensore di parte privata ha richiesto all'autorità giudiziaria competente copia del decreto di archiviazione di procedimento penale a carico della contribuente non ha valore probatorio perché non documenta l'esito del procedimento.
Segue la soccombenza la decisione sulle spese che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna la contribuente alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 1,500,00, oltre a spese generali per il 15%. Milano, 17 dicembre 2025 Il Presidente Marco Antonioli
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ANTONIOLI MARCO LUIGI, Presidente
AS NO, RE
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 796/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como - Via Cavallotti, 6 22100 Como CO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 256/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 2 e pubblicata il 10/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01EL01185/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01EL01185/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01EL01185/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2711/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Como, con sentenza n. 256/2024, ha respinto il ricorso di Ricorrente_1 avverso avviso di accertamento della maggiore imposta IRPEF di euro 22.776,00 accertata per l'anno 2017 in relazione alla partecipazione totalitaria della contribuente alla società
Società_1 Srl.
I giudici di primo grado hanno respinto il ricorso ritenendo assorbente di ogni altro motivo l'intervenuta definitività, a seguito di definizione stragiudiziale, dell'accertamento emesso in capo alla società partecipata. I primi giudici hanno, poi, ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, la circostanza che i maggiori ricavi non sarebbero stati distribuiti e hanno confermato la sanzione applicata essendone giustificata, la maggiorazione, dalla condotta di rilevanza penale consistente di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Condanna alle spese per euro 800,00 complessivi.
La contribuente propone appello motivando che l'intervenuta definitività dell'accertamento in capo alla società partecipata non precluderebbe la proposizione di proprie difese avverso il detto accertamento per eccepire l'insussistenza dei maggiori utili accertati. La contribuente eccepisce, a riguardo, che i pagamenti alla società fornitrice Società_2 srl a fronte delle fatture ricevute proverebbero l'insussistenza di ricavi occulti e che non sarebbe provata la distribuzione in suo favore di tali ricavi. La contribuente domanda, in conclusione, la riforma della sentenza con vittoria di spese.
Agenzia delle Entrate contro – deduce essere correttamente motivata la sentenza impugnata a ragione dell'inammissibilità dei motivi di ricorso avverso l'accertamento emesso in capo alla Società_1 srl, divenuto definitivo a seguito dell' intervenuta definizione extragiudiziale, come previsto dal combinato disposto dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. 218/97 e dell'art. 2, comma 3. L'ufficio motiva, poi, essere inammissibile, in base all'art. 32, comma 4 del dpr 600/73, la documentazione versata agli atti del primo grado di giudizio, non avendo, la società contribuente, ottemperato alle richieste rivoltele nella fase di contraddittorio procedimentale. L'ufficio motiva, comunque, che la regolare tenuta della contabilità non prova l'effettività delle operazioni contestate come inesistenti. In punto di sanzioni, l'ufficio contro – deduce essere motivata la maggiorazione dalla condotta della contribuente quale socio unico della
Società_1 srl e domanda, in conclusione, la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
Con successiva memoria, la contribuente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente motivato rispetto alla definitività dell'accertamento in capo alla Società_1 srl in assenza di giudicato sostanziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento al motivo di appello relativo all'ammissibilità delle difese volte a contestare la formazione degli utili extracontabili in capo alla società, il Collegio non ha motivo di discostarsi dall'orientamento, recentemente riaffermato dalla SC, secondo cui (cass.29073/2025): < secondo l'insegnamento di questa Corte, a fronte di un accertamento definitivo a carico della società, il socio non ha più titolo per contestare nel merito la pretesa erariale se non per il segmento attinente all'operatività della presunzione nei suoi confronti>>.
A ogni buon conto, con riferimento al motivo di appello sul punto, il Collegio osserva che la contribuente eccepisce unicamente la regolarità delle scritture contabili e dei pagamenti per contestare di essersi avvalsa di fatture oggettivamente inesistenti. A riguardo non vi sono motivi per discostarsi dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui (Cass. Civile, Sez. V, 29 ottobre 2020, n.
23859): < relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che le operazioni commerciali oggetto di fatturazione non sono mai state poste in essere, indicando gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili” ( In tal senso,
Cass. 428/2015, 29002/2017, 11873/2018)>>.
Nel caso di specie, la presunzione relativa all'inesistenza delle operazioni i cui costi sono stati portati in detrazione non è superata dai motivi dell'appellante e la formazione degli utili extracontabili resta confermata.
Quanto alla carenza probatoria dell'avvenuta percezione, da parte del contribuente, di alcuna utilità a titolo di dividendo da utili extra-bilancio della società partecipata, i motivi di appello insistono sulla circostanza che le risorse finanziarie corrispondenti agli utili accertati sarebbero fuoriuscite dalla società in quanto pagate alla fornitrice Società_2 srl.
Nel caso in esame, vale evidenziare che l'accertamento in capo alla società partecipata, pacificamente definitivo per acquiescenza, è fondato sul disconoscimento di costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti, vale a dire operazioni che, per non essere mai state effettuate, non possono giustificare l'impiego delle risorse liquide ad esse destinate.
A riguardo giova richiamare l'orientamento, di cui alla ordinanza SC 25 agosto 2022, n. 25322, che, riguardo alla distribuzione di utili extra – bilancio a seguito del disconoscimento di costi indeducibili, statuisce: < costi costituiscono un elemento rilevante ai fini della determinazione del reddito d'impresa, sicché quando essi siano 'fittizi' o 'indeducibili', scatta la presunzione che il medesimo è maggiore di quanto dichiarato o indicato in bilancio, con la conseguenza che non può riscontrarsi alcuna differenza tra la percezione di maggiori ricavi e l'indeducibilità o inesistenza di costi” (cfr. Cass. nn. 17959/2012 e 17960/2012). Ed ancora, secondo un più recente orientamento, “Tale principio, invero, trova applicazione nelle società a ristretta base partecipativa quando la società abbia indicato in bilancio dei costi inesistenti, quindi indeducibili perché non documentati. In tale ipotesi, infatti, i costi non sono stati in alcun modo sostenuti dalla società, sicché il reddito di impresa effettivo conseguito nel corso dell'esercizio è costituito da quello dichiarato con l'aggiunta però dei costi inesistenti. Tale reddito maggiorato, quindi, si presume sia stato distribuito nel corso del medesimo esercizio ai soci>>.
Fuor di dubbio che, nel caso di specie, la Società_1 srl è partecipata unicamente dalla contribuente e, quindi, dispone di una ristretta base sociale, non si può prescindere dal consolidato orientamento giurisprudenziale, Cass. n. 2752 del 30 gennaio 2024, secondo cui: < orientamento giurisprudenziale, quello secondo cui in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (tra molte, si veda Cass. Sez. 6 - 5, n.
1947 del 24/01/2019; Sez. 5, n. 26171 del 2023). In particolare, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova contraria del fatto che i maggiori redditi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 27 settembre 2016, n. 19013; Cass.,
Sez. 5, 4 settembre 2020, n. 18383; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2020, n. 18854; Cass., Sez. 5, 3 giugno
2021, n. 15393; Sez. 5, Ordinanza n. 22578 del 2023)>>.
In conclusione, la presunzione relativa alla inesistenza oggettiva delle fatture emesse dalla Società_2 srl non può essere superata dalla regolarità delle scritture contabili e la presunzione della avvenuta percezione degli utili extra – contabili non può essere superata dalla documentazione relativa ai pagamenti effettuati.
Deve aggiungersi che la comunicazione con cui il difensore di parte privata ha richiesto all'autorità giudiziaria competente copia del decreto di archiviazione di procedimento penale a carico della contribuente non ha valore probatorio perché non documenta l'esito del procedimento.
Segue la soccombenza la decisione sulle spese che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna la contribuente alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 1,500,00, oltre a spese generali per il 15%. Milano, 17 dicembre 2025 Il Presidente Marco Antonioli