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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 12573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12573 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 19/11/2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 21777/2025 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Antonio Parte_1
Mancini n. 4, presso lo studio dell'Avv. MASTROIANNI FRANCESCA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Direttore della Direzione Regionale per il Lazio pro CP_1
tempore, con domicilio eletto presso la Sede di Roma Laurentino, P.le CP_1
Carturan, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Pellegrino, in virtù di procura generale alle liti (Atto notaio del 28 luglio 2020, Rep 89932 - Per_1
Racc. 26221)
Resistente
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso, iscritto a ruolo il 16/06/2025 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha esposto:
-di prestare attività lavorativa alle dipendenze di con la CP_2
qualifica di addetto allo spazzamento e raccolta rifiuti;
-di essere scivolato sulle scale, attraversando il cortile condominiale, mentre si recava a lavoro, in data 20/9/2024 alle ore 12.55 circa e di essere caduto a terra riportando un trauma distorsivo con infrazione del malleolo peroneale destro;
-di essersi recato, a seguito dell'infortunio, presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Roma CTO, ove eseguiti gli opportuni accertamenti gli veniva diagnosticato: “Infrazione del malleolo tibiale mediale caviglia destra con prognosi gg. 25 S.C”;
-di essersi sottoposto, nel mese di dicembre 2024, a visita medico legale presso la sede dell' a seguito della quale l'Istituto, con lettera del 15.12.2024, CP_1
rigettava la domanda di indennizzo, qualificando l'evento come malattia comune e non infortunio sul lavoro;
-che, a seguito del predetto infortunio, a guarigione clinica avvenuta residuavano postumi permanenti nella misura del 6% (cfr relazione dott.
[...]
. Persona_2
Tanto premesso ha adito il Tribunale del Lavoro di Roma, chiedendo di accertare la natura di “infortunio sul lavoro in itinere” del sinistro occorsogli e di dichiarare il suo diritto all'indennizzo, con conseguente condanna dell' . CP_3
L' , nel costituirsi, ha chiesto il rigetto del ricorso per sua infondatezza, CP_1
risultando l'infortunio de quo avvenuto entro le pertinenze condominiali, circostanza che non rientra nella tutela assicurativa.
Concesso termine per note difensive per un approfondimento della questione relativa al perimetro della tutela assicurativa , all'udienza del 19.11.2025, CP_1
svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto respinto alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, che esclude la configurabilità dell'infortunio in itinere nel caso in cui il lavoratore si infortuni all'interno della propria abitazione -nonché domicilio o dimora- ovvero in un qualunque altro luogo di comune proprietà, dal momento che il diritto all'indennizzo presuppone CP_1
2 che l'evento accada in una pubblica strada o, comunque, in luoghi non identificabili con quelli di esclusiva -o comune- proprietà del lavoratore assicurato.
Ai fini della tutela assicurativa deve infatti trattarsi di luoghi in cui il lavoratore non ha la possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti, mentre il proprietario dell'abitazione ha il potere di intervenire efficacemente – anche attraverso la doverosa sollecitazione degli organi preposti all'amministrazione – su tutto ciò che riguarda i beni condominiali (così Cass.
10028/2010; Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 16/07/2007, n. 15777, Corte appello Roma sez. I, 07/04/2021, n.550 che si richiamano ex art. 118 disp.
Att. c.p.c.).
In particolare la S.C., nella sentenza citata n. 15777/2007, ha statuito che
“Alla stregua di un'interpretazione letterale nonché logico-sistematica dell'art. 12 del d.lgs. n.38 del 2000, la configurabilità di un infortunio "in itinere" comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali. Con la suddetta pronuncia la Corte, in applicazione del principio di cui in massima, aveva cassato la decisione della corte territoriale che aveva riconosciuto l'occasione di lavoro nell'infortunio occorso al lavoratore scivolando sul portone di casa mentre si recava al lavoro, sul presupposto che nella nozione di luogo di abitazione, quale inizio del normale percorso per raggiungere la sede lavorativa, dovessero ritenersi incluse anche le pertinenze della stessa, che il lavoratore deve necessariamente percorrere per recarsi nel luogo di lavoro.
Venendo al caso in esame, del tutto analogo a quello scrutinato in sede di legittimità, è pacifico, in quanto dichiarato dallo stesso ricorrente, che l'infortunio si sia verificato nelle aree di pertinenza condominiale, sulle scale dell'abitazione, il che porta ad escludere la tutela assicurativa . CP_1
3 Pertanto, alla luce delle svolte considerazioni, il ricorso non può trovare accoglimento.
Sussistono tuttavia giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, in ragione delle difficoltà connesse alla qualificazione del fatto controverso come emerso anche nel giudizio di legittimità conclusosi con la pronuncia surrichiamata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 21777/2025 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-respinge il ricorso;
-compensa tra le parti le spese di lite;
-manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Roma lì 19 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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