Art. 2.
Ai comuni di cui alla tabella B allegata alla presente legge, sedi di uffici giudiziari istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1963, n. 183 , 31 dicembre 1963, n. 2105 e 27 dicembre 1964, n. 1651 , e' corrisposto dallo Stato, alle condizioni di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392 , un contributo annuo nelle spese indicate dall'articolo 1 della legge sopracitata, nella misura e con la decorrenza a fianco di ciascuno di essi indicate.
Ai comuni di cui alla tabella B allegata alla presente legge, sedi di uffici giudiziari istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1963, n. 183 , 31 dicembre 1963, n. 2105 e 27 dicembre 1964, n. 1651 , e' corrisposto dallo Stato, alle condizioni di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392 , un contributo annuo nelle spese indicate dall'articolo 1 della legge sopracitata, nella misura e con la decorrenza a fianco di ciascuno di essi indicate.