TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2025, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 10 del mese di Dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2345/13 R.G..
È comparsa, per gli attori, l'avv. Paola SCARCELLA per delega dell'avv. Vincenza
PRESTIPINO la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparsa, per i convenuti e Controparte_1 Controparte_2
l'avv. Fabio CATANIA per delega dell'avv. Emilia CERCHIARA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2345 del Ruolo Generale Affari Contenziosi 2013
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
residente in [...]
nato ad [...] il [...], c.f. Controparte_3 C.F._2 residente in [...]
Villa San GI (RC) il 12.06.1991, c.f. , residente in [...]C.F._3
(ME), Contrada Piana – sopra ferrovia, nato a [...] Controparte_5
GI (RC) il 12.06.1991, c.f. , residente in [...], C.F._4
Contrada Piana – sopra ferrovia, e nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, residente in Pagliara (ME), Contrada Piana – sopra ferrovia, tutti C.F._5
elettivamente domiciliati in Furci Siculo (ME), Via Caio Duilio, n. 21, presso lo studio dell'avv. Vincenza PRESTIPINO dalla quale sono rappresentati e difesi ATTORI
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, e nata a [...] il C.F._6 Controparte_2
23.05.1942, c.f. nella qualità di eredi di tutte C.F._7 Persona_1 residenti in [...], elettivamente domiciliate in
2 TRIBUNALE di MESSINA Messina, Via Risorgimento, n. 123, presso lo studio dell'avv. Emilia CERCHIARA dalla quale sono rappresentate e difese CONVENUTI
E
collettivamente e impersonalmente e DI di Controparte_6
collettivamente e impersonalmente Persona_2
E
e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
, nella qualità di eredi di
[...] Persona_3
CONVENUTI CONTUMACI avente per OGGETTO: risarcimento del danno da reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 29 aprile 2013, Parte_1
e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
hanno convenuto in giudizio esponendo che il Parte_2 Persona_1
Tribunale di Messina, con la sentenza n. 307/2009, aveva ritenuto il convenuto colpevole della commissione del reato di usura aggravata, per aver commesso il fatto in danno di un soggetto che svolgeva attività imprenditoriale ed in stato di bisogno, e del reato di estorsione aggravata, per aver commesso il fatto per procurarsi il profitto del reato di usura,
e lo aveva condannato, oltre che alle pene di legge, anche al risarcimento del danno nei confronti di costituitasi parte civile nel relativo giudizio, da Parte_1
liquidarsi in separata sede.
Successivamente, la Corte di Appello di Messina, con la sentenza n. 214/2010, in parziale riforma della sentenza di primo grado, a seguito della concessione delle attenuanti generiche, aveva rideterminato la pena confermando, tuttavia, la condanna del convenuto al risarcimento del danno in favore di infine, tale sentenza era stata Parte_1 confermata dalla Corte di Cassazione.
In ragione dei fatti illeciti irrevocabilmente accertati, gli attori hanno invocato il risarcimento dei danni-conseguenza da ciascuno subiti.
In particolare, persona offesa dai reati, ha chiesto il Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale – e cioè del danno emergente, consistente nella 3 TRIBUNALE di MESSINA riduzione patrimoniale conseguente alla corresponsione degli interessi usurai e nella futura perdita di un proprio immobile sottoposto ad un pignoramento immobiliare e del lucro cessante, consistente nel mancato guadagno derivante dalla cessazione della propria attività imprenditoriale conseguentemente alla impossibilità di poter pagare i propri creditori – nonché del danno morale ed esistenziale.
Gli attori Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e rispettivamente marito e figli dell'attrice, hanno invocato il
[...] Parte_2 risarcimento del danno morale.
Con comparsa di risposta, depositata in data 16 settembre 2013, si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza delle domande risarcitorie svolte Persona_1
per mancanza di prova dei danni lamentanti.
Nel corso del giudizio è stata espletata prova testimoniale.
All'udienza dell'11 gennaio 2018, a seguito della dichiarazione del decesso del convenuto il giudizio è stato interrotto;
successivamente, è stato Persona_1 riassunto nei confronti delle sorelle e Controparte_1 Controparte_2
e, poi, nei confronti dei nipoti Controparte_7 Controparte_6 successivamente deceduto in corso di lite, e Controparte_8
nella qualità di eredi per rappresentazione del fratello Controparte_9
premorto al convenuto Persona_3 Persona_1
Con comparsa di risposta, depositata in data 22 marzo 2019, si sono costituite in giudizio per la prosecuzione del processo – sebbene non citata in Persona_2 riassunzione – e rappresentando di Controparte_1 Controparte_2
aver accettato l'eredità con beneficio di inventario e chiedendo, in caso di accoglimento della domanda, di essere tenute a rispondere pro quota ex art. 752 c.c., nei limiti di valore dei beni loro pervenuti per successione.
All'udienza dell'08 ottobre 2025, a seguito della dichiarazione del decesso della convenuta il giudizio è stato interrotto;
successivamente, è stato Persona_2
riassunto nei confronti degli eredi, collettivamente e impersonalmente, di Per_2
e anche nei confronti degli eredi, collettivamente e impersonalmente, del convenuto
[...]
contumace anch'egli deceduto in corso di causa. Controparte_6 4 TRIBUNALE di MESSINA
I convenuti successivamente Controparte_7 Controparte_6
deceduto in corso di lite, e Controparte_8 Controparte_9
, pur ritualmente citati in riassunzione, non si sono costituiti e devono essere
[...]
dichiarati contumaci.
1. Si osserva, preliminarmente, che gli attori hanno posto a fondamento delle rispettive domande la sentenza di condanna n. 214/10 con la quale la Corte di Appello di
Messina, salvo rideterminazione della pena a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha, per il resto, confermato la sentenza n. 307/09 con la quale il
Tribunale di Messina, Sezione dei giudici per le indagini preliminari, ha ritenuto l'originario convenuto colpevole della commissione dei reati di usura ed estorsione aggravati condannandolo al risarcimento del danno nei confronti di Parte_1 costituitasi parte civile nel giudizio.
Risulta dall'annotazione in calce alla copia della sentenza della Corte di Appello prodotta in giudizio che avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione;
non risulta in calce alla sentenza della Corte di Appello l'attestazione di irrevocabilità.
Gli attori, tuttavia, hanno affermato che le statuizioni di condanna contenute nelle sentenze in esame sono state confermate dalla Corte di Cassazione – e che, quindi, le stesse sono divenute irrevocabili – e tale circostanza è stata espressamente ammessa da parte convenuta;
deve, pertanto, ritenersi provato il passaggio in giudicato alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, applicabile anche al giudicato penale, secondo cui “La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att.
c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 36258/23).
2. Nel merito, la domanda di risarcimento del danno articolata dagli attori è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito esposti.
L'art. 651 c.p.p. dispone che “1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha 5 TRIBUNALE di MESSINA commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.”.
In merito ai rapporti intercorrenti tra la sentenza penale di condanna irrevocabile ed il giudizio civile di risarcimento del danno conseguente al reato accertato ed alla natura dell'accertamento che deve essere compiuto dal Giudice civile sugli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria – e ciò soprattutto nelle ipotesi in cui il Giudice penale abbia già pronunciato condanna generica al risarcimento del danno in favore delle persone offese costituitesi parti civili – la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato
l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio "dictum".” (v. massima Cass. Civ.
Sez. 3, n. 4318/19).
Inoltre, avuto riguardo ai reati di danno, la Corte di Cassazione ha precisato che “Nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità
6 TRIBUNALE di MESSINA giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli.” (v. massima Cass.
Civ. Sez. 3, n. 8477/20).
Il Giudice civile, quindi, anche nell'ipotesi in cui si sia formato un giudicato penale di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'accertamento della commissione di un reato di danno, è sempre tenuto – sul presupposto dell'intervenuto accertamento con autorità di giudicato del fatto, della sua illiceità penale, dell'imputabilità all'imputato e del nesso di causalità materiale con l'evento dannoso – ad accertare i danni-conseguenza lamentati dai danneggiati ed il nesso di causalità giuridica con il commesso reato secondo le regole processuali tipiche del procedimento civile.
Sotto il profilo probatorio è stato anche affermato che “In tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico.” (v. massima Cass. Civ., Sez. 3, n. 12901/24).
Orbene, dall'esame della sentenza del Tribunale di Messina emerge che il convenuto
è stato ritenuto colpevole della commissione dei reati di usura aggravata ex art. 644, comma
1, 3 e 5 n. 3 e 4 e di estorsione aggravata ex art. 629 e 61 n. 2.
Con particolare riguardo alla commissione del reato di usura, in sede penale è stato riconosciuto che “…alla luce dei superiori elementi può pertanto ragionevolmente concludersi che l'imputato è dedito all'attività usuraia provvedendo ad erogare prestiti o a monetizzare assegni post-datati, praticando tassi di interesse dell'ordine del 10-15 % mensile. Tale attività ha certamente svolto nei confronti della denunciante. Per quanto non appaia possibile determinare in misura assolutamente puntuale l'entità dei prestiti concessi
e degli interessi (o, comunque, dei rimborsi) riscossi, può tuttavia affermarsi ragionevolmente – come dichiarato dalla vittima, come emerge dalla conversazione 7 TRIBUNALE di MESSINA registrata, come si desume dal confronto tra le parole dell'imputato e gli elementi documentali acquisiti – che su tali prestiti venivano pretesi interessi dell'ordine, quantomeno, del 10% mensile, certamente superiore al tasso soglia come determinato ai sensi dell'art. 2 c. 4 l. 7/3/96 n. 108 (da ultimo fissato, in relazione all'anno 2008, con il
d.m. 26/3/09 nella misura del 15,87% annuo relativamente a :”anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari bancari”). Allo stesso modo l'indagato ha provveduto a monetizzare assegni post-datati, ricevuti dalla vittima nell'attività di impresa, operando uno sconto di circa il 50 % (cioè, consegnando solo la metà del valore nominale del titolo), anche in questo caso praticando tassi superiori a quello limite…”.
Quanto al reato di estorsione, si legge, testualmente: “…sussiste, parimenti, il reato di cui al capo b) della rubrica. In proposito, come detto, la denunciante ha riferito che
l'imputato, da ultimo, avrebbe intimato la restituzione dei prestiti minacciando
l'interlocutrice di danni ai familiari ed ai beni. La sussistenza di tali minacce appare confermata dal tenore della conversazione registrata in occasione dell'incontro del
6/3/2009, e lo stesso imputato in sede di interrogatorio non ha negato la formulazione di tali espressioni, affermando, semplicemente, che si sarebbe trattato di frasi senza significato…”.
Accertata con autorità di giudicato l'effettiva commissione, da parte del convenuto, dei reati di usura e di estorsione a danno di oggetto di accertamento Parte_1
nel presente giudizio sarà la sussistenza dei danni-conseguenza patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa invocati ed il nesso di causalità che lega questi ultimi ai fatti illeciti accertati.
L'attrice ha lamentato che, dovendo impiegare tutte le proprie risorse economiche per restituire i prestiti ricevuti e pagare gli interessi usurai, non avrebbe potuto pagare i propri creditori e, quindi, avrebbe subìto un danno patrimoniale consistente nella riduzione del proprio patrimonio pari all'importo degli interessi usurai corrisposti, nella futura perdita di un proprio immobile sottoposto a pignoramento immobiliare nonché nel mancato guadagno conseguente alla cessazione della propria attività di impresa.
8 TRIBUNALE di MESSINA In merito all'asserito danno emergente, consistente nel pagamento degli interessi usurai, si osserva che in sede penale, sebbene il convenuto sia stato condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, è stata rinviata alla sede civile la relativa liquidazione in ragione del fatto che “…allo stato non si possiedono elementi sufficienti per procedere alla loro quantificazione. In particolare, non appare possibile quantificare allo stato il danno patito dalla persona offesa dal momento che, pur accertata la pretesa (e la promessa) di interessi usurai, non risulta comprovato che la vittima avesse già consegnato all'imputato interessi in misura complessiva tale da eguagliare o superare gli importi ricevuti…”.
Era, quindi, onere dell'attrice allegare nel presente giudizio dettagliatamente gli importi delle somme ricevute in prestito e gli importi degli interessi usurai sulle stesse calcolati e fornire la prova rigorosa dell'effettiva corresponsione al convenuto di somme maggiori rispetto a quelle ricevute, tali da determinare effettivamente un decremento illecito del patrimonio.
Quanto alle allegazioni difensive, l'attrice nel proprio atto di citazione ha dichiarato di aver ottenuto in prestito contanti, come contropartita della consegna di assegni post- datati, senza precisare se emessi da lei o da terzi suoi creditori.
In particolare, ha affermato di aver consegnato assegni post-datati per un totale di €
6.000,00 e di aver ricevuto € 3.500,00 in contanti;
poi, di aver consegnato assegni post- datati per un totale di € 30.000,00, e di aver ricevuto denaro in contante, detratta una somma pari al 15% di interessi mensili;
infine, di aver ricevuto un prestito di € 20.000,00 con la promessa di corrispondere interessi pari al 15% mensile, per i quali il convenuto era arrivato a pretendere la restituzione di € 50.000,00.
Confrontando quanto affermato nel presente giudizio con quanto denunciato nel giudizio penale emerge che in quella sede la stessa, oltre ad aver precisato che gli assegni post-datati per il valore di € 30.000,00 erano stati emessi da suoi clienti aveva, in quella sede, aggiunto che la corresponsione della somma di € 20.000,00 era avvenuta a seguito della consegna di ulteriori assegni per un ammontare complessivo di € 18.900,00.
L'attrice, quindi, ha sicuramente ammesso di aver ricevuto in contanti una somma pari perlomeno ad € 23.500,00, oltre quella non specificata ottenuta a seguito della consegna 9 TRIBUNALE di MESSINA degli assegni per il valore di € 30.000,00, senza, tuttavia, chiarire se gli assegni post-datati siano stati consegnati quale mezzo di pagamento o a garanzia del credito ricevuto.
Sotto il profilo probatorio, nel giudizio penale – nel quale, si ripete, non è stato accertato l'esatto importo dei prestiti, degli interessi e dei rimborsi effettuati – a seguito del sequestro di diversi assegni post-datati rinvenuti nell'abitazione del convenuto, è stato possibile accertare che solo alcuni degli assegni che l'attrice ha riferito di aver consegnato al convenuto erano stati effettivamente riscossi.
In particolare, di due assegni del 31.10.2007 e 30.11.2007 del valore di € 2.000,00 ciascuno, emessi da madre dell'attrice, è stata accertata la riscossione da Persona_4 parte di un soggetto che ha ammesso di aver ricevuto quegli assegni direttamente dal convenuto;
di tre assegni, uno del 30.09.2007 del valore di € 1.950,00, uno del 30.10.2007 del valore di € 1.950,00 e uno del 30.12.2007 del valore di € 3.300,00, è stato accertato, grazie all'estratto conto dell'attrice acquisito durante le indagini, sia l'emissione da parte sua che la successiva riscossione.
Deve, quindi, ritenersi provata l'effettiva corresponsione, mediante riscossione degli assegni consegnati, della somma di € 11.200,00.
Pertanto, considerato che l'attrice ha ammesso di aver ricevuto in contanti una somma maggiore di € 23.500,00, non avendo fornito ulteriori prove volte a dimostrare o l'integrale restituzione delle somme ricevute in contanti ed il pagamento di somme maggiori oppure l'incasso degli assegni post-datati asseritamente consegnati per un importo superiore a quello ottenuto in prestito – dimostrabili, ad esempio, mediante la produzione in giudizio degli estratti conto, come quelli acquisiti durante le indagini in sede penale – non vi è prova che la stessa abbia subìto il danno emergente lamentato.
Né può, il risarcimento, essere quantificato in via equitativa ex art. 1226 c.c., così come richiesto dall'attrice, in quanto la norma in esame non mira a sopperire a carenze probatorie delle parti ma consente al Giudice di liquidare il danno in via equitativa nelle sole ipotesi in cui vi sia prova dell'an debeatur e sia impossibile o estremamente difficile provarne esclusivamente il quantum.
Per le ragioni sopra esposte, deve anche escludersi che, a causa della condotta usuraia posta in essere dal convenuto, l'attrice abbia subìto l'ulteriore danno emergente consistente 10 TRIBUNALE di MESSINA nel pignoramento del proprio immobile, così come anche il lucro cessante asseritamente conseguito alla cessazione della propria attività imprenditoriale.
L'attrice, infatti, non ha provato di aver dovuto impiegare le proprie risorse economiche per pagare gli interessi usuari;
pertanto, non vi è prova del fatto che il mancato pagamento dei propri creditori e, conseguentemente, l'avvio della procedura esecutiva sul proprio immobile e la successiva cessazione della propria attività siano dipesi da tale circostanza.
Al contrario, è stata proprio l'attrice ad ammettere di essersi rivolta al convenuto perché versava già, prima dell'ottenimento dei prestiti erogati a partire da gennaio 2007, in una situazione di grave difficoltà economica nella gestione della propria impresa individuale;
ciò rende plausibile l'affermazione per cui l'avvio della procedura esecutiva sul proprio immobile e la successiva cessazione della propria attività siano la conseguenza diretta non del pagamento di interessi usurai bensì delle preesistenti condizioni di difficoltà economiche che avevano indotto l'attrice a rivolgersi al convenuto.
L'attrice ha, poi, lamentato di aver subìto un danno morale ed un danno esistenziale.
Inoltre, con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. ha allegato per la prima volta, mediante uno dei capitolati di prova formulati – dichiarato inammissibile perché valutativo – di aver iniziato a soffrire, a causa della condotta del convenuto, di un disturbo del comportamento alimentare e ha chiesto che fosse disposta una consulenza tecnica d'ufficio volta proprio ad accertare il suddetto danno biologico.
Quanto al danno biologico lamentato, si osserva, preliminarmente, che la lesione dell'integrità psico-fisica è stata allegata per la prima volta con le memorie ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. e, quindi, tardivamente, alla luce del principio secondo cui “In tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari, dedotti per dimostrare i primi, l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata - riguardante un'azione di responsabilità promossa contro un avvocato che, secondo il suo assistito, aveva 11 TRIBUNALE di MESSINA determinato, con la sua inerzia, la mancata soddisfazione coattiva del credito azionato - ritenendo che il giudice di merito avesse erroneamente considerato tardivo il riferimento, effettuato per la prima volta nella memoria istruttoria, ad una iscrizione ipotecaria di terzi sui beni del debitore del cliente, avvenuta proprio nel periodo durante il quale il difensore era rimasto inattivo, mentre, invece, si trattava di un'allegazione avente finalità probatoria, volta a dimostrare la riduzione, in quell'arco di tempo, della garanzia patrimoniale del credito poi rimasto insoddisfatto).” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 8525/20).
Lo stesso, inoltre, non è stato provato, non essendo stata prodotta alcuna prova documentale o tramite consulenza tecnica di parte, né essendo stato formulato alcun capitolo di prova su circostanze oggettivamente indicative della presenza del disturbo lamentato che ne abbiano manifestato all'esterno la sintomatologia e che fossero, pertanto, obiettivamente percepibili e riferibili dai testimoni;
pertanto, alcuna consulenza tecnica d'ufficio si sarebbe potuta disporre in quanto, ove disposta, sarebbe stata oltremodo esplorativa.
Quanto poi al danno morale ed esistenziale invocato, risulta opportuno, preliminarmente, richiamare i principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in merito alla natura ed alla prova del danno non patrimoniale secondo cui “La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.”.
Pertanto, “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul 12 TRIBUNALE di MESSINA piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.”
Sotto il profilo della liquidazione del danno è stato anche affermato che “La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di "vulnus" “interno” al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche
(danno idealmente omogeneo al cd. “lucro cessante”, quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico- relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.” (v. massima Cass. Civ.,
Sez. 3, n. 901/18).
Come sopra affermato, sia il danno esistenziale, da intendersi quale stravolgimento delle proprie abitudini di vita relazionale, sia quello morale, da intendersi quale sofferenza
13 TRIBUNALE di MESSINA interiore, quali componenti della medesima figura del danno non patrimoniale devono essere congruamente allegati e provati.
Il danno esistenziale, sebbene astrattamente configurabile in capo all'attrice in quanto vittima di usura e di estorsione – indipendentemente dalla lesione del diritto alla salute, infatti, l'attrice avrebbe potuto comunque, dimostrare di aver patito un pregiudizio alla propria vita relazionale conseguente proprio alla lesione del diritto di autodeterminazione – non è stato sufficientemente allegato e provato.
Questa, infatti, non ha, nemmeno in sede di memorie ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c., allegato circostanze specifiche e dettagliate volte a dimostrare i lamentati cambiamenti della vita relazionale;
pertanto, alcun danno esistenziale può esserle riconosciuto.
Quanto al danno morale si osserva che, come già anticipato, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità questo mantiene una sua autonomia rispetto al danno esistenziale – o, nel caso di lesione di del diritto alla salute, rispetto al danno biologico dinamico-relazionale – trattandosi di sofferenza interiore che prescinde del tutto dalle vicende relazionali;
in questo senso è stato affermato che “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni "vulnus" arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico- relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche. (Fattispecie relativa a danno da perdita del rapporto parentale).” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 23469/2018).
Tuttavia, sotto il profilo probatorio, esclusa la natura in re ipsa di tale profilo di danno, considerata l'assoluta difficoltà o, addirittura, in alcuni casi, impossibilità del danneggiato di provarlo – laddove ad un patimento o ad una sofferenza interiore potrebbe non corrispondere una fenomenologia esterna suscettibile di senso-percezione – questo può essere dimostrato anche grazie alle presunzioni semplici, e cioè mediante l'allegazione di fatti noti dai quali, attraverso l'ausilio delle massime di esperienza, e cioè di regole di 14 TRIBUNALE di MESSINA giudizio basate su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, è possibile risalire al fatto ignoto dell'effettiva sofferenza subita (v. Cass. Civ. Sez. 3, n. 25164/20).
Orbene, può ritenersi certamente corrispondente ad una consolidata massima di esperienza l'apprezzamento secondo cui, di norma, una persona dotata di normale forza d'animo, se vittima di usura e di estorsione – come nel caso di specie, in cui l'attrice oltre ad aver subìto pretese usuraie, è stata poi minacciata – versi, a causa delle richieste costanti ed insistenti di restituzione delle somme ottenute in prestito maggiorate dagli interessi usurai e delle minacce subite, in uno stato di durevole pressione psicologica e di paura e timore per la propria incolumità personale e per la propria condizione patrimoniale e che tale stato, anche in un soggetto dotato di una particolare forza d'animo, possa determinare sofferenza, turbamento e finanche disperazione.
Nel caso in esame, al fine di dimostrare la sofferenza ed il patema d'animo subìto dalla vittima a causa delle insistenti richieste usuraie è stata escussa la teste
[...]
madre dell'attrice, la quale, dopo aver riferito di aver assistito per due volte, Per_4 mentre si trovava a casa della figlia in presenza dei nipoti e in una delle due occasioni anche del genero, alla richiesta di restituzione dei soldi prestati e degli interessi da parte del convenuto, ha dichiarato che “…Prima di conoscere il mia figlia era una Per_1
persona solare. Dopo qualche tempo dal giorno in cui il ha prestato i soldi a Per_1 mia figlia quest'ultima non potendo onerare le richieste del medesimo ha Per_1 iniziato a stare male. Era preoccupatissima e la mattina mia figlia mi riferiva di non riuscire più a dormire di notte per la forte ansia. Mia figlia aveva paura anche per i suoi figli e quando questi uscivano di casa era molto ansiosa perché temeva che il Per_1
potesse loro fare del male. Prima di conoscere il nonostante i debiti mia figlia Per_1 era una persona serena e solare… Io non ho mai pernottato da mia figlia. A volte rimaneva
a dormire mio marito, ora deceduto, in quanto mia figlia si sentiva più tranquilla con la presenza del padre, nonostante in casa vi fosse già il marito e i figli…”.
La teste ha confermato che l'attrice, a seguito dell'ottenimento del prestito usuraio da parte del convenuto, aveva perso la serenità e le aveva manifestato un forte stato di paura e ansia;
tutte circostanze che consentono di presumere che la stessa, interiormente, abbia provato sofferenza e turbamento. 15 TRIBUNALE di MESSINA Considerato che l'attrice, in ragione dei reati di cui è stata vittima, si è verosimilmente trovata nella condizione di disagio e patimento lamentata, deve esserle riconosciuto il risarcimento del danno morale subìto da quantificare in via equitativa, tenuto conto dell'intensità e della durata delle condotte delittuose poste in essere dal convenuto, della natura e della gravità dell'offesa, in € 25.000,00 già rivalutati e comprensivi di interessi compensativi, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo.
Inoltre, considerato che il giudizio, originariamente instaurato nei confronti di
è stato riassunto nei confronti dei chiamati alla sua eredità i quali – Persona_1 con esclusione di e Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
che si sono costituite rilevando l'intervenuta accettazione dell'eredità con
[...] beneficio di inventario – sono rimasti contumaci e non hanno contestato la propria qualità di eredi, ciascuno di questi deve essere condannato al risarcimento del danno.
Infatti, “Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 2, n. 6815/2024).
L'obbligazione risarcitoria di ciascuno degli eredi, però, deve ritenersi limitata alla propria quota ereditaria ex art. 752 c.c. – e, per quanto riguarda Controparte_6
, e in quanto
[...] Controparte_8 Controparte_9 eredi per rappresentazione, alla sola quota del proprio ascendente premorto – tenuto conto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato "pro quota", in virtù dell'esistenza di altri coeredi, mentre, 16 TRIBUNALE di MESSINA laddove tale qualità sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del "de cuius", tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 3391/23).
Infine, considerato che – e ora i suoi eredi collettivamente e Persona_2
impersonalmente – e hanno fornito Controparte_1 Controparte_2 prova di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario, le stesse dovranno corrispondere la propria quota di risarcimento nei limiti del valore dei beni loro pervenuti per successione.
3. Le domande di risarcimento del danno proposte da Controparte_3 [...]
, e invece, in quanto Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 sfornite di prova, devono essere respinte.
Sebbene gli attori abbiano genericamente invocato il danno morale asseritamente subìto a causa dei reati commessi dal convenuto, nel corpo del proprio atto difensivo, di fatto, hanno lamentato uno stravolgimento della vita familiare conseguente alla cessazione dell'attività imprenditoriale dell'attrice.
In particolare, marito dell'attrice, ha rappresentato che, a causa Controparte_3 della cessazione dell'attività della moglie, sarebbe stato costretto a trasferirsi in Tunisia per provvedere al sostentamento della famiglia mentre e Controparte_4
figli dell'attrice, hanno rappresentato che, a causa di tali Controparte_5 vicende, avrebbero sofferto una riduzione del rendimento scolastico e non sarebbero riusciti a diplomarsi: infine, figlio minore dell'attrice, ha rappresentato che, in Parte_2 mancanza di denaro e della possibilità di provvedere al suo sostentamento, si era dovuto trasferire presso i nonni materni.
Quanto ai predetti pregiudizi asseritamente sofferti a causa della cessazione dell'attività dell'attrice ed alle conseguenti ripercussioni economiche, non sussiste la prova del nesso di causalità in quanto, come già affermato, non è stato provato che la predetta cessazione sia dipesa dal pagamento degli interessi usurai.
17 TRIBUNALE di MESSINA Quanto, invece, ai danni esistenziali lamentati dai figli Controparte_4
e – i quali hanno rappresentato che, a causa dei fatti criminosi, Controparte_5 avrebbero avuto problemi di rendimento scolastico e non avrebbero potuto completare gli studi, circostanze queste che avevano inciso profondamente sulle loro esistenze in quanto avevano pregiudicato la possibilità di trovare adeguata occupazione lavorativa – si osserva che è carente la prova del mutamento del rendimento scolastico lamentato e, conseguentemente, della riconducibilità eziologica del mancato conseguimento del diploma al predetto mutamento.
Gli attori, infatti, al fine di dimostrare, in modo oggettivo e rigoroso, la riduzione del rendimento scolastico e l'esistenza di un nesso causale tra i fatti per cui è causa e la riduzione del rendimento avrebbero dovuto produrre la documentazione scolastica relativa sia al periodo precedente al verificarsi dei fatti sia a quello successivo al periodo in cui si erano verificati i fatti criminosi in modo da confrontare il rendimento nei due periodi di tempo e di valutare, anche tramite presunzioni semplici, l'effettiva riduzione del rendimento e la sua riconducibilità, anche dal punto di vista cronologico, ai fatti di causa;
hanno, invece, formulato un capitolato di prova testimoniale non ammesso in quanto generico e basato su valutazioni personali e discrezionali.
Per quanto concerne, poi, il trasferimento in Tunisia di ed il Controparte_3 trasferimento presso i nonni materni di queste sono circostanze Parte_2 plausibilmente collegate alle gravi difficoltà economiche cui è andato incontro il nucleo familiare;
tuttavia, per quanto sopra esposto, non è stata raggiunta la prova rigorosa che tali difficoltà economiche siano state, a loro volta, conseguenza dei reati commessi dall'originario convenuto.
Per le ragioni sopra esposte, le predette domande risarcitorie non possono trovare accoglimento.
CONDANNA ALLE SPESE.
Nei rapporti tra unica attrice vittoriosa, ed i convenuti Parte_1
Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
DI di Controparte_7 Controparte_6 Controparte_8
e le spese del giudizio seguono la soccombenza;
[...] Controparte_9 18 TRIBUNALE di MESSINA vanno poste a carico dei convenuti in solido e liquidate in favore dell'attrice, tenuto conto del valore di quanto riconosciuto e della complessità della controversia e delle questioni trattate, nella misura di 1/5 del totale stante la soccombenza degli altri attori, in complessivi
€ 1.124,40 di cui € 109,00 per spese vive e € 1.015,40 per compensi di avvocato, pari ad 1/5 di € 5.077,00 di cui € 919,99 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nei rapporti tra gli attori Controparte_3 Controparte_4
e e i convenuti Controparte_5 Parte_2 Controparte_10
e le spese del giudizio
[...] Controparte_1 Controparte_2
seguono la soccombenza;
devono, pertanto, essere poste a carico degli attori soccombenti e liquidate in favore dei convenuti, tenuto conto dell'importo del petitum e della complessità della controversia, in complessivi € 7.616,00 di cui € 1.701,00 per la fase di studio, €
1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nulla sulle spese di lite tra , Controparte_3 CP_3 Controparte_4
e e DI di Controparte_5 Parte_2 Controparte_7
, e CP_1 Controparte_6 Controparte_8 [...]
, vista la soccombenza degli attori e la contumacia dei convenuti. Controparte_9
Compensa le spese di lite del subprocedimento cautelare in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
, e nei confronti di
[...] Controparte_5 Parte_2 [...]
CP_10 Controparte_1 Controparte_2
DI di Controparte_7 Controparte_6 Controparte_8
e
[...] Controparte_9
1) accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
Co nei confronti di DI
[...] Persona_2 Controparte_1 19 TRIBUNALE di MESSINA
DI di Controparte_2 Controparte_7 Controparte_6
, e
[...] Controparte_8 Controparte_9
2) per l'effetto, condanna i convenuti, ciascuno nei limi della propria quota ereditaria,
e gli DI di e Persona_2 Controparte_1 Controparte_2 anche loro nei limiti di valore dei beni pervenuti per successione, al risarcimento del danno in favore di che liquida nella somma di € 25.000,00, oltre interessi Parte_1
legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Controparte_3
e nei Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 confronti degli DI di Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
DI di ,
[...] Controparte_7 CP_1 Controparte_6 [...]
e Controparte_8 Controparte_9
4) condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio in favore di che liquida in complessivi € 1.124,40 di cui € 109,00 per spese vive Parte_1
e € 1.015,40 per compensi di avvocato, pari ad 1/5 di € 5.077,00 di cui € 919,99 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) condanna , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e in solido, alla rifusione delle spese del giudizio in favore dei
[...] Parte_2 convenuti e Controparte_10 Controparte_1 Controparte_2
che liquida in complessivi € 7.616,00 di cui € 1.701,00 per la fase di studio, €
[...]
1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6) nulla sulle spese tra , Controparte_3 Controparte_4 [...]
e e DI di Controparte_5 Parte_2 Controparte_7 [...]
, e Controparte_6 Controparte_8 Controparte_9 vista la soccombenza degli attori e la contumacia dei convenuti;
7) compensa le spese di lite del subprocedimento cautelare in corso di causa.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, li 10.12.2025. 20 TRIBUNALE di MESSINA Il Giudice (dott. Francesco CATANESE) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta Cavallaro, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
21
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 10 del mese di Dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2345/13 R.G..
È comparsa, per gli attori, l'avv. Paola SCARCELLA per delega dell'avv. Vincenza
PRESTIPINO la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparsa, per i convenuti e Controparte_1 Controparte_2
l'avv. Fabio CATANIA per delega dell'avv. Emilia CERCHIARA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2345 del Ruolo Generale Affari Contenziosi 2013
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
residente in [...]
nato ad [...] il [...], c.f. Controparte_3 C.F._2 residente in [...]
Villa San GI (RC) il 12.06.1991, c.f. , residente in [...]C.F._3
(ME), Contrada Piana – sopra ferrovia, nato a [...] Controparte_5
GI (RC) il 12.06.1991, c.f. , residente in [...], C.F._4
Contrada Piana – sopra ferrovia, e nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, residente in Pagliara (ME), Contrada Piana – sopra ferrovia, tutti C.F._5
elettivamente domiciliati in Furci Siculo (ME), Via Caio Duilio, n. 21, presso lo studio dell'avv. Vincenza PRESTIPINO dalla quale sono rappresentati e difesi ATTORI
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, e nata a [...] il C.F._6 Controparte_2
23.05.1942, c.f. nella qualità di eredi di tutte C.F._7 Persona_1 residenti in [...], elettivamente domiciliate in
2 TRIBUNALE di MESSINA Messina, Via Risorgimento, n. 123, presso lo studio dell'avv. Emilia CERCHIARA dalla quale sono rappresentate e difese CONVENUTI
E
collettivamente e impersonalmente e DI di Controparte_6
collettivamente e impersonalmente Persona_2
E
e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
, nella qualità di eredi di
[...] Persona_3
CONVENUTI CONTUMACI avente per OGGETTO: risarcimento del danno da reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 29 aprile 2013, Parte_1
e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
hanno convenuto in giudizio esponendo che il Parte_2 Persona_1
Tribunale di Messina, con la sentenza n. 307/2009, aveva ritenuto il convenuto colpevole della commissione del reato di usura aggravata, per aver commesso il fatto in danno di un soggetto che svolgeva attività imprenditoriale ed in stato di bisogno, e del reato di estorsione aggravata, per aver commesso il fatto per procurarsi il profitto del reato di usura,
e lo aveva condannato, oltre che alle pene di legge, anche al risarcimento del danno nei confronti di costituitasi parte civile nel relativo giudizio, da Parte_1
liquidarsi in separata sede.
Successivamente, la Corte di Appello di Messina, con la sentenza n. 214/2010, in parziale riforma della sentenza di primo grado, a seguito della concessione delle attenuanti generiche, aveva rideterminato la pena confermando, tuttavia, la condanna del convenuto al risarcimento del danno in favore di infine, tale sentenza era stata Parte_1 confermata dalla Corte di Cassazione.
In ragione dei fatti illeciti irrevocabilmente accertati, gli attori hanno invocato il risarcimento dei danni-conseguenza da ciascuno subiti.
In particolare, persona offesa dai reati, ha chiesto il Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale – e cioè del danno emergente, consistente nella 3 TRIBUNALE di MESSINA riduzione patrimoniale conseguente alla corresponsione degli interessi usurai e nella futura perdita di un proprio immobile sottoposto ad un pignoramento immobiliare e del lucro cessante, consistente nel mancato guadagno derivante dalla cessazione della propria attività imprenditoriale conseguentemente alla impossibilità di poter pagare i propri creditori – nonché del danno morale ed esistenziale.
Gli attori Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e rispettivamente marito e figli dell'attrice, hanno invocato il
[...] Parte_2 risarcimento del danno morale.
Con comparsa di risposta, depositata in data 16 settembre 2013, si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza delle domande risarcitorie svolte Persona_1
per mancanza di prova dei danni lamentanti.
Nel corso del giudizio è stata espletata prova testimoniale.
All'udienza dell'11 gennaio 2018, a seguito della dichiarazione del decesso del convenuto il giudizio è stato interrotto;
successivamente, è stato Persona_1 riassunto nei confronti delle sorelle e Controparte_1 Controparte_2
e, poi, nei confronti dei nipoti Controparte_7 Controparte_6 successivamente deceduto in corso di lite, e Controparte_8
nella qualità di eredi per rappresentazione del fratello Controparte_9
premorto al convenuto Persona_3 Persona_1
Con comparsa di risposta, depositata in data 22 marzo 2019, si sono costituite in giudizio per la prosecuzione del processo – sebbene non citata in Persona_2 riassunzione – e rappresentando di Controparte_1 Controparte_2
aver accettato l'eredità con beneficio di inventario e chiedendo, in caso di accoglimento della domanda, di essere tenute a rispondere pro quota ex art. 752 c.c., nei limiti di valore dei beni loro pervenuti per successione.
All'udienza dell'08 ottobre 2025, a seguito della dichiarazione del decesso della convenuta il giudizio è stato interrotto;
successivamente, è stato Persona_2
riassunto nei confronti degli eredi, collettivamente e impersonalmente, di Per_2
e anche nei confronti degli eredi, collettivamente e impersonalmente, del convenuto
[...]
contumace anch'egli deceduto in corso di causa. Controparte_6 4 TRIBUNALE di MESSINA
I convenuti successivamente Controparte_7 Controparte_6
deceduto in corso di lite, e Controparte_8 Controparte_9
, pur ritualmente citati in riassunzione, non si sono costituiti e devono essere
[...]
dichiarati contumaci.
1. Si osserva, preliminarmente, che gli attori hanno posto a fondamento delle rispettive domande la sentenza di condanna n. 214/10 con la quale la Corte di Appello di
Messina, salvo rideterminazione della pena a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha, per il resto, confermato la sentenza n. 307/09 con la quale il
Tribunale di Messina, Sezione dei giudici per le indagini preliminari, ha ritenuto l'originario convenuto colpevole della commissione dei reati di usura ed estorsione aggravati condannandolo al risarcimento del danno nei confronti di Parte_1 costituitasi parte civile nel giudizio.
Risulta dall'annotazione in calce alla copia della sentenza della Corte di Appello prodotta in giudizio che avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione;
non risulta in calce alla sentenza della Corte di Appello l'attestazione di irrevocabilità.
Gli attori, tuttavia, hanno affermato che le statuizioni di condanna contenute nelle sentenze in esame sono state confermate dalla Corte di Cassazione – e che, quindi, le stesse sono divenute irrevocabili – e tale circostanza è stata espressamente ammessa da parte convenuta;
deve, pertanto, ritenersi provato il passaggio in giudicato alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, applicabile anche al giudicato penale, secondo cui “La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att.
c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 36258/23).
2. Nel merito, la domanda di risarcimento del danno articolata dagli attori è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito esposti.
L'art. 651 c.p.p. dispone che “1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha 5 TRIBUNALE di MESSINA commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.”.
In merito ai rapporti intercorrenti tra la sentenza penale di condanna irrevocabile ed il giudizio civile di risarcimento del danno conseguente al reato accertato ed alla natura dell'accertamento che deve essere compiuto dal Giudice civile sugli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria – e ciò soprattutto nelle ipotesi in cui il Giudice penale abbia già pronunciato condanna generica al risarcimento del danno in favore delle persone offese costituitesi parti civili – la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato
l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio "dictum".” (v. massima Cass. Civ.
Sez. 3, n. 4318/19).
Inoltre, avuto riguardo ai reati di danno, la Corte di Cassazione ha precisato che “Nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità
6 TRIBUNALE di MESSINA giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli.” (v. massima Cass.
Civ. Sez. 3, n. 8477/20).
Il Giudice civile, quindi, anche nell'ipotesi in cui si sia formato un giudicato penale di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'accertamento della commissione di un reato di danno, è sempre tenuto – sul presupposto dell'intervenuto accertamento con autorità di giudicato del fatto, della sua illiceità penale, dell'imputabilità all'imputato e del nesso di causalità materiale con l'evento dannoso – ad accertare i danni-conseguenza lamentati dai danneggiati ed il nesso di causalità giuridica con il commesso reato secondo le regole processuali tipiche del procedimento civile.
Sotto il profilo probatorio è stato anche affermato che “In tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico.” (v. massima Cass. Civ., Sez. 3, n. 12901/24).
Orbene, dall'esame della sentenza del Tribunale di Messina emerge che il convenuto
è stato ritenuto colpevole della commissione dei reati di usura aggravata ex art. 644, comma
1, 3 e 5 n. 3 e 4 e di estorsione aggravata ex art. 629 e 61 n. 2.
Con particolare riguardo alla commissione del reato di usura, in sede penale è stato riconosciuto che “…alla luce dei superiori elementi può pertanto ragionevolmente concludersi che l'imputato è dedito all'attività usuraia provvedendo ad erogare prestiti o a monetizzare assegni post-datati, praticando tassi di interesse dell'ordine del 10-15 % mensile. Tale attività ha certamente svolto nei confronti della denunciante. Per quanto non appaia possibile determinare in misura assolutamente puntuale l'entità dei prestiti concessi
e degli interessi (o, comunque, dei rimborsi) riscossi, può tuttavia affermarsi ragionevolmente – come dichiarato dalla vittima, come emerge dalla conversazione 7 TRIBUNALE di MESSINA registrata, come si desume dal confronto tra le parole dell'imputato e gli elementi documentali acquisiti – che su tali prestiti venivano pretesi interessi dell'ordine, quantomeno, del 10% mensile, certamente superiore al tasso soglia come determinato ai sensi dell'art. 2 c. 4 l. 7/3/96 n. 108 (da ultimo fissato, in relazione all'anno 2008, con il
d.m. 26/3/09 nella misura del 15,87% annuo relativamente a :”anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari bancari”). Allo stesso modo l'indagato ha provveduto a monetizzare assegni post-datati, ricevuti dalla vittima nell'attività di impresa, operando uno sconto di circa il 50 % (cioè, consegnando solo la metà del valore nominale del titolo), anche in questo caso praticando tassi superiori a quello limite…”.
Quanto al reato di estorsione, si legge, testualmente: “…sussiste, parimenti, il reato di cui al capo b) della rubrica. In proposito, come detto, la denunciante ha riferito che
l'imputato, da ultimo, avrebbe intimato la restituzione dei prestiti minacciando
l'interlocutrice di danni ai familiari ed ai beni. La sussistenza di tali minacce appare confermata dal tenore della conversazione registrata in occasione dell'incontro del
6/3/2009, e lo stesso imputato in sede di interrogatorio non ha negato la formulazione di tali espressioni, affermando, semplicemente, che si sarebbe trattato di frasi senza significato…”.
Accertata con autorità di giudicato l'effettiva commissione, da parte del convenuto, dei reati di usura e di estorsione a danno di oggetto di accertamento Parte_1
nel presente giudizio sarà la sussistenza dei danni-conseguenza patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa invocati ed il nesso di causalità che lega questi ultimi ai fatti illeciti accertati.
L'attrice ha lamentato che, dovendo impiegare tutte le proprie risorse economiche per restituire i prestiti ricevuti e pagare gli interessi usurai, non avrebbe potuto pagare i propri creditori e, quindi, avrebbe subìto un danno patrimoniale consistente nella riduzione del proprio patrimonio pari all'importo degli interessi usurai corrisposti, nella futura perdita di un proprio immobile sottoposto a pignoramento immobiliare nonché nel mancato guadagno conseguente alla cessazione della propria attività di impresa.
8 TRIBUNALE di MESSINA In merito all'asserito danno emergente, consistente nel pagamento degli interessi usurai, si osserva che in sede penale, sebbene il convenuto sia stato condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, è stata rinviata alla sede civile la relativa liquidazione in ragione del fatto che “…allo stato non si possiedono elementi sufficienti per procedere alla loro quantificazione. In particolare, non appare possibile quantificare allo stato il danno patito dalla persona offesa dal momento che, pur accertata la pretesa (e la promessa) di interessi usurai, non risulta comprovato che la vittima avesse già consegnato all'imputato interessi in misura complessiva tale da eguagliare o superare gli importi ricevuti…”.
Era, quindi, onere dell'attrice allegare nel presente giudizio dettagliatamente gli importi delle somme ricevute in prestito e gli importi degli interessi usurai sulle stesse calcolati e fornire la prova rigorosa dell'effettiva corresponsione al convenuto di somme maggiori rispetto a quelle ricevute, tali da determinare effettivamente un decremento illecito del patrimonio.
Quanto alle allegazioni difensive, l'attrice nel proprio atto di citazione ha dichiarato di aver ottenuto in prestito contanti, come contropartita della consegna di assegni post- datati, senza precisare se emessi da lei o da terzi suoi creditori.
In particolare, ha affermato di aver consegnato assegni post-datati per un totale di €
6.000,00 e di aver ricevuto € 3.500,00 in contanti;
poi, di aver consegnato assegni post- datati per un totale di € 30.000,00, e di aver ricevuto denaro in contante, detratta una somma pari al 15% di interessi mensili;
infine, di aver ricevuto un prestito di € 20.000,00 con la promessa di corrispondere interessi pari al 15% mensile, per i quali il convenuto era arrivato a pretendere la restituzione di € 50.000,00.
Confrontando quanto affermato nel presente giudizio con quanto denunciato nel giudizio penale emerge che in quella sede la stessa, oltre ad aver precisato che gli assegni post-datati per il valore di € 30.000,00 erano stati emessi da suoi clienti aveva, in quella sede, aggiunto che la corresponsione della somma di € 20.000,00 era avvenuta a seguito della consegna di ulteriori assegni per un ammontare complessivo di € 18.900,00.
L'attrice, quindi, ha sicuramente ammesso di aver ricevuto in contanti una somma pari perlomeno ad € 23.500,00, oltre quella non specificata ottenuta a seguito della consegna 9 TRIBUNALE di MESSINA degli assegni per il valore di € 30.000,00, senza, tuttavia, chiarire se gli assegni post-datati siano stati consegnati quale mezzo di pagamento o a garanzia del credito ricevuto.
Sotto il profilo probatorio, nel giudizio penale – nel quale, si ripete, non è stato accertato l'esatto importo dei prestiti, degli interessi e dei rimborsi effettuati – a seguito del sequestro di diversi assegni post-datati rinvenuti nell'abitazione del convenuto, è stato possibile accertare che solo alcuni degli assegni che l'attrice ha riferito di aver consegnato al convenuto erano stati effettivamente riscossi.
In particolare, di due assegni del 31.10.2007 e 30.11.2007 del valore di € 2.000,00 ciascuno, emessi da madre dell'attrice, è stata accertata la riscossione da Persona_4 parte di un soggetto che ha ammesso di aver ricevuto quegli assegni direttamente dal convenuto;
di tre assegni, uno del 30.09.2007 del valore di € 1.950,00, uno del 30.10.2007 del valore di € 1.950,00 e uno del 30.12.2007 del valore di € 3.300,00, è stato accertato, grazie all'estratto conto dell'attrice acquisito durante le indagini, sia l'emissione da parte sua che la successiva riscossione.
Deve, quindi, ritenersi provata l'effettiva corresponsione, mediante riscossione degli assegni consegnati, della somma di € 11.200,00.
Pertanto, considerato che l'attrice ha ammesso di aver ricevuto in contanti una somma maggiore di € 23.500,00, non avendo fornito ulteriori prove volte a dimostrare o l'integrale restituzione delle somme ricevute in contanti ed il pagamento di somme maggiori oppure l'incasso degli assegni post-datati asseritamente consegnati per un importo superiore a quello ottenuto in prestito – dimostrabili, ad esempio, mediante la produzione in giudizio degli estratti conto, come quelli acquisiti durante le indagini in sede penale – non vi è prova che la stessa abbia subìto il danno emergente lamentato.
Né può, il risarcimento, essere quantificato in via equitativa ex art. 1226 c.c., così come richiesto dall'attrice, in quanto la norma in esame non mira a sopperire a carenze probatorie delle parti ma consente al Giudice di liquidare il danno in via equitativa nelle sole ipotesi in cui vi sia prova dell'an debeatur e sia impossibile o estremamente difficile provarne esclusivamente il quantum.
Per le ragioni sopra esposte, deve anche escludersi che, a causa della condotta usuraia posta in essere dal convenuto, l'attrice abbia subìto l'ulteriore danno emergente consistente 10 TRIBUNALE di MESSINA nel pignoramento del proprio immobile, così come anche il lucro cessante asseritamente conseguito alla cessazione della propria attività imprenditoriale.
L'attrice, infatti, non ha provato di aver dovuto impiegare le proprie risorse economiche per pagare gli interessi usuari;
pertanto, non vi è prova del fatto che il mancato pagamento dei propri creditori e, conseguentemente, l'avvio della procedura esecutiva sul proprio immobile e la successiva cessazione della propria attività siano dipesi da tale circostanza.
Al contrario, è stata proprio l'attrice ad ammettere di essersi rivolta al convenuto perché versava già, prima dell'ottenimento dei prestiti erogati a partire da gennaio 2007, in una situazione di grave difficoltà economica nella gestione della propria impresa individuale;
ciò rende plausibile l'affermazione per cui l'avvio della procedura esecutiva sul proprio immobile e la successiva cessazione della propria attività siano la conseguenza diretta non del pagamento di interessi usurai bensì delle preesistenti condizioni di difficoltà economiche che avevano indotto l'attrice a rivolgersi al convenuto.
L'attrice ha, poi, lamentato di aver subìto un danno morale ed un danno esistenziale.
Inoltre, con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. ha allegato per la prima volta, mediante uno dei capitolati di prova formulati – dichiarato inammissibile perché valutativo – di aver iniziato a soffrire, a causa della condotta del convenuto, di un disturbo del comportamento alimentare e ha chiesto che fosse disposta una consulenza tecnica d'ufficio volta proprio ad accertare il suddetto danno biologico.
Quanto al danno biologico lamentato, si osserva, preliminarmente, che la lesione dell'integrità psico-fisica è stata allegata per la prima volta con le memorie ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. e, quindi, tardivamente, alla luce del principio secondo cui “In tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari, dedotti per dimostrare i primi, l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata - riguardante un'azione di responsabilità promossa contro un avvocato che, secondo il suo assistito, aveva 11 TRIBUNALE di MESSINA determinato, con la sua inerzia, la mancata soddisfazione coattiva del credito azionato - ritenendo che il giudice di merito avesse erroneamente considerato tardivo il riferimento, effettuato per la prima volta nella memoria istruttoria, ad una iscrizione ipotecaria di terzi sui beni del debitore del cliente, avvenuta proprio nel periodo durante il quale il difensore era rimasto inattivo, mentre, invece, si trattava di un'allegazione avente finalità probatoria, volta a dimostrare la riduzione, in quell'arco di tempo, della garanzia patrimoniale del credito poi rimasto insoddisfatto).” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 8525/20).
Lo stesso, inoltre, non è stato provato, non essendo stata prodotta alcuna prova documentale o tramite consulenza tecnica di parte, né essendo stato formulato alcun capitolo di prova su circostanze oggettivamente indicative della presenza del disturbo lamentato che ne abbiano manifestato all'esterno la sintomatologia e che fossero, pertanto, obiettivamente percepibili e riferibili dai testimoni;
pertanto, alcuna consulenza tecnica d'ufficio si sarebbe potuta disporre in quanto, ove disposta, sarebbe stata oltremodo esplorativa.
Quanto poi al danno morale ed esistenziale invocato, risulta opportuno, preliminarmente, richiamare i principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in merito alla natura ed alla prova del danno non patrimoniale secondo cui “La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.”.
Pertanto, “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul 12 TRIBUNALE di MESSINA piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.”
Sotto il profilo della liquidazione del danno è stato anche affermato che “La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di "vulnus" “interno” al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche
(danno idealmente omogeneo al cd. “lucro cessante”, quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico- relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.” (v. massima Cass. Civ.,
Sez. 3, n. 901/18).
Come sopra affermato, sia il danno esistenziale, da intendersi quale stravolgimento delle proprie abitudini di vita relazionale, sia quello morale, da intendersi quale sofferenza
13 TRIBUNALE di MESSINA interiore, quali componenti della medesima figura del danno non patrimoniale devono essere congruamente allegati e provati.
Il danno esistenziale, sebbene astrattamente configurabile in capo all'attrice in quanto vittima di usura e di estorsione – indipendentemente dalla lesione del diritto alla salute, infatti, l'attrice avrebbe potuto comunque, dimostrare di aver patito un pregiudizio alla propria vita relazionale conseguente proprio alla lesione del diritto di autodeterminazione – non è stato sufficientemente allegato e provato.
Questa, infatti, non ha, nemmeno in sede di memorie ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c., allegato circostanze specifiche e dettagliate volte a dimostrare i lamentati cambiamenti della vita relazionale;
pertanto, alcun danno esistenziale può esserle riconosciuto.
Quanto al danno morale si osserva che, come già anticipato, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità questo mantiene una sua autonomia rispetto al danno esistenziale – o, nel caso di lesione di del diritto alla salute, rispetto al danno biologico dinamico-relazionale – trattandosi di sofferenza interiore che prescinde del tutto dalle vicende relazionali;
in questo senso è stato affermato che “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni "vulnus" arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico- relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche. (Fattispecie relativa a danno da perdita del rapporto parentale).” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 23469/2018).
Tuttavia, sotto il profilo probatorio, esclusa la natura in re ipsa di tale profilo di danno, considerata l'assoluta difficoltà o, addirittura, in alcuni casi, impossibilità del danneggiato di provarlo – laddove ad un patimento o ad una sofferenza interiore potrebbe non corrispondere una fenomenologia esterna suscettibile di senso-percezione – questo può essere dimostrato anche grazie alle presunzioni semplici, e cioè mediante l'allegazione di fatti noti dai quali, attraverso l'ausilio delle massime di esperienza, e cioè di regole di 14 TRIBUNALE di MESSINA giudizio basate su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, è possibile risalire al fatto ignoto dell'effettiva sofferenza subita (v. Cass. Civ. Sez. 3, n. 25164/20).
Orbene, può ritenersi certamente corrispondente ad una consolidata massima di esperienza l'apprezzamento secondo cui, di norma, una persona dotata di normale forza d'animo, se vittima di usura e di estorsione – come nel caso di specie, in cui l'attrice oltre ad aver subìto pretese usuraie, è stata poi minacciata – versi, a causa delle richieste costanti ed insistenti di restituzione delle somme ottenute in prestito maggiorate dagli interessi usurai e delle minacce subite, in uno stato di durevole pressione psicologica e di paura e timore per la propria incolumità personale e per la propria condizione patrimoniale e che tale stato, anche in un soggetto dotato di una particolare forza d'animo, possa determinare sofferenza, turbamento e finanche disperazione.
Nel caso in esame, al fine di dimostrare la sofferenza ed il patema d'animo subìto dalla vittima a causa delle insistenti richieste usuraie è stata escussa la teste
[...]
madre dell'attrice, la quale, dopo aver riferito di aver assistito per due volte, Per_4 mentre si trovava a casa della figlia in presenza dei nipoti e in una delle due occasioni anche del genero, alla richiesta di restituzione dei soldi prestati e degli interessi da parte del convenuto, ha dichiarato che “…Prima di conoscere il mia figlia era una Per_1
persona solare. Dopo qualche tempo dal giorno in cui il ha prestato i soldi a Per_1 mia figlia quest'ultima non potendo onerare le richieste del medesimo ha Per_1 iniziato a stare male. Era preoccupatissima e la mattina mia figlia mi riferiva di non riuscire più a dormire di notte per la forte ansia. Mia figlia aveva paura anche per i suoi figli e quando questi uscivano di casa era molto ansiosa perché temeva che il Per_1
potesse loro fare del male. Prima di conoscere il nonostante i debiti mia figlia Per_1 era una persona serena e solare… Io non ho mai pernottato da mia figlia. A volte rimaneva
a dormire mio marito, ora deceduto, in quanto mia figlia si sentiva più tranquilla con la presenza del padre, nonostante in casa vi fosse già il marito e i figli…”.
La teste ha confermato che l'attrice, a seguito dell'ottenimento del prestito usuraio da parte del convenuto, aveva perso la serenità e le aveva manifestato un forte stato di paura e ansia;
tutte circostanze che consentono di presumere che la stessa, interiormente, abbia provato sofferenza e turbamento. 15 TRIBUNALE di MESSINA Considerato che l'attrice, in ragione dei reati di cui è stata vittima, si è verosimilmente trovata nella condizione di disagio e patimento lamentata, deve esserle riconosciuto il risarcimento del danno morale subìto da quantificare in via equitativa, tenuto conto dell'intensità e della durata delle condotte delittuose poste in essere dal convenuto, della natura e della gravità dell'offesa, in € 25.000,00 già rivalutati e comprensivi di interessi compensativi, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo.
Inoltre, considerato che il giudizio, originariamente instaurato nei confronti di
è stato riassunto nei confronti dei chiamati alla sua eredità i quali – Persona_1 con esclusione di e Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
che si sono costituite rilevando l'intervenuta accettazione dell'eredità con
[...] beneficio di inventario – sono rimasti contumaci e non hanno contestato la propria qualità di eredi, ciascuno di questi deve essere condannato al risarcimento del danno.
Infatti, “Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 2, n. 6815/2024).
L'obbligazione risarcitoria di ciascuno degli eredi, però, deve ritenersi limitata alla propria quota ereditaria ex art. 752 c.c. – e, per quanto riguarda Controparte_6
, e in quanto
[...] Controparte_8 Controparte_9 eredi per rappresentazione, alla sola quota del proprio ascendente premorto – tenuto conto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato "pro quota", in virtù dell'esistenza di altri coeredi, mentre, 16 TRIBUNALE di MESSINA laddove tale qualità sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del "de cuius", tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 3391/23).
Infine, considerato che – e ora i suoi eredi collettivamente e Persona_2
impersonalmente – e hanno fornito Controparte_1 Controparte_2 prova di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario, le stesse dovranno corrispondere la propria quota di risarcimento nei limiti del valore dei beni loro pervenuti per successione.
3. Le domande di risarcimento del danno proposte da Controparte_3 [...]
, e invece, in quanto Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 sfornite di prova, devono essere respinte.
Sebbene gli attori abbiano genericamente invocato il danno morale asseritamente subìto a causa dei reati commessi dal convenuto, nel corpo del proprio atto difensivo, di fatto, hanno lamentato uno stravolgimento della vita familiare conseguente alla cessazione dell'attività imprenditoriale dell'attrice.
In particolare, marito dell'attrice, ha rappresentato che, a causa Controparte_3 della cessazione dell'attività della moglie, sarebbe stato costretto a trasferirsi in Tunisia per provvedere al sostentamento della famiglia mentre e Controparte_4
figli dell'attrice, hanno rappresentato che, a causa di tali Controparte_5 vicende, avrebbero sofferto una riduzione del rendimento scolastico e non sarebbero riusciti a diplomarsi: infine, figlio minore dell'attrice, ha rappresentato che, in Parte_2 mancanza di denaro e della possibilità di provvedere al suo sostentamento, si era dovuto trasferire presso i nonni materni.
Quanto ai predetti pregiudizi asseritamente sofferti a causa della cessazione dell'attività dell'attrice ed alle conseguenti ripercussioni economiche, non sussiste la prova del nesso di causalità in quanto, come già affermato, non è stato provato che la predetta cessazione sia dipesa dal pagamento degli interessi usurai.
17 TRIBUNALE di MESSINA Quanto, invece, ai danni esistenziali lamentati dai figli Controparte_4
e – i quali hanno rappresentato che, a causa dei fatti criminosi, Controparte_5 avrebbero avuto problemi di rendimento scolastico e non avrebbero potuto completare gli studi, circostanze queste che avevano inciso profondamente sulle loro esistenze in quanto avevano pregiudicato la possibilità di trovare adeguata occupazione lavorativa – si osserva che è carente la prova del mutamento del rendimento scolastico lamentato e, conseguentemente, della riconducibilità eziologica del mancato conseguimento del diploma al predetto mutamento.
Gli attori, infatti, al fine di dimostrare, in modo oggettivo e rigoroso, la riduzione del rendimento scolastico e l'esistenza di un nesso causale tra i fatti per cui è causa e la riduzione del rendimento avrebbero dovuto produrre la documentazione scolastica relativa sia al periodo precedente al verificarsi dei fatti sia a quello successivo al periodo in cui si erano verificati i fatti criminosi in modo da confrontare il rendimento nei due periodi di tempo e di valutare, anche tramite presunzioni semplici, l'effettiva riduzione del rendimento e la sua riconducibilità, anche dal punto di vista cronologico, ai fatti di causa;
hanno, invece, formulato un capitolato di prova testimoniale non ammesso in quanto generico e basato su valutazioni personali e discrezionali.
Per quanto concerne, poi, il trasferimento in Tunisia di ed il Controparte_3 trasferimento presso i nonni materni di queste sono circostanze Parte_2 plausibilmente collegate alle gravi difficoltà economiche cui è andato incontro il nucleo familiare;
tuttavia, per quanto sopra esposto, non è stata raggiunta la prova rigorosa che tali difficoltà economiche siano state, a loro volta, conseguenza dei reati commessi dall'originario convenuto.
Per le ragioni sopra esposte, le predette domande risarcitorie non possono trovare accoglimento.
CONDANNA ALLE SPESE.
Nei rapporti tra unica attrice vittoriosa, ed i convenuti Parte_1
Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
DI di Controparte_7 Controparte_6 Controparte_8
e le spese del giudizio seguono la soccombenza;
[...] Controparte_9 18 TRIBUNALE di MESSINA vanno poste a carico dei convenuti in solido e liquidate in favore dell'attrice, tenuto conto del valore di quanto riconosciuto e della complessità della controversia e delle questioni trattate, nella misura di 1/5 del totale stante la soccombenza degli altri attori, in complessivi
€ 1.124,40 di cui € 109,00 per spese vive e € 1.015,40 per compensi di avvocato, pari ad 1/5 di € 5.077,00 di cui € 919,99 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nei rapporti tra gli attori Controparte_3 Controparte_4
e e i convenuti Controparte_5 Parte_2 Controparte_10
e le spese del giudizio
[...] Controparte_1 Controparte_2
seguono la soccombenza;
devono, pertanto, essere poste a carico degli attori soccombenti e liquidate in favore dei convenuti, tenuto conto dell'importo del petitum e della complessità della controversia, in complessivi € 7.616,00 di cui € 1.701,00 per la fase di studio, €
1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nulla sulle spese di lite tra , Controparte_3 CP_3 Controparte_4
e e DI di Controparte_5 Parte_2 Controparte_7
, e CP_1 Controparte_6 Controparte_8 [...]
, vista la soccombenza degli attori e la contumacia dei convenuti. Controparte_9
Compensa le spese di lite del subprocedimento cautelare in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
, e nei confronti di
[...] Controparte_5 Parte_2 [...]
CP_10 Controparte_1 Controparte_2
DI di Controparte_7 Controparte_6 Controparte_8
e
[...] Controparte_9
1) accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
Co nei confronti di DI
[...] Persona_2 Controparte_1 19 TRIBUNALE di MESSINA
DI di Controparte_2 Controparte_7 Controparte_6
, e
[...] Controparte_8 Controparte_9
2) per l'effetto, condanna i convenuti, ciascuno nei limi della propria quota ereditaria,
e gli DI di e Persona_2 Controparte_1 Controparte_2 anche loro nei limiti di valore dei beni pervenuti per successione, al risarcimento del danno in favore di che liquida nella somma di € 25.000,00, oltre interessi Parte_1
legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Controparte_3
e nei Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 confronti degli DI di Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
DI di ,
[...] Controparte_7 CP_1 Controparte_6 [...]
e Controparte_8 Controparte_9
4) condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio in favore di che liquida in complessivi € 1.124,40 di cui € 109,00 per spese vive Parte_1
e € 1.015,40 per compensi di avvocato, pari ad 1/5 di € 5.077,00 di cui € 919,99 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) condanna , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e in solido, alla rifusione delle spese del giudizio in favore dei
[...] Parte_2 convenuti e Controparte_10 Controparte_1 Controparte_2
che liquida in complessivi € 7.616,00 di cui € 1.701,00 per la fase di studio, €
[...]
1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6) nulla sulle spese tra , Controparte_3 Controparte_4 [...]
e e DI di Controparte_5 Parte_2 Controparte_7 [...]
, e Controparte_6 Controparte_8 Controparte_9 vista la soccombenza degli attori e la contumacia dei convenuti;
7) compensa le spese di lite del subprocedimento cautelare in corso di causa.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, li 10.12.2025. 20 TRIBUNALE di MESSINA Il Giudice (dott. Francesco CATANESE) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta Cavallaro, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
21