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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/11/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa AD AR, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 13.11.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 1530/2025
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Napoli alla Via Torino n.118, presso lo studio degli Avv.ti Antonio Panico e Rambone Lucia che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso, per procura in calce all'opposizione dall'avv. Valerio DI STASIO con studio in Napoli, Centro Direzionale Isola G1; Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.4.2025 il ricorrente identificato in epigrafe premesso che con sentenza n.316/2025 il Tribunale di Benevento ha accertato il diritto al riconoscimento, a decorrere dall'1/07/2023, del secondo aumento periodico di anzianità, nella misura di € 17,66 mensili e ha condannato la ad operare CP_1 l'adeguamento della retribuzione individuale mensile a decorrere dall'1/07/2023, mediante riconoscimento dell'aumento periodico di anzianità e a corrispondergli le correlate differenze retributive anche a titolo di incidenza di tale adeguamento su lavoro straordinario, festivo e notturno e ratei mensili di 13^ e 14^ mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo effettivo, nonché ad adeguare di conseguenza l'importo accantonato a titolo di TFR;
di essere, pertanto, creditore della resistente dell'importo di € 445,74 a titolo di differenze per scatto d'anzianità ed € 29,89 a titolo di differenze per TFR da accantonarsi;
che nulla ha corrisposto la società; ha chiesto di: “1) accertare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate scatto di anzianità e sua incidenza sugli istituti della tredicesima e quattordicesima mensilità, dello straordinario, notturno e festivo, per il periodo 01.07.2023- 28.02.2025, già accertate con sentenza n.316/2025, e, conseguentemente, condannare la resistente , CP_1 cf. , in persona del legale rappresentante p.t. per la carica domiciliato P.IVA_1 presso la sede della società sita in Arcugnano (VI) alla via A. Meucci n.46, al pagamento in favore del ricorrente, della somma di € 445,74 a titolo di differenze per scatto d'anzianità, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del deposito ricorso e sino all'effettivo soddisfo. 2) accertare il diritto del ricorrente a percepire le differenze maturate a titolo di TFR, per il periodo 01.07.2023-28.02.2025, già accertate con sentenza n.316/2025, e, conseguentemente, condannare la resistente
, cf. , in persona del legale rappresentante p.t. per la carica CP_1 P.IVA_1 domiciliato presso la sede della società sita in Arcugnano (VI) alla via A. Meucci n.46, all'accantonamento, in favore del ricorrente, della somma di € 29,89 a titolo di differenze TFR, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del deposito ricorso e sino all'effettivo soddisfo. 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione ai procuratori costituitosi ed anticipatari”. Si è costituita la con memoria depositata il 3.11.2025 la quale ha CP_1 eccepito,la violazione del divieto del ne bis in idem nonché del divieto di frazionamento della domanda. All'odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza letta pubblicamente.
2. Parte ricorrente ha agito per ottenere la quantificazione delle somme spettanti in virtù della sentenza di condanna generica n.316/2025. Costituisce assunto sostanzialmente costante, sia in dottrina che in giurisprudenza, quello secondo il quale una sentenza di condanna generica, per costituire valido titolo esecutivo, debba contener in sé tutti gli elementi per quantificare la somma richiesta, in modo che la quantificazione stessa possa avvenire sulla base della sola sentenza e senza riferimento ad alcun elemento o parametro esterno ad essa (purché non predeterminato per legge): in argomento si vedano, tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 6.3.1996 n. 1741 (la quale ha condivisibilmente affermato il principio secondo il quale il creditore che abbia ottenuto una pronunzia di condanna al pagamento di una somma non direttamente determinata nella sentenza e per la liquidazione della quale sono necessari elementi estranei al giudizio da questa concluso e non predeterminati per legge, può legittimamente far ricorso al procedimento monitorio, nel cui ambito la sentenza è utilizzabile come atto scritto, dimostrativo dell'esistenza del credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti), Cass. civ., sez. lav., 6.6.2003 n. 9132, Cass. civ., sez. lav., 1.6.2005 n. 11677 e Cass. civ., sez. lav., 21.11.2006 n. 24649 (le quali hanno confermato che anche la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di un certo numero di mensilità, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza;
se invece la sentenza di condanna non consenta di determinare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo stesso, in quanto per la determinazione esatta dell'importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, o nel caso di sentenza di condanna generica, che rimandi ad un successivo giudizio la quantificazione del credito, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenere nei confronti del datore di lavoro un decreto ingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti). Di conseguenza, in applicazione dei suesposti principi generali, non contenendo la sentenza di condanna emessa inter partes da questo Tribunale del lavoro alcun elemento di fatto sulla base del quale quantificare l'ammontare delle retribuzioni spettanti alla ricorrente l'azione in questa sede proposta deve dirsi del tutto ammissibile . Non vi è , pertanto, alcuna violazione del principio del ne bis in idem considerato che la parte si è limitata a richiedere la quantificazione delle somme in base ai criteri fissai con sentenza n.316/2025. Né vi è violazione del divieto di frazionamento della domanda dal momento che la società avrebbe potuto e dovuto spontaneamente, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, corrispondere alla parte ricorrente le somme così come accertate.
3. Nel merito, giova considerare quale sia l'attività che il Giudice è chiamato ad effettuare nel caso in cui il giudizio riguardi la sola liquidazione del quantum, data l'avvenuta pronuncia della sentenza di condanna generica con cui il diritto su cui si fonda il dovuto è stato oggetto di accertamento positivo. Premesso, infatti, che nel rito del lavoro nulla impedisce che la domanda sia limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'an, con connesso onere della parte interessata di instaurare autonomo giudizio di liquidazione una volta che la sentenza di condanna generica sia stata pronunciata (Cass.5416/88; 3503/92; 8129/92), in quest'ultimo giudizio il Giudice è chiamato a svolgere un compito di mera quantificazione, senza che sia possibile mettere nuovamente in discussione l'esistenza o meno del diritto che ne costituisce fondamento. L'accertamento contenuto nella sentenza di riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive funge, dunque, da limite alla attività cognitiva del Giudice adito per la liquidazione e, nel contempo, al potere di allegazione delle parti, le quali non potranno chiaramente addurre più alcuna argomentazione che sia tale da determinare contestazioni relativamente all'an. Orbene nel caso in esame il Tribunale con sentenza passata in giudicato ha accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento, a decorrere dall'1/07/2023, del secondo aumento periodico di anzianità, nella misura di € 17,66 mensili e ha condannato la ad operare l'adeguamento della retribuzione individuale mensile del CP_1 ricorrente a decorrere dall'1/07/2023, mediante riconoscimento dell'aumento periodico di anzianità), e a corrispondergli le correlate differenze retributive anche a titolo di incidenza di tale adeguamento su lavoro straordinario, festivo e notturno e ratei mensili di 13^ e 14^ mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo effettivo, nonché ad adeguare di conseguenza l'importo accantonato a titolo di TFR. E' incontestato che la società nulla ha corrisposto al signor . Parte_1 Deve ritenersi che la quantificazione della somma possa ben essere effettuata utilizzando le risultanze dei conteggi analitici allegati agli atti dalla difesa della ricorrente . La società resistente invero non ha contestato la quantificazione né ha formulato conteggi alternativi. Al riguardo, questo Giudice ritiene di aderire e fare proprio l'orientamento della Suprema Corte in base al quale "nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sè, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. sez. lav. n. 9285 del 101612003).Si è, altresì, precisato che "nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poichè la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità' della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile (Cass. sent. n. 4051/11)”. Pertanto la domanda va accolta e, per l'effetto, la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, va condannata al pagamento in favore di Parte_1
per il periodo 01.07.2023- 28.02.2025, della somma di € 445,74 a titolo di
[...] differenze per scatti d'anzianità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione all'integrale soddisfo nonché al pagamento della somma di € 29,89 a titolo di differenze TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione sino all'integrale soddisfo.
3. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1.accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
per il periodo 01.07.2023- 28.02.2025, della somma di € 445,74 a titolo di
[...] differenze per scatti d'anzianità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione all'integrale soddisfo nonché al pagamento della somma di € 29,89 a titolo di differenze TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione sino all'integrale soddisfo;
2.condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €515,00 oltre C, rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Benevento, 13.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa AD AR
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa AD AR, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 13.11.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 1530/2025
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Napoli alla Via Torino n.118, presso lo studio degli Avv.ti Antonio Panico e Rambone Lucia che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso, per procura in calce all'opposizione dall'avv. Valerio DI STASIO con studio in Napoli, Centro Direzionale Isola G1; Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.4.2025 il ricorrente identificato in epigrafe premesso che con sentenza n.316/2025 il Tribunale di Benevento ha accertato il diritto al riconoscimento, a decorrere dall'1/07/2023, del secondo aumento periodico di anzianità, nella misura di € 17,66 mensili e ha condannato la ad operare CP_1 l'adeguamento della retribuzione individuale mensile a decorrere dall'1/07/2023, mediante riconoscimento dell'aumento periodico di anzianità e a corrispondergli le correlate differenze retributive anche a titolo di incidenza di tale adeguamento su lavoro straordinario, festivo e notturno e ratei mensili di 13^ e 14^ mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo effettivo, nonché ad adeguare di conseguenza l'importo accantonato a titolo di TFR;
di essere, pertanto, creditore della resistente dell'importo di € 445,74 a titolo di differenze per scatto d'anzianità ed € 29,89 a titolo di differenze per TFR da accantonarsi;
che nulla ha corrisposto la società; ha chiesto di: “1) accertare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate scatto di anzianità e sua incidenza sugli istituti della tredicesima e quattordicesima mensilità, dello straordinario, notturno e festivo, per il periodo 01.07.2023- 28.02.2025, già accertate con sentenza n.316/2025, e, conseguentemente, condannare la resistente , CP_1 cf. , in persona del legale rappresentante p.t. per la carica domiciliato P.IVA_1 presso la sede della società sita in Arcugnano (VI) alla via A. Meucci n.46, al pagamento in favore del ricorrente, della somma di € 445,74 a titolo di differenze per scatto d'anzianità, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del deposito ricorso e sino all'effettivo soddisfo. 2) accertare il diritto del ricorrente a percepire le differenze maturate a titolo di TFR, per il periodo 01.07.2023-28.02.2025, già accertate con sentenza n.316/2025, e, conseguentemente, condannare la resistente
, cf. , in persona del legale rappresentante p.t. per la carica CP_1 P.IVA_1 domiciliato presso la sede della società sita in Arcugnano (VI) alla via A. Meucci n.46, all'accantonamento, in favore del ricorrente, della somma di € 29,89 a titolo di differenze TFR, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del deposito ricorso e sino all'effettivo soddisfo. 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione ai procuratori costituitosi ed anticipatari”. Si è costituita la con memoria depositata il 3.11.2025 la quale ha CP_1 eccepito,la violazione del divieto del ne bis in idem nonché del divieto di frazionamento della domanda. All'odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza letta pubblicamente.
2. Parte ricorrente ha agito per ottenere la quantificazione delle somme spettanti in virtù della sentenza di condanna generica n.316/2025. Costituisce assunto sostanzialmente costante, sia in dottrina che in giurisprudenza, quello secondo il quale una sentenza di condanna generica, per costituire valido titolo esecutivo, debba contener in sé tutti gli elementi per quantificare la somma richiesta, in modo che la quantificazione stessa possa avvenire sulla base della sola sentenza e senza riferimento ad alcun elemento o parametro esterno ad essa (purché non predeterminato per legge): in argomento si vedano, tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 6.3.1996 n. 1741 (la quale ha condivisibilmente affermato il principio secondo il quale il creditore che abbia ottenuto una pronunzia di condanna al pagamento di una somma non direttamente determinata nella sentenza e per la liquidazione della quale sono necessari elementi estranei al giudizio da questa concluso e non predeterminati per legge, può legittimamente far ricorso al procedimento monitorio, nel cui ambito la sentenza è utilizzabile come atto scritto, dimostrativo dell'esistenza del credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti), Cass. civ., sez. lav., 6.6.2003 n. 9132, Cass. civ., sez. lav., 1.6.2005 n. 11677 e Cass. civ., sez. lav., 21.11.2006 n. 24649 (le quali hanno confermato che anche la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di un certo numero di mensilità, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza;
se invece la sentenza di condanna non consenta di determinare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo stesso, in quanto per la determinazione esatta dell'importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, o nel caso di sentenza di condanna generica, che rimandi ad un successivo giudizio la quantificazione del credito, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenere nei confronti del datore di lavoro un decreto ingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti). Di conseguenza, in applicazione dei suesposti principi generali, non contenendo la sentenza di condanna emessa inter partes da questo Tribunale del lavoro alcun elemento di fatto sulla base del quale quantificare l'ammontare delle retribuzioni spettanti alla ricorrente l'azione in questa sede proposta deve dirsi del tutto ammissibile . Non vi è , pertanto, alcuna violazione del principio del ne bis in idem considerato che la parte si è limitata a richiedere la quantificazione delle somme in base ai criteri fissai con sentenza n.316/2025. Né vi è violazione del divieto di frazionamento della domanda dal momento che la società avrebbe potuto e dovuto spontaneamente, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, corrispondere alla parte ricorrente le somme così come accertate.
3. Nel merito, giova considerare quale sia l'attività che il Giudice è chiamato ad effettuare nel caso in cui il giudizio riguardi la sola liquidazione del quantum, data l'avvenuta pronuncia della sentenza di condanna generica con cui il diritto su cui si fonda il dovuto è stato oggetto di accertamento positivo. Premesso, infatti, che nel rito del lavoro nulla impedisce che la domanda sia limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'an, con connesso onere della parte interessata di instaurare autonomo giudizio di liquidazione una volta che la sentenza di condanna generica sia stata pronunciata (Cass.5416/88; 3503/92; 8129/92), in quest'ultimo giudizio il Giudice è chiamato a svolgere un compito di mera quantificazione, senza che sia possibile mettere nuovamente in discussione l'esistenza o meno del diritto che ne costituisce fondamento. L'accertamento contenuto nella sentenza di riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive funge, dunque, da limite alla attività cognitiva del Giudice adito per la liquidazione e, nel contempo, al potere di allegazione delle parti, le quali non potranno chiaramente addurre più alcuna argomentazione che sia tale da determinare contestazioni relativamente all'an. Orbene nel caso in esame il Tribunale con sentenza passata in giudicato ha accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento, a decorrere dall'1/07/2023, del secondo aumento periodico di anzianità, nella misura di € 17,66 mensili e ha condannato la ad operare l'adeguamento della retribuzione individuale mensile del CP_1 ricorrente a decorrere dall'1/07/2023, mediante riconoscimento dell'aumento periodico di anzianità), e a corrispondergli le correlate differenze retributive anche a titolo di incidenza di tale adeguamento su lavoro straordinario, festivo e notturno e ratei mensili di 13^ e 14^ mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo effettivo, nonché ad adeguare di conseguenza l'importo accantonato a titolo di TFR. E' incontestato che la società nulla ha corrisposto al signor . Parte_1 Deve ritenersi che la quantificazione della somma possa ben essere effettuata utilizzando le risultanze dei conteggi analitici allegati agli atti dalla difesa della ricorrente . La società resistente invero non ha contestato la quantificazione né ha formulato conteggi alternativi. Al riguardo, questo Giudice ritiene di aderire e fare proprio l'orientamento della Suprema Corte in base al quale "nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sè, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. sez. lav. n. 9285 del 101612003).Si è, altresì, precisato che "nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poichè la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità' della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile (Cass. sent. n. 4051/11)”. Pertanto la domanda va accolta e, per l'effetto, la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, va condannata al pagamento in favore di Parte_1
per il periodo 01.07.2023- 28.02.2025, della somma di € 445,74 a titolo di
[...] differenze per scatti d'anzianità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione all'integrale soddisfo nonché al pagamento della somma di € 29,89 a titolo di differenze TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione sino all'integrale soddisfo.
3. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1.accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
per il periodo 01.07.2023- 28.02.2025, della somma di € 445,74 a titolo di
[...] differenze per scatti d'anzianità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione all'integrale soddisfo nonché al pagamento della somma di € 29,89 a titolo di differenze TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione sino all'integrale soddisfo;
2.condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €515,00 oltre C, rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Benevento, 13.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa AD AR