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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 257/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ZO US, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6810/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 A 89026 Nominativo_1 RC
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 A 89026 Nominativo_1 RC
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220010555237001 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte, depositato il 10.7.2024, Preiti Ricorrente_1 e Ricorrente_2 proponevano personalmente ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, relativa a IRPEF per l'anno 2014, per un valore di causa di €. 1.350,66 .
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo l'erronea dichiarazione effettuata dal CAF e la non debenza del tributo nell'ammontare richiesto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, che deduceva quanto segue:” Il ricorso avverso la suddetta cartella è inammissibile in quanto proposto in violazione dell'art. 21 dlgs 546/92: “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”. Nel caso di specie gli stessi ricorrenti indicano quale data di notifica della cartella impugnata il 18/05/2022, (dato non in discussione), per cui il ricorso notificato con pec del 10/07/2024, oltre due anni dalla notifica dell'atto della riscossione, è inammissibile in quanto tardivo. Il ruolo portato dalla cartella di pagamento, regolarmente formatosi, è divenuto ormai definitivo. Per completezza si fa presente che il pagamento del debito è stato inoltre sollecitato dall'agente della riscossione con comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202300008357000, notificata alla sig.ra Ricorrente_1, e presentata in allegato agli atti del presente giudizio dagli stessi ricorrenti, in seguito alla quale risulta presentata istanza di rateazione in data 27/10/2023, che risulta peraltro allegata agli atti dei ricorrenti.”
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione del termine di sessanta giorni previsto a pena di inammissibilità dall'art. 21 Dlgs N. 546/1992. Il ricorso, proposto in data 10.7.2024 riguarda infatti cartella di pagamento notificata il 18.5.2022, pertanto esso risulta proposto abbondantemente fuori termine e deve essere dichiarato inammissibile.
La rilevata inammissibilità del ricorso esime la Corte all'esaminarne il merito.
Le spese devono essere compensate fra le parti, attesa l'assenza di difesa tecnica.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 e Ricorrente_2 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ZO US, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6810/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 A 89026 Nominativo_1 RC
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 A 89026 Nominativo_1 RC
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220010555237001 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte, depositato il 10.7.2024, Preiti Ricorrente_1 e Ricorrente_2 proponevano personalmente ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, relativa a IRPEF per l'anno 2014, per un valore di causa di €. 1.350,66 .
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo l'erronea dichiarazione effettuata dal CAF e la non debenza del tributo nell'ammontare richiesto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, che deduceva quanto segue:” Il ricorso avverso la suddetta cartella è inammissibile in quanto proposto in violazione dell'art. 21 dlgs 546/92: “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”. Nel caso di specie gli stessi ricorrenti indicano quale data di notifica della cartella impugnata il 18/05/2022, (dato non in discussione), per cui il ricorso notificato con pec del 10/07/2024, oltre due anni dalla notifica dell'atto della riscossione, è inammissibile in quanto tardivo. Il ruolo portato dalla cartella di pagamento, regolarmente formatosi, è divenuto ormai definitivo. Per completezza si fa presente che il pagamento del debito è stato inoltre sollecitato dall'agente della riscossione con comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202300008357000, notificata alla sig.ra Ricorrente_1, e presentata in allegato agli atti del presente giudizio dagli stessi ricorrenti, in seguito alla quale risulta presentata istanza di rateazione in data 27/10/2023, che risulta peraltro allegata agli atti dei ricorrenti.”
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione del termine di sessanta giorni previsto a pena di inammissibilità dall'art. 21 Dlgs N. 546/1992. Il ricorso, proposto in data 10.7.2024 riguarda infatti cartella di pagamento notificata il 18.5.2022, pertanto esso risulta proposto abbondantemente fuori termine e deve essere dichiarato inammissibile.
La rilevata inammissibilità del ricorso esime la Corte all'esaminarne il merito.
Le spese devono essere compensate fra le parti, attesa l'assenza di difesa tecnica.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 e Ricorrente_2 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.