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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/12/2025, n. 2545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2545 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 13/11/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 5552 dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Gianluca Di Lecce, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con NTroparte_1 sede in Andria, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Scarpellini Camilli, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 13/11/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NT
Con ricorso depositato in data 16/7/2024 il ricorrente chiedeva la condanna della resistente al pagamento della somma di € 1.837,00, oltre accessori e spese giudiziali.
Deduceva a tal fine il ricorrente che era stato dipendente della ASL BT – Dipartimento di
Prevenzione (Sez. di Trinitapoli) con la qualifica di Segretario della Commissione Invalidi Civili, sino al collocamento in pensione avvenuto l'1/11/2013; che durante il rapporto di lavoro il suo compenso di segretario era stato ridotto del 10% a seguito di nota prot. N. 20914/2011 del Direttore
1
dell'Area del Personale;
che tale riduzione era stata applicata da aprile 2011 ad ottobre 2013, con la conseguenza che aveva percepito € 1.837,00 in meno rispetto al dovuto;
che la Corte di Appello di
Bari, con sentenza n. 1212 del 20/7/2021, in un caso analogo aveva dichiarato illegittima tale decurtazione, in applicazione del principio contenuto nella sentenza n. 5675/2020 della Corte di
Cassazione; che con pec del 29/12/2021 aveva richiesto alla ASL BT la restituzione delle illegittime NT decurtazioni;
che la con comunicazione del 4/8/2023 aveva rappresentato la volontà di addivenire ad una soluzione transattiva della controversia, riconoscendo l'85% di quanto spettante, chiedendogli di effettuare dei conteggi;
che in data 31/8/2024 aveva inoltrato comunicazione di accettazione della proposta allegando i conteggi delle somme dovute;
che con pec del 5/2/2024 la NT aveva eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale, negando dunque il pagamento.
Il ricorrente sosteneva di avere diritto al pagamento delle suddette somme, sia perché la missiva NT della del 4/8/2023 costituiva una rinuncia tacita alla prescrizione, sia perché il termine di prescrizione del suo diritto non era quinquennale bensì decennale.
Costituendosi in giudizio, la ASL BT eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto, nonché l'infondatezza della pretesa di parte ricorrente.
La causa non necessitava dello svolgimento di attività istruttoria.
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La domanda deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
Il ricorrente, dipendente della ASL BT presso il Dipartimento di Prevenzione (Sez. di Trinitapoli), con la qualifica di Segretario della Commissione Invalidi Civili, sino alla data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, avvenuto l'01/11/2013, ha agito in giudizio, rivendicando il pagamento della somma di € 1.837,00, che il datore di lavoro non gli avrebbe corrisposto per le prestazioni erogate da aprile 2011 ad ottobre 2011, in quanto aveva proceduto ad una decurtazione del 10% del compenso, in applicazione dell'art. 6, commi 2 e 3 del D.L. 78/2010, convertito in L.
122/2010, avente ad oggetto la riduzione dei costi degli apparati amministrativi. Ha richiesto il pagamento di tali somme, alla luce della giurisprudenza della Corte di Appello di Bari che si era pronunciata favorevolmente in un caso analogo.
Ebbene, il diritto del ricorrente, quand'anche esistente, si è ormai prescritto per intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Sul punto si osserva in via preliminare che la ASL BT si è tempestivamente costituita in giudizio, sollevando la relativa prescrizione.
Inoltre, per quanto riguarda la durata della prescrizione, questo Giudice condivide l'orientamento secondo cui essa sia quinquennale, trovando applicazione l'art. 2948, n. 4, c.c. a tutto ciò che viene corrisposto dal datore al prestatore di lavoro con periodicità annuale o infra annuale.
2
Ciò detto, nel caso di specie, il ricorrente è andato in quiescenza l'1/11/2013; pur volendo far decorrere il termine di prescrizione delle somme richieste da tale data (anche se più correttamente la prescrizione è iniziata a decorrere da quando il ricorrente aveva diritto ai singoli compensi – e dunque da quando ha subito le singole decurtazioni), alla data dell'1/11/2018 il termine di prescrizione era ormai decorso. Pertanto tardiva è la missiva del 29/12/2021. NT Sostiene il ricorrente che la abbia rinunciato alla prescrizione in data 4/8/2023 quando ha prospettato con una missiva di voler addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, chiedendo altresì la trasmissione di conteggi. Ebbene, tale missiva, allegata in atti, non contiene alcun atto di rinuncia né esplicito né implicito alla prescrizione;
inoltre, la volontà di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia non può sic et simpliciter ritenersi riconoscimento del diritto del ricorrente. Per tale ragione, poiché la missiva in questione non è atto idoneo né ad interrompere la prescrizione (comunque già decorsa) né a costituire riconoscimento del diritto e NT dunque rinuncia alla prescrizione, la ha correttamente sollevato l'eccezione di prescrizione in giudizio.
In definitiva e per le ragioni su esposte, il ricorso dev'essere rigettato per intervenuta prescrizione del diritto.
Tenuto conto della natura della controversia e della qualità delle parti, sussistono i presupposti per compensare fra le stesse le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
16/7/2024 da nei confronti della ASL BT, rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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