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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1506/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
RR AR, LA
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 758/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Dott. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2327/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 11 e pubblicata il 28/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P801829/2021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P801829/2021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P801829/2021 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P801829/2021 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P801829/2021 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso avviso di accertamento n. TF901P801829/2021, notificato in data 04/11/2022, emesso dall'Agenzia delle Entrate DiP di Salerno, con cui si recuperava per l'anno 2016 maggiori compensi non dichiarati per €. 10.760,00, con maggiore imposte ai fini Irpef, addizionali regionali e comunali, Irap ed IVA per €. 5.505,00 oltre sanzioni ed interessi, per un totale di €. 10.078,05.
L'accertamento traeva origine dalla presunta discrepanza fra i compensi dichiarati dal ricorrente professionista (dottore commercialista) per l'anno 2016 al rigo RE2 del modello UNICO PF 2017 per €.
143.862,00 e quanto ricostruito dall'Ufficio dallo Spesometro e dalle comunicazioni pervenute dai sostituti d'imposta pari ad € 154.622,00. Tale avviso era stato preceduto dall'invito n. TF911P801088/2021 in cui si faceva presente che non vi era stata nessuna evasione di ricavi ma che dalle Certificazioni risultava una duplicazione di attestazione relativa alla “Associazione_1”. Eccepiva il difetto di motivazione per l'errata ricostruzione dei compensi professionali nonostante la ricostruzione del reddito dichiarato e comprovato dalla copiosa documentazione depositata. Chiedeva, in accoglimento del ricorso, di dichiarare la nullità dell'avviso impugnato per i motivi esposti comprovati dalla documentazione allegata e depositata, con condanna alle spese di giudizio per onorari professionali oltre Iva e contributo per CA
Previdenziale nonché, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 546/92, al risarcimento del danno da “lite temeraria”.
L'Agenzia delle Entrate DiP di Salerno si costituiva in giudizio e controdeduceva al motivo eccepito dal ricorrente facendo presente che i compensi dichiarati erano differenti da quelli comunicati dai sostituti d'imposta e che non risultava presentata nessuna certificazione correttiva. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese maggiorate del 50% per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione.
La CGT di 1° grado di Salerno con sentenza n. 2327/11/2024, resa il 27/05/2024 e depositata il 28/05/2024, rigettava il ricorso con condanna alle spese, ritenendo valido l'avviso di accertamento in presenza di dati ufficiali trasmessi dai sostituti d'imposta e non rettificati.
Il Dott. Ricorrente_1 proponeva atto di appello in data 28/01/2025 avverso tale sentenza in quanto l'assunto dei primi giudici era del tutto erroneo per i seguente motivo: 1) Difetto di motivazione per l'errore del giudicante nella valutazione degli elementi probatori adotti;
2) Errore in procedendo nell'aver valutato il valore probatorio della documentazione esaminata negando il fatto oggettivo e 3) Errata ricostruzione dei compensi professionali da parte dell'Ufficio non tenendo conto della certificazione duplicata. Si riportava a quanto già dedotto e depositato nel corso del primo grado di giudizio. Chiedeva l'accoglimento dell'appello, con riforma della sentenza e, per effetto, dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento, con vittoria di spese di giudizio per onorari professionali oltre Iva e contributo per CA Previdenza.
L'Agenzia delle Entrate DiP di Salerno si costituiva in data 10/02/2026 e ribadiva che dai fatti di causa emergeva un dato incontroverso costituito dalla mancata rettifica ovvero del mancato annullamento da parte del sostituto d'imposta della certificazione erroneamente inviata e che tale aspetto assume valenza dirimente ai fini della decisione in assenza dell'acquisizione telematica di tale correzione. Chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di giudizio come da nota allegata.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello e tutti gli atti depositati, letta la costituzione e le controdeduzioni delle parti nonché l'eccezione di parte appellante relativa alla tardività della costituzione in giudizio di controparte, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le assorbenti considerazioni che seguono, conformi anche al principio della c.d.
“ragione più liquida” per la risoluzione della controversia (cfr. Cass., Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Cass., SS. UU., Sentenza n. 9936 del 08/05/2014).
L'appellante ribadiva che la sentenza impugnata incentra i motivi di rigetto su una analisi parziale dei fatti e sulle eccezioni proposte ed è errata nei presupposti, facendo prevalere il presupposto accertativo dell'esistenza del dato errato presente al sistema (duplicazione della C.U.) rispetto alla prova effettiva dell'unico incasso.
L'agenzia fonda l'accertamento solo ed esclusivamente sulla differenza tra quanto dichiarato e quanto risulta dalla certificazione (C.U.) presente nel sistema.
La Corte rileva che l'avviso di accertamento è stato emesso dall'Agenzia in seguito al contradditorio n.
TF911P801088/2021 con cui venivano accertati maggiori compensi professionali per €. 10.760,00 derivante dalla certificazione risultante a sistema e comunicate dai sostituti d'imposta, non ritenendo valida la documentazione depositata.
Anche la sentenza ha fatto prevalere il dato documentale sul fatto oggettivo ed incontestato della duplicazione della certificazione come risulta anche dall'avviso di accertamento e dalla documentazione prodotta (fatture emesse con i relativi incassi) nonché dalla dichiarazione da parte del sostituto in cui, per errore, aveva trasmesso due dichiarazione di cui una errata riportante l'importo di €. 17.659,00 e quella corretta di €.
18.295,00.
La Corte rileva che l'onere della prova è un principio logico-argomentativo in base al quale chi intende dimostrare l'esistenza di un fatto ha l'obbligo di fornire le prove della sua esistenza. Tale principio è disciplinato dall'art. 2697 del codice civile,
Con il comma 1 dell'art. 6 della L. n. 130 del 2022, entrato in vigore il 16 settembre 2022, è stato aggiunto il comma 5 bis all'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, che così recita: “L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.
Questa Corte ritiene che si è consolidato nel tempo l'orientamento per cui l'articolo 2697 fosse applicabile al processo tributario e che l'appellante ha provato e fatto riscontrare l'errore della duplicazione della certificazione.
Si rileva che, ai sensi del DPR 322/1998, istitutivo della Certificazione Unica, il Sostituto d'imposta deve attestare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti nell'anno e delle relative ritenute operate non potendosi configurare una pluralità di Certificazioni Uniche.
La Corte rileva, alla luce di quanto su esposto, che l'avviso di accertamento è nullo e rende superfluo l'esame di ogni e qualsiasi ulteriore eccezione, in quanto gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. Ritiene, in riforma della sentenza, che l'appello sia meritevole di accoglimento. Per effetto della soccombenza condanna l'appellante alle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo, sulla base del DM. 55/2014 tab. 23 e 24..
P.Q.M.
Accoglie l'appello come in motivazione, condanna l'ADE al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in €. 700,00, per il 1° grado e in €. 1.000,00 per il presente grado oltre agli accessori se dovuti e CUT.
Salerno, li 11/02/2026
Il LA Il Presidente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
RR AR, LA
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 758/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Dott. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2327/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 11 e pubblicata il 28/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P801829/2021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P801829/2021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P801829/2021 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P801829/2021 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P801829/2021 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso avviso di accertamento n. TF901P801829/2021, notificato in data 04/11/2022, emesso dall'Agenzia delle Entrate DiP di Salerno, con cui si recuperava per l'anno 2016 maggiori compensi non dichiarati per €. 10.760,00, con maggiore imposte ai fini Irpef, addizionali regionali e comunali, Irap ed IVA per €. 5.505,00 oltre sanzioni ed interessi, per un totale di €. 10.078,05.
L'accertamento traeva origine dalla presunta discrepanza fra i compensi dichiarati dal ricorrente professionista (dottore commercialista) per l'anno 2016 al rigo RE2 del modello UNICO PF 2017 per €.
143.862,00 e quanto ricostruito dall'Ufficio dallo Spesometro e dalle comunicazioni pervenute dai sostituti d'imposta pari ad € 154.622,00. Tale avviso era stato preceduto dall'invito n. TF911P801088/2021 in cui si faceva presente che non vi era stata nessuna evasione di ricavi ma che dalle Certificazioni risultava una duplicazione di attestazione relativa alla “Associazione_1”. Eccepiva il difetto di motivazione per l'errata ricostruzione dei compensi professionali nonostante la ricostruzione del reddito dichiarato e comprovato dalla copiosa documentazione depositata. Chiedeva, in accoglimento del ricorso, di dichiarare la nullità dell'avviso impugnato per i motivi esposti comprovati dalla documentazione allegata e depositata, con condanna alle spese di giudizio per onorari professionali oltre Iva e contributo per CA
Previdenziale nonché, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 546/92, al risarcimento del danno da “lite temeraria”.
L'Agenzia delle Entrate DiP di Salerno si costituiva in giudizio e controdeduceva al motivo eccepito dal ricorrente facendo presente che i compensi dichiarati erano differenti da quelli comunicati dai sostituti d'imposta e che non risultava presentata nessuna certificazione correttiva. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese maggiorate del 50% per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione.
La CGT di 1° grado di Salerno con sentenza n. 2327/11/2024, resa il 27/05/2024 e depositata il 28/05/2024, rigettava il ricorso con condanna alle spese, ritenendo valido l'avviso di accertamento in presenza di dati ufficiali trasmessi dai sostituti d'imposta e non rettificati.
Il Dott. Ricorrente_1 proponeva atto di appello in data 28/01/2025 avverso tale sentenza in quanto l'assunto dei primi giudici era del tutto erroneo per i seguente motivo: 1) Difetto di motivazione per l'errore del giudicante nella valutazione degli elementi probatori adotti;
2) Errore in procedendo nell'aver valutato il valore probatorio della documentazione esaminata negando il fatto oggettivo e 3) Errata ricostruzione dei compensi professionali da parte dell'Ufficio non tenendo conto della certificazione duplicata. Si riportava a quanto già dedotto e depositato nel corso del primo grado di giudizio. Chiedeva l'accoglimento dell'appello, con riforma della sentenza e, per effetto, dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento, con vittoria di spese di giudizio per onorari professionali oltre Iva e contributo per CA Previdenza.
L'Agenzia delle Entrate DiP di Salerno si costituiva in data 10/02/2026 e ribadiva che dai fatti di causa emergeva un dato incontroverso costituito dalla mancata rettifica ovvero del mancato annullamento da parte del sostituto d'imposta della certificazione erroneamente inviata e che tale aspetto assume valenza dirimente ai fini della decisione in assenza dell'acquisizione telematica di tale correzione. Chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di giudizio come da nota allegata.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello e tutti gli atti depositati, letta la costituzione e le controdeduzioni delle parti nonché l'eccezione di parte appellante relativa alla tardività della costituzione in giudizio di controparte, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le assorbenti considerazioni che seguono, conformi anche al principio della c.d.
“ragione più liquida” per la risoluzione della controversia (cfr. Cass., Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Cass., SS. UU., Sentenza n. 9936 del 08/05/2014).
L'appellante ribadiva che la sentenza impugnata incentra i motivi di rigetto su una analisi parziale dei fatti e sulle eccezioni proposte ed è errata nei presupposti, facendo prevalere il presupposto accertativo dell'esistenza del dato errato presente al sistema (duplicazione della C.U.) rispetto alla prova effettiva dell'unico incasso.
L'agenzia fonda l'accertamento solo ed esclusivamente sulla differenza tra quanto dichiarato e quanto risulta dalla certificazione (C.U.) presente nel sistema.
La Corte rileva che l'avviso di accertamento è stato emesso dall'Agenzia in seguito al contradditorio n.
TF911P801088/2021 con cui venivano accertati maggiori compensi professionali per €. 10.760,00 derivante dalla certificazione risultante a sistema e comunicate dai sostituti d'imposta, non ritenendo valida la documentazione depositata.
Anche la sentenza ha fatto prevalere il dato documentale sul fatto oggettivo ed incontestato della duplicazione della certificazione come risulta anche dall'avviso di accertamento e dalla documentazione prodotta (fatture emesse con i relativi incassi) nonché dalla dichiarazione da parte del sostituto in cui, per errore, aveva trasmesso due dichiarazione di cui una errata riportante l'importo di €. 17.659,00 e quella corretta di €.
18.295,00.
La Corte rileva che l'onere della prova è un principio logico-argomentativo in base al quale chi intende dimostrare l'esistenza di un fatto ha l'obbligo di fornire le prove della sua esistenza. Tale principio è disciplinato dall'art. 2697 del codice civile,
Con il comma 1 dell'art. 6 della L. n. 130 del 2022, entrato in vigore il 16 settembre 2022, è stato aggiunto il comma 5 bis all'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, che così recita: “L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.
Questa Corte ritiene che si è consolidato nel tempo l'orientamento per cui l'articolo 2697 fosse applicabile al processo tributario e che l'appellante ha provato e fatto riscontrare l'errore della duplicazione della certificazione.
Si rileva che, ai sensi del DPR 322/1998, istitutivo della Certificazione Unica, il Sostituto d'imposta deve attestare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti nell'anno e delle relative ritenute operate non potendosi configurare una pluralità di Certificazioni Uniche.
La Corte rileva, alla luce di quanto su esposto, che l'avviso di accertamento è nullo e rende superfluo l'esame di ogni e qualsiasi ulteriore eccezione, in quanto gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. Ritiene, in riforma della sentenza, che l'appello sia meritevole di accoglimento. Per effetto della soccombenza condanna l'appellante alle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo, sulla base del DM. 55/2014 tab. 23 e 24..
P.Q.M.
Accoglie l'appello come in motivazione, condanna l'ADE al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in €. 700,00, per il 1° grado e in €. 1.000,00 per il presente grado oltre agli accessori se dovuti e CUT.
Salerno, li 11/02/2026
Il LA Il Presidente