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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10786/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI RI Presidente relatrice
AN LD CE
RE ES CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 10786/2025 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. MARCHETTO DIEGO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. MARCHETTO DIEGO Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“che l'intestato Tribunale, previ gli adempimenti presidenziali di rito, voglia
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Polpenazze del Garda il giorno 15 novembre 2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 5 Parte I, tra i ricorrenti e , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Parte_1 Controparte_1
procedere alle annotazioni di legge, alle seguenti condizioni
1-) La casa coniugale, sita in Polpenazze del Garda, via Della Valle n.62, distinta al NCEU fg.8 mapp.5079 sub.1, con pertinente autorimessa distinta a mapp.5079 sub.2 stesso foglio, rimane
1 definitivamente assegnata alla signora , che ne è proprietaria esclusiva, con tutti i mobili Parte_1
e gli arredi ivi esistenti.
2-) La signora concede in comodato al coniuge il piano “mansarda” di Parte_1 Controparte_1
detta abitazione, con servizio igienico, fino a che questi non abbia reperito altra valida soluzione abitativa.
3-) Il signor concorrerà, durante la sua permanenza, alle spese per le utenze domestiche in CP_1
ragione del 50%.
4-) I coniugi danno atto di aver separatamente regolato ogni altro loro rapporto economico e patrimoniale sorto in costanza di matrimonio e dichiarano di essere economicamente indipendenti rinunciando, l'uno nei confronti dell'altro, a qualsiasi assegno di mantenimento.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Polpenazze Del Garda (BS) in data 15.11.2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di POLPENAZZE DEL GARDA al n. 5, parte I, anno
2006.
Dall'unione non sono nati figli.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 5672/2022 pubblicato il 31.7.2022 (R.G.
n. 3601/2022), emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 9.6.2022.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
2 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
DI RI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI RI Presidente relatrice
AN LD CE
RE ES CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 10786/2025 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. MARCHETTO DIEGO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. MARCHETTO DIEGO Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“che l'intestato Tribunale, previ gli adempimenti presidenziali di rito, voglia
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Polpenazze del Garda il giorno 15 novembre 2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 5 Parte I, tra i ricorrenti e , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Parte_1 Controparte_1
procedere alle annotazioni di legge, alle seguenti condizioni
1-) La casa coniugale, sita in Polpenazze del Garda, via Della Valle n.62, distinta al NCEU fg.8 mapp.5079 sub.1, con pertinente autorimessa distinta a mapp.5079 sub.2 stesso foglio, rimane
1 definitivamente assegnata alla signora , che ne è proprietaria esclusiva, con tutti i mobili Parte_1
e gli arredi ivi esistenti.
2-) La signora concede in comodato al coniuge il piano “mansarda” di Parte_1 Controparte_1
detta abitazione, con servizio igienico, fino a che questi non abbia reperito altra valida soluzione abitativa.
3-) Il signor concorrerà, durante la sua permanenza, alle spese per le utenze domestiche in CP_1
ragione del 50%.
4-) I coniugi danno atto di aver separatamente regolato ogni altro loro rapporto economico e patrimoniale sorto in costanza di matrimonio e dichiarano di essere economicamente indipendenti rinunciando, l'uno nei confronti dell'altro, a qualsiasi assegno di mantenimento.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Polpenazze Del Garda (BS) in data 15.11.2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di POLPENAZZE DEL GARDA al n. 5, parte I, anno
2006.
Dall'unione non sono nati figli.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 5672/2022 pubblicato il 31.7.2022 (R.G.
n. 3601/2022), emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 9.6.2022.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
2 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
DI RI
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