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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2025, n. 7475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7475 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da LU LI - Presidente - Sent. n. sez. 229/2025 IR AG CC - 14/02/2025 AB IA SI R.G.N. 43025/2024 NI FU AN OL - Relatore - ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: LI DO nato a [...] il [...] LI UE LO nato a [...] il [...] inoltre: LI NO avverso la sentenza del 07/11/2024 del TRIBUNALE di Cosenza udita la relazione svolta dal Consigliere AN OL;
letta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ZI RA, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
1. Con sentenza del 7 novembre 2024 il Tribunale di Cosenza – a seguito del gravame interposto nell’interesse di EL PP ed MA CA PP – in parziale riforma della pronuncia in data 9 novembre 2023 del Giudice di pace di Cosenza, ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per i reati di minaccia, perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili rese dal primo giudice in favore di AL PP. Penale Sent. Sez. 5 Num. 7475 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 14/02/2025 2. Il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione nell’interesse degli imputati avverso la sentenza di appello, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con cui ha denunciato la violazione di norme processuali poste a pena di nullità in ordine alla conferma delle statuizioni civili. 3. Il medesimo difensore ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia ai ricorsi e la procura speciale rilasciatagli a tal fine da EL PP ed MA CA PP. 4. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ZI RA ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi (requisitoria scritta). Non deve tenersi conto della memoria depositata dall’avvocato Antonio Liuzzi nell’interesse della parte civile il 12 febbraio 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del , sia del ) prima dell’udienza del 14 febbraio 2025, posto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01). 1. Il ricorso, alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende – che deve determinarsi in euro 500 –, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 – 01) e nella specie non consta (né è stata dedotta) la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnazione per una causa non imputabile ai medesimi ricorrenti (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 – 01). 2. In ragione della tardiva presentazione della sua memoria, non deve liquidarsi alcuna somma in favore della parte civile a titolo di spese per il presente giudizio di legittimità. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN OL LU LI
letta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ZI RA, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
1. Con sentenza del 7 novembre 2024 il Tribunale di Cosenza – a seguito del gravame interposto nell’interesse di EL PP ed MA CA PP – in parziale riforma della pronuncia in data 9 novembre 2023 del Giudice di pace di Cosenza, ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per i reati di minaccia, perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili rese dal primo giudice in favore di AL PP. Penale Sent. Sez. 5 Num. 7475 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 14/02/2025 2. Il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione nell’interesse degli imputati avverso la sentenza di appello, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con cui ha denunciato la violazione di norme processuali poste a pena di nullità in ordine alla conferma delle statuizioni civili. 3. Il medesimo difensore ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia ai ricorsi e la procura speciale rilasciatagli a tal fine da EL PP ed MA CA PP. 4. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ZI RA ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi (requisitoria scritta). Non deve tenersi conto della memoria depositata dall’avvocato Antonio Liuzzi nell’interesse della parte civile il 12 febbraio 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del , sia del ) prima dell’udienza del 14 febbraio 2025, posto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01). 1. Il ricorso, alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende – che deve determinarsi in euro 500 –, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 – 01) e nella specie non consta (né è stata dedotta) la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnazione per una causa non imputabile ai medesimi ricorrenti (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 – 01). 2. In ragione della tardiva presentazione della sua memoria, non deve liquidarsi alcuna somma in favore della parte civile a titolo di spese per il presente giudizio di legittimità. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN OL LU LI