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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/12/2025, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
-Seconda Sezione Civile-
in persona del Giudice unico, dott. Gaetano Negro, ha emesso la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES COMMA 3 CPC
nella causa civile di appello, iscritta al n. 380 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 16.10.2025 e vertente tra
, ( elettivamente domiciliato in Terracina, Parte_1 CodiceFiscale_1 in viale della Vittoria n. 41 presso lo studio dell'Avv. Marco Pezza che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellante -
e
(P.I. ), elettivamente domiciliato in Sezze, Controparte_1 P.IVA_1 alla via Veneto s.n.c. presso lo studio dell'Avv. Pietro De Angelis, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellata –
e
, Controparte_2 Controparte_3
- appellati contumaci –
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Terracina n. 190/2016 depositata il 16.11.2016. Conclusioni: le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.03.2025
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Terracina la Controparte_1 CP_2
e per sentirli condannare, in solido tra loro, al
[...] Controparte_3 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del seguente sinistro stradale verificatosi il giorno 15.8.2014, alle ore 7:10 circa, in Terracina, sulla via
Panoramica.
L'attore assumeva che, nel giorno e nell'ora indicati, mentre percorreva in Terracina la via Panoramica con la sua bicicletta modello Cannondale Evo, veniva travolto dall'autovettura Fiat 600 targata BW708CI di proprietà di ma Controparte_2 condotta nell'occasione da , il quale, provenendo dall'opposto senso Controparte_3 di marcia, svoltava improvvisamente a sinistra per entrare in una strada privata.
Sulla scorta di tali considerazioni, parte attrice concludeva per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Costituitasi in giudizio la contestava le pretese attoree Controparte_1 deducendo l'incongruenza dei fatti rappresentati, nonché la non veridicità dei due modelli
CAI allegati in quanto ciascuno riferito ad autoveicoli diversi. Concludeva dunque per il rigetto della domanda attorea.
Rimasti contumaci e , il 16.11.2016 veniva Controparte_4 Controparte_3 depositata sentenza del Giudice di pace di Terracina n. 190/2016 con la quale rigettava la domanda attorea.
Avverso la suddetta sentenza proponeva tempestivo appello Parte_1 lamentando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e insistendo per l'accoglimento delle proprie pretese.
Si costituiva in secondo grado di giudizio la insistendo per Controparte_1 la conferma della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.03.2025 cui seguiva la discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza cartolare del 16.10.2025.
DIRITTO
Preliminarmente, in rito, si dà atto dell'ammissibilità dell'appello.
Come noto, l'appello non è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, operando il principio della necessaria specificità dei motivi di cui all'art. 342 del c.p.c. e, conseguentemente, «devono essere indicati oltre ai punti e ai capi impugnati, anche – seppure in forma succinta – le ragioni per cui è richiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base della impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure» (cfr. Cass. civ. n.
13546/2014).
Ciò premesso, la riproposizione delle argomentazioni difensive svolte dall'attore nel primo grado di giudizio non si pone in contrasto con l'art. 342 c.p.c. determinando l'inammissibilità dell'appello in quanto, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità,
«ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice» (cfr. Cass. civ. n. 2814/2016).
Ciò posto, la lettura dell'atto di appello induce a ritenere osservato l'art. 342 c.p.c., in quanto, nonostante la riproposizione delle argomentazioni difensive del primo grado di giudizio, l'attore ha indicato esattamente le parti della sentenza non condivise e appellate, le modifiche richieste, nonché le circostanze che hanno comportato la presunta violazione di legge (art. 116 c.p.c.), e, infine, la rilevanza di queste ultime al fine della decisione.
Nel merito, tuttavia, l'appello è destituito di fondamento e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
L'appellante fonda i motivi di appello sull'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure.
Tale doglianza risulta tuttavia priva di fondamento in considerazione dell'incongruenza dei fatti emersi in sede di istruttoria.
Come rilevato dal Giudice di pace le due testimoni escusse hanno reso dichiarazioni significativamente divergenti così da compromettere l'attendibilità dell'impianto probatorio nel suo complesso. In dettaglio, la teste ha riferito di aver assistito a un urto frontale tra i Testimone_1 due veicoli, dei quali uno sarebbe stato un'utilitaria scura. Detta versione risulta tuttavia del tutto in contrasto con quanto dichiarato dall'attore, secondo cui il sinistro si sarebbe verificato in assenza di impatto, in quanto il ciclista sarebbe caduto nel tentativo di evitare una Fiat 600 (grigia) chiara (cfr. all. 10 fascicolo di primo grado assicuratrice) che avrebbe compiuto una manovra di svolta improvvisa, e comunque di non essere stato attinto frontalmente ma agganciato sul pedale sinistro dal lato destro dell'autovettura( cfr. dichiarazioni spontanee attore all. 10 fascicolo parte assicuratrice e par. 2 atto citazione di primo grado.)
A ciò si aggiunga che la seconda teste, , ha riferito che il sinistro si sarebbe Testimone_2 verificato nella giornata di domenica, mentre agli atti risulta che il fatto si è verificato nella giornata di venerdì. Anche tale incongruenza depone nel senso di una scarsa precisione e attendibilità della prova offerta.
Alla luce di tali elementi si ritiene che l'appellante non abbia sufficientemente assolto all'onere probatorio gravante su di lui gravante. Invero, venendo in rilievo un'ipotesi di responsabilità ex art. 2054 comma 1 c.c. occorre fornire la prova del nesso causale tra uno specifico fatto e uno specifico danno cosi come allegato ( cfr. Cass. civ. n. 5433/20).
Né d'altronde è possibile riconoscere valore probatorio ai moduli CAI allegati: infatti, per prevalente giurisprudenza di legittimità, il modello CAI sottoscritto dal conducente che non sia anche proprietario del veicolo ( mero conducente) non ha Controparte_3 valenza confessoria della dinamica del sinistro nei confronti della compagnia di assicurazione e del proprietario medesimo, ma deve essere liberamente apprezzato dal giudice. È stato, infatti, affermato che «l'art. 143 del Codice delle Assicurazioni, nella lettura consolidata della giurisprudenza di questa Corte, prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade, come nel caso di specie, quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma va liberamente apprezzata dal Giudice» (cfr. Cass., Sez.
III, n. 8214 del 4/4/2013; Cass., Sez. 6-3, n. 3875 del 19/02/2014).
Anche il motivo di doglianza consistente nel mancato apprezzamento della confessione giudiziale resa dal in sede di interpello va disattesa. Controparte_3
In primo luogo la confessione resa dal litisconsorte anche se necessario è liberamente apprezzata dal giudice (cfr. art. 2733 c.c.). In secondo luogo la confessione predetta non
è confermata da un compendio testimoniale univoco e per vero nemmeno dalle dichiarazioni stragiudiziali delle parti, del tutto divergenti tra loro ( cfr. all. 9 e 10 fascicolo parte assicuratrice). In terzo luogo il all'udienza del 21.10.2015 non CP_3 ha confessato di aver travolto il ciclista ma di averlo fatto spaventare tanto da provocarne la caduta, durante il tentativo spontaneo del ciclista di evitare l'auto per nulla accennando al pedale della bicicletta.
La sentenza del Giudice di pace impugnata si è conformata a siffatti principi ritenendo non pienamente attendibili i moduli CAI allegati in quanto riferiti a veicoli e persone diverse e non ritenendo esaustive le prove per interpello assunte.
Sulla doglianza della mancata escussione ex art. 257 cpc del teste essa si Tes_3 appalesa erronea perché il mancato esercizio della facoltà di escutere il teste di riferimento non costituisce obbligo per il giudice a fronte dell'onere probatorio delle parti, peraltro nel caso in esame l'appellante si duole della mancata escussione d'ufficio di un teste incapace, in quanto terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Ai predetti rilievi segue il rigetto dell'appello.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento (scaglione relativo al decisum: indeterminabile a bassa complessità, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti affinché la parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di pace di
Terracina n. 190/2016 depositata il 16.11.2016;
• condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellata costituita, che si liquidano in complessivi euro
3.809, oltre accessori di legge;
• condanna l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/
2002.ratione temporis vigente
Così deciso in Latina, 15.12.2025
Il Giudice
Dott. Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc nuovo testo alla scadenza dei termini previsti dal comma 3 della disposizione a seguito della discussione cartolare relativa all'udienza del 18.10.2025