TAR Milano, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 1714
TAR
Sentenza 16 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti

    Il Tribunale ha ritenuto la procura generica e inidonea ai fini del soddisfacimento dei requisiti di validità nel processo amministrativo, in quanto non indicava l'oggetto del ricorso, le parti contendenti, l'autorità davanti alla quale il ricorso doveva essere proposto né altri elementi utili all'individuazione della controversia. Ha altresì escluso la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., e la concessione del beneficio dell'errore scusabile.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti

    Il Tribunale ha ritenuto la procura generica e inidonea ai fini del soddisfacimento dei requisiti di validità nel processo amministrativo, in quanto non indicava l'oggetto del ricorso, le parti contendenti, l'autorità davanti alla quale il ricorso doveva essere proposto né altri elementi utili all'individuazione della controversia. Ha altresì escluso la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., e la concessione del beneficio dell'errore scusabile.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti

    Il Tribunale ha ritenuto la procura generica e inidonea ai fini del soddisfacimento dei requisiti di validità nel processo amministrativo, in quanto non indicava l'oggetto del ricorso, le parti contendenti, l'autorità davanti alla quale il ricorso doveva essere proposto né altri elementi utili all'individuazione della controversia. Ha altresì escluso la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., e la concessione del beneficio dell'errore scusabile.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti

    Il Tribunale ha ritenuto la procura generica e inidonea ai fini del soddisfacimento dei requisiti di validità nel processo amministrativo, in quanto non indicava l'oggetto del ricorso, le parti contendenti, l'autorità davanti alla quale il ricorso doveva essere proposto né altri elementi utili all'individuazione della controversia. Ha altresì escluso la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., e la concessione del beneficio dell'errore scusabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 1714
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1714
    Data del deposito : 16 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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