Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01714/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04490/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4490 del 2025 proposto dalla Sig.ra Tasca Rosa, rappresentata e difesa dall’avv. Guido Marone e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliato ex lege presso gli Uffici in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n.117/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la sentenza n.117/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visto l'art.35, comma 1, lett. b) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 14 aprile 2026 la relazione del dott. BR IA, ed ivi udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame l’istante agisce per l’esatta esecuzione del giudicato di cui alla sentenza in epigrafe meglio specificata, recante condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore della parte ricorrente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 la somma complessiva di euro 1.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015.
1.2. La sentenza è passata in giudicato come risulta da attestazione ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. ed è stata notificata (cfr. i documenti della parte ricorrente).
1.3. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo e la parte creditrice ha allora proposto il ricorso per ottemperanza in esame, con cui è stato chiesto a questo giudice di:
a) ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, di conformarsi al giudicato in oggetto e, quindi, ordinare alla medesima Amministrazione di corrispondere a parte ricorrente la somma complessiva di euro 1.000,00;
b) condannare l’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4 lettera e) del c.p.a.;
c) nominare fin d'ora un commissario ad acta che, in caso di perdurante inottemperanza del Ministero, provveda in via sostitutiva, previa adozione di tutti i necessari atti contabili;
d) condannare l'intimato al pagamento delle spese del presente giudizio oltre accessori di legge, con distrazione in favore del patrono antistatario.
2. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito per resistere al ricorso.
3. Alla Camera di consiglio del 14 aprile 2026, previo rilievo dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti, udito il difensore dell’Amministrazione resistente, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Nel merito, come eccepito dal Collegio in sede di Camera di consiglio di trattazione della causa (cfr. verbale di udienza), il ricorso è inammissibile per genericità della procura alle liti conferita da parte ricorrente al proprio difensore in relazione al giudizio de quo.
5. Preliminarmente deve evidenziarsi che la mancata presenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio di trattazione della controversia non impone al Collegio di assumere obbligatoriamente l’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la quale deve essere necessariamente adottata soltanto qualora il rilievo d’ufficio emerga dopo il passaggio in decisione della causa.
Difatti, secondo la più recente giurisprudenza, “in sede di giudizio l’assenza delle parti in udienza comporta la rinuncia implicita al diritto di contraddittorio, escludendo [perfino] l’obbligo del giudice di fornire avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., qualora si intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio (Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2025, n. 1032). E’ noto come l’art. 73, comma 3, d.lgs. n. 104 del 2010 faccia obbligo al giudice, qualora ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, di indicarla alle parti in udienza, dandone atto a verbale, oppure, qualora la questione emerga dopo il passaggio in decisione, di riservare la decisione e fissare termine alle parti non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie, onde consentire alle medesime d’interloquire sulla medesima. La disposizione è ispirata alla più ampia, effettiva e penetrante tutela del diritto di difesa e del contraddittorio, e in funzione della sua formulazione è idonea a ricomprendere tutte le questioni rilevabili d’ufficio, e in concreto rilevate, sulle quali non si sia sviluppato il contraddittorio processuale (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. III, 26 aprile 2022, n. 3124; Sez. V, 4 maggio 2016, n. 1755; sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2420). Va tuttavia rilevato che l’avviso finalizzato a provocare il contraddittorio non è necessario laddove i procuratori delle parti non siano presenti in udienza, proprio in virtù della ratio della disposizione, che è quella di offrire ai difensori delle parti, in piena attuazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., la possibilità di controdedurre, alla quale, non presenziando in udienza ovvero in camera di consiglio, il procuratore tacitamente rinuncia (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2023, n. 10863; 4 aprile 2023, n. 3447)” (Cons. Stato, V, 18.2.2026, n. 1305).
6. Ai fini della decisione della presente controversia il Collegio aderisce al recente orientamento della Sezione (a partire da 17.3.2026, n.1302) secondo il quale va dichiarata l’inammissibilità del ricorso in ipotesi, come quella in trattazione, ove la procura alle liti sia stata rilasciata da parte ricorrente al proprio difensore su un documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, recante la sottoscrizione autografa della parte e del citato difensore, e una copia informatica della medesima procura alle liti sia stata notificata all’Amministrazione resistente in data 24 novembre 2025 in allegato alla e-mail certificata contenente anche il ricorso e la relata di notifica (tutti in documenti informatici separati e distinti).
La procura in oggetto non indica né il Tribunale (amministrativo regionale) presso il quale deve essere incardinata la controversia, né gli estremi identificativi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione. Nello specifico la procura contiene la seguente dicitura: “Avv. … La delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti di cui alla L. n.107/2015, conferendoLe all’uopo ogni facoltà di legge …”.
6.1 La suddetta procura risulta assolutamente generica e inidonea in vista del soddisfacimento dei requisiti che sono richiesti per la sua validità nell’ambito del processo amministrativo.
Difatti l’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. stabilisce che il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di “procura speciale”, ovvero di una procura che deve necessariamente indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto e ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, III, 2.2.2026, n.866; III, 25.10.2024, 8552; con riguardo al contenuto della procura speciale nel giudizio di Cassazione, cfr. Cass. civ., SS.UU., 21.12.2022, n. 37434).
6.2 Costituisce (unica) eccezione a tale regola la circostanza nella quale una procura, pur carente di data o degli elementi identificativi della controversia interessata, risulti apposta in calce al ricorso, incorporandosi così in quest’ultimo (cfr. Cass. civ., II, 27.5.2019, n. 14437): quando la procura al difensore è apposta in calce o a margine del ricorso, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando esso direttamente dalla relazione fisica tra la delega e il ricorso, nonostante la genericità del testo della prima (cfr. Cass. civ., VI, 3.10.2019, n. 24670).
Tale eccezione non può essere estesa in applicazione dell’art.8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 («Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico»), secondo il quale “la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce”, poiché il rispetto di tale formalità, se determina che l’autografia della sottoscrizione della parte sia certificata dal difensore, non fa venir meno l’esigenza che, quando è redatta su foglio separato e non congiunto materialmente al ricorso in versione cartacea, la procura rechi in sé elementi esaustivi circa il proprio oggetto, onde poter risalire alla effettiva volontà del sottoscrittore di investire quel difensore dello ius postulandi nella specifica controversia interessata; affinché si possa disquisire di procura speciale è necessario che il soggetto il quale rilascia la procura abbia contezza del contenuto dell’atto oggetto del potere rappresentativo conferito, che non è affatto garantita, neppure in via presuntiva, dalla (successiva) congiunzione fisica dei due documenti, laddove uno dei documenti sia informatico e l’altro analogico (cfr. Cons. Stato, VII, 7.2.2023, n. 1346; T.A.R. Liguria, II, 12.3.2026, n. 288; T.A.R. Lazio, Roma, I bis, 16.5.2025, n. 9367; T.A.R. Basilicata, 29.4.2025, n. 270; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 26.6.2020, n. 1207). Sulla scorta di tali considerazioni, il Collegio non condivide l’approdo giurisprudenziale – peraltro maturato antecedentemente alla pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025 – secondo il quale, «in caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici – al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso …» (Cons. Stato, III, 25.10.2024, n. 8552, che richiama Cass. civ., SS.UU., sentenze 19.1.2024, n. 2075 e n.2077; Cons. Stato, III, 23.7.2024, n. 6657; V, 2.4.2024, n. 3016), poiché tale modus procedendi non soltanto non garantisce, come rilevato in precedenza, che il soggetto il quale rilascia la procura abbia contezza del contenuto dell’atto oggetto del potere rappresentativo conferito, ma altresì non dimostra l’anteriorità del rilascio della medesima procura rispetto alla redazione del ricorso, in tal modo ponendosi in dissonanza con la decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato laddove ha stabilito che “la procura speciale deve preesistere, o, quanto meno, essere coeva al ricorso (e non alla relativa notificazione, né tanto meno al conseguente deposito): è valido solo il ricorso sottoscritto dal legale munito di procura speciale, da indicare specificamente, sicché essa deve preesistere alla stessa elaborazione del ricorso o, comunque, collocarsi nel medesimo contesto temporale” (par. 13.3, e pure par. 14.3, della già citata sentenza n. 11/2025). Del resto, l’attività richiesta per la predisposizione e la formalizzazione di una “idonea” procura speciale non è connotata da una particolare complessità, né necessita di un eccessivo impiego di risorse, ma richiede soltanto che il difensore e la parte ricorrente pongano in essere un elementare, seppure specifico, adempimento, di carattere ancillare rispetto alla redazione del ricorso e alle ulteriori attività connesse alla sua proposizione; peraltro, tale adempimento si giustifica certamente in un sistema processuale, qual è quello amministrativo, che prevede, in via generale e salvo limitatissime eccezioni, come obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ovvero la presenza di una difesa tecnica (cfr. artt. 22 e 23 cod. proc. amm.; “laddove … la rappresentanza tecnica è necessaria, la ratio è l’esigenza di garantire che gli atti del processo siano compiuti da soggetti il quali sappiano utilizzare gli strumenti processuali e di difesa in modo adeguato sia alle esigenze difensive, sia al buon funzionamento del processo”: Cons. Stato, V, 21.3.2024 n. 2000).
Dunque si deve escludere che la “procura apposta in calce” sia configurabile anche quando la stessa sia sottoscritta su supporto cartaceo e poi depositata, in copia informatica, nel fascicolo processuale, unitamente al ricorso in formato nativo digitale, giacché nell’ordinamento vigente la previsione della figura della procura speciale “in calce” o “a margine” è funzionale unicamente all’attribuzione al difensore del potere di certificare l’autografia della sottoscrizione del soggetto che gli rilascia il mandato alla lite, secondo modalità che il legislatore ha evidentemente dovuto adattare al “processo telematico” e all’utilizzo di strumenti che ora sono anche informatici.
7. Quanto poi all’eventuale sanabilità del vizio ai sensi del combinato disposto degli artt.39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., va evidenziato come la giurisprudenza si sia espressa ormai negativamente, posto che la disciplina del processo amministrativo qualifica l’esistenza della procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso e che tale previsione comporta che il relativo requisito si rinvenga inderogabilmente al momento della proposizione del ricorso, impedendo quindi la configurabilità del potere di rinnovazione (si veda, da ultimo, Cons. Stato, Ad. plen., 2.10.2025, n. 11; anche, Cons. Stato, III, 2.2.2026, n. 866; III, 12.12.2025, n. 9825; T.A.R. Lazio, Roma, II-ter, 5.2.2026, n. 2250).
7.1 Circa la possibilità della concessione del beneficio dell’«errore scusabile» ex art. 37 cod. proc. amm., è noto come tale rimedio presupponga una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto tale da provocare – senza alcuna colpa della parte interessata – menomazioni o maggiore difficoltà nell’esercizio dei diritti di difesa e come la norma sia di stretta interpretazione, in quanto relativa a un istituto di carattere eccezionale, dal momento che un uso troppo ampio della discrezionalità giudiziaria che essa ammette può compromettere il principio di parità delle parti (cfr., ex multis, Cons. Stato, VI, 10.6.2025, n. 5021; V, 18.7.2024, n.6456). Proprio con riferimento alla “sanabilità” nel processo amministrativo della procura alle liti connotata da genericità è stato sottolineato come la scusabilità dell’errore, con conseguente possibilità di rimessione in termini, possa «ravvisarsi nei soli casi in cui la parte non abbia parametri di riferimento sulla base dei quali orientare la propria condotta processuale; viceversa, laddove canoni orientativi vi siano, sia pure discordanti e alternativi tra di loro e, nell’ambito di questi, la parte scelga quello meno prudente, accettando il rischio di incorrere in preclusioni processuali altrimenti evitabili optando per lo strumento più cautelativo, l’errore non è più riconoscibile come “scusabile”» (Cons. Stato, III, 9.3.2026, n. 1860).
Nel caso di specie la concessione dell’errore scusabile non è praticabile, poiché “la pronuncia della Sezione Plenaria [2 ottobre 2025, n. 11] non ha innovato il quadro normativo, ma ha semplicemente confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti al quale la parte, prudenzialmente, avrebbe potuto aderire” (Cons. Stato, III, 9.3.2026, n.1860; anche, III, 2.2.2026, n. 866; T.A.R. Liguria, II, 16.2.2026, n. 213).
8. In conclusione il ricorso oggetto di scrutinio – notificato in data 24 novembre 2025– deve essere dichiarato inammissibile non essendo munito di procura speciale come imposto dall’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm.; a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, Ad. plen., 2 ottobre 2025, n. 11, tale carenza non può più ritenersi sanabile dalla parte ricorrente e quindi per i ricorsi notificati successivamente alla data di pubblicazione della citata sentenza, ossia dopo il 2 ottobre 2025, non può essere più ammessa la possibilità di regolarizzazione previa concessione dell’errore scusabile (come invece accaduto per i ricorsi notificati entro il 2 ottobre 2025: cfr. ad esempio, T.A.R. Lombardia, Milano, II, ord. 19.1.2026, n. 189).
9. Avuto riguardo alle peculiarità e al complessivo andamento della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
BR IA, Presidente, Estensore
Giovanni Zucchini, Consigliere
Luigi Rossetti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| BR IA |
IL SEGRETARIO