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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/11/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Prato
In Nome del Popolo Italiano il Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato ex artt. 429 e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa n. RG 621 /2025 tra le parti:
Attore intimante : (c.f. , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SOLDI SO Convenuta intimata: (c.f. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
COCCI SO
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
Decisa a Prato in data 28/11/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore intimante: come da note di trattazione scritta del 02.10.2025 con termine ex art. 127 ter c.p.c. al 06.10.2025
Convenuto: come da note di trattazione scritta del 06.10.2025 con termine ex art. 127 c.p.c. in pari data
Motivi della decisione Con atto di citazione la parte intimava alla parte conduttrice la convalida dello sfratto in forza del contratto di locazione intervenuto tra le parti in data 14.04.2014 per l'immobile situato a Prato in via Fosse
Ardeatine n. 01 rinnovatosi automaticamente nel 2018 e deduceva una morosità di €. 8.753,43 che derivava da somma residua derivante dall'accordo transattivo e per presunte spese condominiali Si costituiva in giudizio la parte convenuta che si opponeva alla convalida e il giudice provvedeva ritenuta la svolta opposizione fondata su prova scritta e si disponeva il mutamento del rito con assegnazione dei termini per la presentazione della mediazione e fissazione del giudizio di cognizione piena.
Il giudizio era istruito solo con la produzione documentale ed era fissata l'udienza ex art. 429 e 127 ter c.p.c. ed era emessa la presente sentenza all'esito del rituale deposito delle note di trattazione scritta.
Dagli atti emerge che il medesimo contratto era stato dichiarato risolto in data 17.03.2021 a seguito della procedura di convalida di sfratto all'epoca azionata dalla parte locatrice.
Successivamente tra le parti interveniva un accordo transattivo in cui la conduttrice si impegnava a corrispondere la somma di €. CP_2
6.936.45 e continuava a risiedere nell'immobile de quo corrispondendo la somma originariamente prevista come canone di locazione a titolo di indennità di occupazione.
Nel caso di specie il non assume più la veste di locatore nel CP_1 predetto contratto dato che il medesimo è stato risolto giudizialmente e la somma dedotta come impagata dalla parte attrice intimante non è collegata al contratto di locazione ma all'accordo transattivo successivo e, come tale, la parte istante dovrà instaurare un giudizio ordinario per ottenere la somma dovuta.
Peraltro dagli atti emerge come la sia sottoposta alla CP_2 procedura di liquidazione controllata ( cfr. sentenza 82/24 del Tribunale di Prato in atti) e quindi ogni lite c.d. passiva come la presente è destinata alla improcedibilità ( cfr. sentenza dei giudici di merito, una fra le tante: Trib. Brescia sez. IV civile del 22.03.2024 in atti).
Appare di tutta evidenza come con l'apertura della liquidazione controllata il debitore perde il potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile che è attribuito al liquidatore.
Peraltro in atti è evidenziato come il bbia fatto valere il proprio CP_1 credito allo stato passivo della liquidazione controllata della CP_2
e lo stesso è stato ammesso alla stato passivo depositato in data
11.12.2024 ( cfr. prospetto in atti).
2 Pertanto non vi possono essere dubbi sul dato per cui le domande avanzate dalla parte attrice intimante sono da rigettare perché improcedibili.
Quanto alla regolazione delle spese di lite la parte attrice intimante, vista la soccombenza ex art. 91 c.p.c., deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute nel giudizio dalla parte convenuta intimata e che si liquidano, secondo il valore della causa ex d.m.
147/22, in €. 8.984,00 per compensi ( di cui €. 2.584,00 per la fase sommaria;
€. 5.077,00 per la fase di cognizione piena;
€. 1.323,00 per la mediazione) oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta le domande della parte attrice intimante perché improcedibili;
condanna ex art. 91 c.p.c. la parte attrice intimante alla refusione delle spese di lite sostenute nel giudizio dalla parte convenuta intimata e che liquida in €. 8.984,00 per compensi oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
Prato, 28/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Micaela Lunghi
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