Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 30/03/2026, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02112/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00083/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 83 del 2026, proposto da Domenico Verrengia, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di “Centro Radiologico Verrengia” s.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Simone Labonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, rappresentata e difeso dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl 111 - Salerno 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Fiorillo, Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990, sull'istanza di accesso agli atti, trasmessa a mezzo pec, del 31.10.2025 e protocollata dall'amministrazione destinataria in data 03.11.2025 con n. 0583746;
per l’accertamento del diritto della parte ricorrente di accedere ai documenti amministrativi richiesti con istanza trasmessa a mezzo pec del 31.10.2025 e protocollata dall'amministrazione destinataria in data 03.11.2025 con n. 0583746;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Asl 111 - Salerno 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. IN SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con memoria depositata il 03.02.2026, la Regione allegava di avere comunicato alla parte ricorrente, con nota prot. n. 51242 del 22.01.2026, l’accoglimento della predetta istanza di accesso, trasmettendo copia di quanto reperito negli archivi informatici della stessa Regione;
Rilevato che, all’udienza camerale del 24.03.2026, la parte ricorrente dichiarava che il documento esibito corrispondeva a quello richiesto e concordava sul sopravvenuto difetto di interesse, insistendo tuttavia per la condanna alle spese, in virtù del principio della soccombenza virtuale;
Ritenuto quindi che l’esibizione del documento richiesto nel corso del giudizio abbia soddisfatto la pretesa della parte ricorrente;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Rilevato tuttavia che il documento in questione risulta osteso in data 22.01.2026, e quindi dopo la notifica (in data 23.12.2025) del ricorso introduttivo del giudizio;
Ritenuto quindi di dover provvedere sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione regionale a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori dovuti come per legge; compensa le spese nei rapporti tra la parte ricorrente e la ASL.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GU RE Di LI, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
IN SC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN SC | GU RE Di LI |
IL SEGRETARIO