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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 862/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 358/2023 depositato il 19/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1224/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 20/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L700315-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L700315-2020 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante/Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 1224/2022, resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina e depositata il 20/5/2022, con la quale era stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso l'avviso di accertamento n. TYX01L700315/2020 per l'anno
2014, di recupero dell'importo complessivo di €. 68.054,96 per IRPEF e add. Regionale, oltre interessi e sanzioni. Con l'interposto gravame l'appellante ha lamentato la erroneità della sentenza per suo difetto di motivazione, tenuto conto del carattere meramente indiziario degli elementi raccolti dalla Guardia di
Finanza nel processo verbale di contestazione e considerato il diverso apprezzamento del Tribunale della Libertà di Caltanissetta nella fase cautelare del processo penale, che aveva ritenuto insussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi per le fattispecie di reato contestate, non potendosi qualificare con certezza i contributi provenienti da AGEA come illegittimamente percepiti da esso appellante.
In esito alla costituzione dell'Ufficio , che contestava, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 26/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che l'accertamento contestato, relativo all'anno d'imposta 2014 , è scaturito da un'attività d'indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Sant'Agata di Militello, nella quale si contestava la mancanza di titoli di conduzione dei terreni in capo al ricorrente nelle domande uniche di pagamento presentate al FEAGA e al FEASR per la campagna 2014: indagine che ha originato il procedimento penale Numero_1 RGNR ancora in corso presso il Tribunale di Enna. L'ente accertatore, sulla base delle suddette indagini, ha qualificato le somme ricevute dal Ric._1 dall'Agea quale provento illecito da recuperare a tassazione come redditi diversi. Il primo Giudice ha ratificato il ragionamento ed ha rigettato il ricorso, ritenendo congruamente motivato l'atto impugnato e legittima la pretesa.
La sentenza non merita le censure di cui al gravame. Va intanto ribadito che esiste nel nostro ordinamento giuridico del principio del c.d. doppio binario, in forza del quale sussiste autonomia tra l'accertamento penale e quello tributario, tant'è che «il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione» (art 20 del decreto legislativo n. 74 del 2000). Ed il recupero fiscale risulta legittimato dalle risultanze del PVC come trasfuse nell'avviso, in cui si è contestato l'utilizzo, da parte del contribuente, di false dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti i titoli di conduzione dei terreni per i quali erano richiesti i contributi comunitari: circostanza idonea ad invalidare l'intera domanda, con conseguenze sanzionatorie relative agli interi importi. D'altra parte, a fronte di tale contestazione , la difesa non ha prodotto alcun documento per dimostrare la sussistenza dei titoli di conduzione dei terreni in questione e quindi la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di notorietà, né in primo grado, né in questa fase di gravame.
Né certamente può avere rilievo a supporto, il dispositivo dell'ordinanza emessa dal Tribunale della
Libertà di Caltanissetta nell'ambito del parallelo procedimento penale, stante la natura del provvedimento e l'autonomia dei due giudizi. Nel merito, corretta appare la riconduzione dei redditi contestati a redditi diversi, trattandosi di contributi comunitari conseguiti in maniera illecita, mentre risulta errato il richiamo agli aiuti di Stato. Proprio la natura illecita dei contributi fa sì che risulti applicabile l'art. 36, comma 34 bis del D.L. 223/06, secondo cui i proventi illeciti, se non classificabili nella categoria di reddito di cui all'art. 6 TUIR , vanno comunque considerati redditi diversi e, quindi, assoggettabili a tassazione secondo le regole contenute negli artt. 67
e ss. del TUIR. E non c'è dubbio che siffatti contributi non risultano classificabili in alcuna categoria di cui all'art. 6 del TUIR, come correttamente rilevato dal primo Giudice.
Pertanto l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata, con condanna dell'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. alle spese liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante soccombente al pagamento delle ulteriori spese processuali, che si liquidano in euro 2.850,00 oltre accessori come per legge se dovuti.
Messina, 26.01.2026.
Il presidente relatore
D.ssa M. P. LAZZARA
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 358/2023 depositato il 19/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1224/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 20/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L700315-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L700315-2020 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante/Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 1224/2022, resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina e depositata il 20/5/2022, con la quale era stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso l'avviso di accertamento n. TYX01L700315/2020 per l'anno
2014, di recupero dell'importo complessivo di €. 68.054,96 per IRPEF e add. Regionale, oltre interessi e sanzioni. Con l'interposto gravame l'appellante ha lamentato la erroneità della sentenza per suo difetto di motivazione, tenuto conto del carattere meramente indiziario degli elementi raccolti dalla Guardia di
Finanza nel processo verbale di contestazione e considerato il diverso apprezzamento del Tribunale della Libertà di Caltanissetta nella fase cautelare del processo penale, che aveva ritenuto insussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi per le fattispecie di reato contestate, non potendosi qualificare con certezza i contributi provenienti da AGEA come illegittimamente percepiti da esso appellante.
In esito alla costituzione dell'Ufficio , che contestava, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 26/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che l'accertamento contestato, relativo all'anno d'imposta 2014 , è scaturito da un'attività d'indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Sant'Agata di Militello, nella quale si contestava la mancanza di titoli di conduzione dei terreni in capo al ricorrente nelle domande uniche di pagamento presentate al FEAGA e al FEASR per la campagna 2014: indagine che ha originato il procedimento penale Numero_1 RGNR ancora in corso presso il Tribunale di Enna. L'ente accertatore, sulla base delle suddette indagini, ha qualificato le somme ricevute dal Ric._1 dall'Agea quale provento illecito da recuperare a tassazione come redditi diversi. Il primo Giudice ha ratificato il ragionamento ed ha rigettato il ricorso, ritenendo congruamente motivato l'atto impugnato e legittima la pretesa.
La sentenza non merita le censure di cui al gravame. Va intanto ribadito che esiste nel nostro ordinamento giuridico del principio del c.d. doppio binario, in forza del quale sussiste autonomia tra l'accertamento penale e quello tributario, tant'è che «il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione» (art 20 del decreto legislativo n. 74 del 2000). Ed il recupero fiscale risulta legittimato dalle risultanze del PVC come trasfuse nell'avviso, in cui si è contestato l'utilizzo, da parte del contribuente, di false dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti i titoli di conduzione dei terreni per i quali erano richiesti i contributi comunitari: circostanza idonea ad invalidare l'intera domanda, con conseguenze sanzionatorie relative agli interi importi. D'altra parte, a fronte di tale contestazione , la difesa non ha prodotto alcun documento per dimostrare la sussistenza dei titoli di conduzione dei terreni in questione e quindi la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di notorietà, né in primo grado, né in questa fase di gravame.
Né certamente può avere rilievo a supporto, il dispositivo dell'ordinanza emessa dal Tribunale della
Libertà di Caltanissetta nell'ambito del parallelo procedimento penale, stante la natura del provvedimento e l'autonomia dei due giudizi. Nel merito, corretta appare la riconduzione dei redditi contestati a redditi diversi, trattandosi di contributi comunitari conseguiti in maniera illecita, mentre risulta errato il richiamo agli aiuti di Stato. Proprio la natura illecita dei contributi fa sì che risulti applicabile l'art. 36, comma 34 bis del D.L. 223/06, secondo cui i proventi illeciti, se non classificabili nella categoria di reddito di cui all'art. 6 TUIR , vanno comunque considerati redditi diversi e, quindi, assoggettabili a tassazione secondo le regole contenute negli artt. 67
e ss. del TUIR. E non c'è dubbio che siffatti contributi non risultano classificabili in alcuna categoria di cui all'art. 6 del TUIR, come correttamente rilevato dal primo Giudice.
Pertanto l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata, con condanna dell'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. alle spese liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante soccombente al pagamento delle ulteriori spese processuali, che si liquidano in euro 2.850,00 oltre accessori come per legge se dovuti.
Messina, 26.01.2026.
Il presidente relatore
D.ssa M. P. LAZZARA